Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 24/09/2018 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Principi e finalità |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Aree archeologiche |
Art. 4. Requisiti e procedura istitutiva di un parco archeologico regionale |
Art. 5. Comitato scientifico |
Art. 6. Piano scientifico del parco archeologico |
Art. 7. Progetto di valorizzazione e dei servizi del parco archeologico |
Art. 8. Progetto di gestione del parco archeologico |
Art. 9. Comitato regionale per i parchi archeologici |
Art. 10. Gestione delle aree e dei parchi archeologici |
Art. 11. Vigilanza e sorveglianza delle aree e dei parchi archeologici |
Art. 12. Carta della qualità dei servizi delle aree e dei parchi archeologici |
Art. 13. Oneri finanziari |
Art. 14. Norma finale |
Art. 15. Entrata in vigore |
§ 4.4.129 - L.R. 24 settembre 2018, n. 26.
Disposizioni in materia di fruizione, gestione e valorizzazione delle aree e dei parchi archeologici
(B.U. 25 settembre 2018, n. 39)
Art. 1. Principi e finalità
1. Nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al
2. La Regione promuove la partecipazione diretta e attiva delle collettività ai processi di fruizione e di valorizzazione delle aree e dei parchi archeologici, favorisce e garantisce il diritto e l’accesso ai valori della conoscenza partecipata, dell’appartenenza identitaria e della cultura dei luoghi.
3. Per la fruizione e la valorizzazione delle aree e dei parchi archeologici la Regione promuove altresì forme di consultazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con le istituzioni universitarie e con gli enti di ricerca, al fine di armonizzare gli interventi e di individuare ambiti di collaborazione e progetti di comune interesse.
4. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni regolanti i livelli minimi uniformi di qualità previsti dal Decreto 8 aprile 2012, individua la procedura necessaria alla trasformazione ed all’accreditamento di un’area archeologica in un parco archeologico e le modalità di gestione delle aree archeologiche esistenti.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo riguardano le aree archeologiche e i parchi esclusivamente di proprietà regionale, provinciale e comunale [2].
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) area archeologica: un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
b) parco archeologico: un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, culturali e paesaggistico-ambientali, attrezzato come museo all’aperto, oggetto di valorizzazione, ai sensi degli articoli 6 e 111 del
c) parco archeologico a perimetrazione unitaria: un’area archeologica, la cui componente storica-archeologica, in un rapporto natura/cultura sempre presente, risulta particolarmente significativa o evidente, sopravvissuta ai processi che hanno prodotto nel tempo più o meno profonde trasformazioni e stratificazioni del territorio circoscrivibile all’interno di un perimetro unitario. I parchi archeologici a perimetrazione unitaria sono suddivisi in parchi archeologici urbani e parchi archeologici extraurbani;
d) parco archeologico a rete: un parco costituito da aree archeologiche perimetrate, che abbiano caratteristiche esclusivamente lineari o che associno nella loro struttura linee e aree, che consentano di mettere in relazione sequenze di aree aggregabili fra loro secondo logiche coerenti, secondo quanto definito con il paragrafo 2.2 delle Linee guida di cui al Decreto 18 aprile 2012. I parchi archeologici a rete possono essere: tematico-tipologici, se aggregati secondo una logica di raggruppamento tematica dei monumenti e delle aree; sincronici, se aggregati secondo una logica di sincronismo cronologico; diacronici, se aggregati secondo una logica di diacronia cronologica.
Art. 3. Aree archeologiche
1. Su istanza degli enti interessati, pubblici e privati, l’Ufficio regionale competente, entro 30 giorni dalla richiesta, iscrive le aree archeologiche regionali in apposito elenco. Detto elenco è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
Art. 4. Requisiti e procedura istitutiva di un parco archeologico regionale [3]
1. Le aree archeologiche possono essere trasformate in parchi archeologici nel rispetto degli articoli 6 e 111 del
2. Ai fini dell’istituzione di un parco archeologico regionale il Comitato scientifico di cui all’articolo 5 predispone il piano scientifico di cui all’articolo 6, il progetto di valorizzazione e dei servizi di cui all’articolo 7 e il progetto di gestione di cui all’articolo 8.
