Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 22/06/2018 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2007) |
Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 1.7.20 - L.R. 22 giugno 2018, n. 17.
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali).
(B.U. 25 giugno 2018, n. 65)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
a) alla fine della lettera a) del comma 1, sono aggiunte le parole: “e il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria";
b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. La funzione di componente del Consiglio delle Autonomie locali è delegabile soltanto per i membri di diritto di cui al comma 1, lettere a) e b).
4 bis. I componenti di diritto di cui al comma 1, lettere a) e b, possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il vicesindaco o il vicepresidente dei rispettivi enti o gli altri amministratori locali, dei rispettivi enti, di cui all'articolo 77 del
Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.