Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.6 calamità pubbliche, protezione civile |
Data: | 16/07/2018 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo) |
Art. 2. (Modifiche alla l.r. 7/2003) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 4.6.34 - L.R. 16 luglio 2018, n. 16.
Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo.
(B.U. 3 agosto 2018, n. 74 Speciale)
Art. 1. (Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo)
1. Al fine di garantire la copertura degli oneri delle attività A.I.B. (Anti Incendio Boschivo) è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 1.700.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 11 "Soccorso civilè', Programma 01 "Sistema di protezione civile '', Titolo 1 "Spese correnti".
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 è apportata, per l'anno 2018, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 1.700.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione;
b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, capitolo 32107/2 ''Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico a seguito di accertamento e controllò' per euro 1.700.000,00.
3. Per le annualità successive al 2018, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 11, Programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del
Art. 2. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 8-quater dell'articolo 93 della
''8-quinquies. Per l'anno 2018, ogni eventuale maggiore introito nei capitoli di entrata 32107 e 32109 rispetto a quanto stabilito nel bilancio di previsione dell'annualità in corso, viene ripartito secondo le modalità stabilite al comma 8-ter del presente articolo, al fine di ottimizzare le attività da esso finanziate.''.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).