3. Il progetto di istituzione del parco è trasmesso al Segretariato regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata per l’accreditamento.
4. Il parco è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di istituzione e di predisposizione del Piano scientifico e del Progetto di gestione sono riferite alle aree ed ai parchi archeologici di proprietà regionale, provinciale e comunale.
Art. 5. Comitato scientifico
1. Il Comitato scientifico è l’organo di indirizzo della progettazione, dell’attività scientifica e della valorizzazione del parco archeologico.
2. Il Comitato scientifico è composto da cinque esperti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e può essere rinnovato solo per un altro quinquennio.
3. Sono componenti del Comitato scientifico:
a) due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: uno per la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e uno per il Polo Museale [4];
b) un rappresentante della Regione Basilicata;
c) un professore di ruolo dell’Università degli Studi della Basilicata;
d) un rappresentante dei Comuni nei quali ricade l’area archeologica;
e) un esperto di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e di valorizzazione dei beni culturali.
4. Il Comitato scientifico nomina trai suoi componenti il Direttore e adotta un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.
5. Nell’ambito del Comitato scientifico è individuato il responsabile della redazione del piano del parco archeologico di cui agli articoli 6, 7 e 8.
6. L'incarico di Direttore o di componente del Comitato scientifico e la partecipazione alle riunioni del Comitato non danno luogo da parte della Regione Basilicata alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese comunque denominato. Agli stessi competono le spese di missione così come previste dalla normativa vigente.
Art. 6. Piano scientifico del parco archeologico
1. Il piano scientifico del parco archeologico è uno strumento di natura composita che sintetizza le proposte di azione dirette agli enti e alle amministrazioni competenti e le caratteristiche del parco e che illustra la strategia adottata per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico e per il suo inserimento nel contesto contemporaneo.
2. Il piano scientifico del parco archeologico è costituito dal progetto archeologico, dal progetto naturalistico-ambientale e dal progetto urbanistico-architettonico; di esso fanno altresì parte il progetto di valorizzazione e dei servizi e il progetto di gestione del parco.
3. Il progetto archeologico descrive la valutazione dei resti emergenti e la consistenza dei resti interrati o sommersi su supporto cartografico informatizzato e illustra le scelte effettuate per la conservazione, la fruizione e la valorizzazione dei resti. Il progetto archeologico contiene altresì le motivazioni scientifiche sottese alla costituzione del parco unitamente all’analisi delle potenzialità di sviluppo della ricerca della valorizzazione del sito.
4. Il progetto naturalistico-ambientale descrive e valuta gli aspetti geologici, geomorfologici e pedologici, vegetazionali e faunistici ed illustra le scelte effettuate per la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente, della flora, della fauna. Il progetto naturalistico-ambientale contiene, altresì, il contesto paesaggistico e naturalistico nel quale si inserisce il parco ed indicazioni sulle potenzialità dello sviluppo della ricerca e della valorizzazione di tali reperti.
5. Il progetto urbanistico-architettonico descrive e valuta gli immobili suscettibili di interesse all’interno del parco, produce cartografia geo-referita dei vincoli, la integra con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, fornisce prescrizioni d’uso e trasformazione dei suoli e dei manufatti esistenti. Il progetto scientifico-paesaggio verifica, inoltre, la coerenza del parco e del suo potenziale sviluppo con la tutela paesaggistica e la pianificazione urbanistica.
6. Le analisi settoriali (archeologia e paesaggio) confluiscono in una sintesi che ricomponga le diverse esigenze e che ponga le basi per i successivi adempimenti.
Art. 7. Progetto di valorizzazione e dei servizi del parco archeologico
1. Il progetto di valorizzazione e dei servizi prevede l’organizzazione di un sistema di infrastrutture e di servizi di varia natura che, nel rispetto dell’assetto urbanistico e ambientale, concorra ad attuare le finalità complessive del parco archeologico, promuovendo in senso sociale e culturale la qualità insediativa dei luoghi.
