Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale |
Data: | 15/05/2018 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Contributo straordinario di solidarietà) |
Art. 2. (Abrogazione del comma 3 bis dell’art. 19 della l.r. n. 3/1996) |
Art. 3. (Destinazione dei risparmi di spesa) |
Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 1.2.70 - L.R. 15 maggio 2018, n. 11. [1]
Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abrogazione dell’adeguamento ISTAT.
(B.U. 15 maggio 2018, n. 50)
Art. 1. (Contributo straordinario di solidarietà)
1. Per il contenimento della spesa pubblica regionale e per la riduzione dei costi della politica, tenuto conto della criticità dell’attuale congiuntura economico-finanziaria, agli importi lordi mensili degli assegni vitalizi, tanto nella forma diretta quanto nella quota per la reversibilità, di cui all’articolo 21 della
a) per la parte eccedente euro 2.000,00 e fino a euro 3.500,00 lordi mensili: 10 per cento di riduzione;
b) per la parte eccedente euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00 lordi mensili: 12 per cento di riduzione;
c) per la parte eccedente euro 4.500,00 e fino a euro 6.000,00 lordi mensili: 15 per cento di riduzione;
d) per la parte eccedente euro 6.000,00 lordi mensili: 20 per cento di riduzione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019.
Art. 2. (Abrogazione del comma 3 bis dell’art. 19 della
1. Il comma 3 bis dell’articolo 19 della
Art. 3. (Destinazione dei risparmi di spesa)
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, restituisce alla Giunta regionale i risparmi di spesa derivanti dall’attuazione della presente legge, concordandone una specifica destinazione alle politiche di particolare rilievo o urgenza relative al diritto allo studio dei giovani calabresi.
Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
[1] Abrogata dall'art. 21 della