§ 3.2.74 - L.R. 24 agosto 2018, n. 29.
Disposizioni in favore dei Consorzi di Bonifica .


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:24/08/2018
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Istituzione fondo di rotazione in favore dei Consorzi di Bonifica)
Art. 2.  (Norma finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.2.74 - L.R. 24 agosto 2018, n. 29.

Disposizioni in favore dei Consorzi di Bonifica [1].

(B.U. 24 agosto 2018, n. 81 Speciale)

 

Art. 1. (Istituzione fondo di rotazione in favore dei Consorzi di Bonifica) [2]

1. Al fine di sopperire alle esigenze finanziarie dei Consorzi di Bonifica derivanti, in via prevalente, da interventi di natura eccezionale causati da eventi naturali avversi, realizzati in favore del territorio e con finalità di tutela dell'incolumità pubblica e privata, nonché per il pagamento di fatture liquidate o liquidabili, relative a lavori in concessione effettuati, da rendicontare al concedente, è istituito un fondo di rotazione per complessivi euro 10.000.000,00.

2. Il fondo di cui al comma 1 si rende necessario anche per fare fronte alle necessità di cassa derivanti da quanto previsto nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

3. L'erogazione delle risorse è disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, corredata da una relazione che espliciti le ragioni della spesa, con indicazione del piano di rientro, di natura quinquennale.

4. L'erogazione è concessa sotto forma di anticipazione da rimborsare a partire dall'anno 2020, secondo un piano di rientro finanziario.

5. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla gestione O manutenzione degli impianti irrigui o depurativi e alle altre infrastrutture gestite dai Consorzi di bonifica; in ogni caso non possono essere utilizzate per nuove spese di personale.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 16, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica" con dotazione di euro 10.000.000,00 ed al Titolo 5, Tipologia 200, il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica - reintroito somme" con dotazione di euro 10.000.000,00 [3].

2. In sede di erogazione il Dipartimento competente in materia di agricoltura dispone contestualmente l'impegno di spesa per l'erogazione del sostegno finanziario e l'accertamento dell'entrata per la contabilizzazione del credito verso il Consorzio di Bonifica debitore.

3. [Entro l'anno corrente e comunque prima dell'approvazione del rendiconto finanziario della Regione Abruzzo, i Consorzi di Bonifica Interno e Nord, trasmettono alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare la relazione contiene dati e informazioni sulle attività intraprese per migliorare la gestione del Consorzio, in riferimento al contenimento dei costi di gestione, manutenzione e custodia delle opere degli impianti di bonifica, al miglioramento della qualità della gestione della fatturazione e riscossione dei canoni e alle azioni messe in campo per scongiurare possibili aumenti nel futuro] [4].

4. I Consorzi di Bonifica effettuano la contabilizzazione nel proprio bilancio del finanziamento concesso accendendo il debito verso la Regione Abruzzo, con una variazione del proprio bilancio da effettuare entro venti giorni dal ricevimento del trasferimento e contabilizzano i progressivi rimborsi [5].

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


[1] Titolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 aprile 2020, n. 9.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 aprile 2020, n. 9.

[3] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 aprile 2020, n. 9.

[4] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 6 aprile 2020, n. 9.

[5] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 aprile 2020, n. 9.