2. In particolare il progetto di valorizzazione e dei servizi:
a) individua il bacino d’utenza dell’area nel corso dell’anno, i principali destinatari e gli strumenti di comunicazione;
b) illustra le modalità di fruizione (giorni ed orari di apertura);
c) verifica i collegamenti, le infrastrutture e i servizi esistenti all’esterno del parco con particolare riferimento all’accessibilità;
d) individua i servizi che si intendono esternalizzare all’interno del parco;
e) analizza le aree di contatto tra il parco archeologico ed il contesto esterno (vie di accesso, trasporti, parcheggi, recinzioni, ingresso, aree di sosta ecc.);
f) definisce la percorribilità interna del parco con indicazione dei percorsi e dei punti di sosta e di ristoro;
g) quantifica i costi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi;
h) stabilisce aspetti e tempi della manutenzione ordinaria;
i) prevede:
1) l’arredo (supporti per gli apparati grafici, panchine, tavoli, cestini etc.), l’illuminazione, le coperture, le recinzioni;
2) le modalità di organizzazione del servizio di biglietteria;
3) le modalità di organizzazione dei punti di accoglienza, di orientamento e di informazioni;
4) i servizi igienici;
5) la realizzazione di percorsi, di allestimenti espositivi, di pannelli, di didascalie sui beni d’interesse archeologico;
6) la segnaletica esterna ed interna;
7) la pianta del parco con indicazioni delle emergenze storico-archeologico e naturalistiche dei percorsi;
8) la realizzazione di laboratori per l’attività archeologica, della formazione, della didattica e turistica in relazione alla presenze storico-archeologiche e naturalistiche; di un’eventuale biblioteca, centro di documentazione, fototeca; le aree di intrattenimento per i bambini;
9) il bookshop e il merchandising;
10) altri servizi (visite guidate, audioguide etc.);
11) il piano di fruibilità per visitatori diversamente abili e/o disabili (non vedenti, disabili);
12) la realizzazione di materiale di comunicazione (depliant, mappa/e cartacea/e, illustrazioni video, computer, palmare, sito web etc); la realizzazione del sito web e/o della pagina dedicata in sito istituzionale, dell’ufficio stampa, newsletter e call center per informazioni e prenotazioni delle visite.
Art. 8. Progetto di gestione del parco archeologico
1. Il progetto di gestione definisce gli obiettivi strategici fondamentali, le priorità di intervento, le modalità attuative ed illustra le condizioni di sostenibilità finanziaria.
2. Il progetto di gestione comprende:
a) [la definizione dell’assetto istituzionale, degli organi direttivi e di gestione e delle rispettive responsabilità e competenze nelle forme di gestione diretta o indiretta come da articolo 10 della presente legge] [5];
b) le risultanze dell’avvenuta discussione e/o contrattazione con gli Enti e con le comunità locali;
c) le collaborazioni con Università ed Enti di ricerca in relazione all’elaborazione del progetto archeologico e scientifico, alla conduzione di ricerche e di scavi ed allo svolgimento di attività formative da tenersi all’interno dell’area del parco archeologico essi avvengono nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 88 e segg. del Codice dei beni culturali e del paesaggio [6];
d) i rapporti/ incarichi di gestione anche con associazioni culturali, fondazioni, privati e/o altri soggetti in grado di garantire capacità scientifiche, progettuali e gestionali;
e) un dettagliato piano finanziario che indichi le risorse disponibili, le fonti di finanziamento e che contenga una preventiva analisi di mercato relativa alle tendenze ed alle prospettive di sviluppo;
f) un master plan complessivo con gli interventi da realizzare anche in relazione ai piani urbanistici corredato dall’indicazione di tempi e modi previsti per la realizzazione e delle risorse umane e finanziarie necessarie.
Art. 9. Comitato regionale per i parchi archeologici [7]
1. E’ istituito il Comitato regionale per i parchi archeologici quale organismo di assistenza, di consulenza e di coordinamento in materia dei parchi archeologici regionali.
2. Il Comitato regionale per i parchi archeologici è composta da:
a) il Segretario regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione Basilicata o suo delegato;
b) il Direttore generale del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca della regione Basilicata o suo delegato;
c) il Soprintendente della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata;
d) il Soprintendente del Polo museale regionale della Basilicata;
e) un professore di ruolo dell’Università degli Studi della Basilicata;
3. Il Comitato è nominato con decreto del presidente della Giunta Regionale, resta in carica per cinque anni e può essere confermato, con le stesse modalità, una sola volta.
4. Il Comitato adotta un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.
5. L'incarico di Presidente o di componente del Comitato e la partecipazione alle riunioni del Comitato non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese comunque denominato e le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Il Comitato regionale per i parchi archeologici:
a) formula proposte finalizzate alla gestione e/o alla valorizzazione delle aree e dei parchi archeologici che possano confluire in accordi con il Ministero;
b) propone la creazione di nuovi parchi archeologici;
c) propone progetti di promozione di aree e di parchi archeologici;
d) promuove studi, ricerche ed iniziative in materia di aree e di parchi archeologici.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite alle aree ed ai parchi di proprietà regionale, provinciale e comunale.
Art. 10. Gestione delle aree e dei parchi archeologici
1. La gestione delle aree e dei parchi archeologici è attuata nel rispetto dell’articolo 115 del
2. Le aree e i parchi archeologici sono gestiti in forma diretta o indiretta.
3. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.
4. La gestione in forma indiretta è attuata tramite.
a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono.
b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 5 e 6.
5. La Regione ricorre alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 4 è attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.
6. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 5, risulti preferibile ricorrere alla concessione a terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa dei progetti presentati.
7. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al comma 4, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attività di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in forma diretta.
8. Previo accordo tra i titolari delle attività di valorizzazione, l'affidamento o la concessione previsti al comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed integrato.
9. Il rapporto tra il titolare dell'attività e l'affidatario od il concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attività o del servizio.
10. Il titolare dell'attività può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 4, lettera a), anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell'attività o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento dell'attività o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
11. All'affidamento o alla concessione della gestione di cui al comma 4 può essere collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attività.
12. Qualora si utilizzi la gestione indiretta sono redatti:
a) lo statuto del parco che indica finalità, obiettivi, nonché i soggetti legalmente responsabili e gli organi direttivo-gestionali con le rispettive competenze;
b) il regolamento che definisce gli assetti organizzativi, l’organigramma, il numero minimo di addetti, i profili professionali, le forme contrattuali previste, i criteri di reclutamento del personale e/o di affidamento di incarichi qualificati, l’eventuale ricorso a forme stabili di collaborazione inter-istituzionale o con privati no profit, le modalità di affidamento di servizi in gestione a società private.
Art. 11. Vigilanza e sorveglianza delle aree e dei parchi archeologici
1. L’attività di vigilanza all’interno dell’area archeologica o del parco archeologico è svolta da:
a) personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo addetto al parco;
b) i corpi dei vigili urbani territorialmente competenti, anche attraverso apposita convenzione tra i comuni per assicurare la continuità dell’attività di vigilanza;
c) altri corpi di polizia locali;
d) in caso di gestione in forma indiretta realizzata ai sensi dell’articolo 10, comma 4, la vigilanza e la sorveglianza possono essere affidate a società di vigilanza privata autorizzate ai sensi del
e) possono essere altresì stipulate apposite convenzioni con corpi volontari forniti di regolare autorizzazione ad operare.
Art. 12. Carta della qualità dei servizi delle aree e dei parchi archeologici
1. La Regione e i soggetti pubblici e privati che gestiscono le aree e i parchi archeologici pubblicano, ai sensi dell’articolo 32 del
Art. 13. Oneri finanziari
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri per il bilancio regionale.
Art. 14. Norma finale
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trova applicazione la disciplina di cui al
2. Al fine di favorire la piena attuazione della
Art. 15. Entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 14 della
[4] Lettera così sostituita dall'art. 15 della
[5] Lettera abrogata dall'art. 16 della
[6] Lettera così modificata dall'art. 16 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 17 della