§ 3.2.73 - L.R. 23 luglio 2018, n. 17.
Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro - Istituzione fondo di rotazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:23/07/2018
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Istituzione fondo di rotazione in favore del Consorzio di Bonifica Centro)
Art. 2.  (Norma finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.2.73 - L.R. 23 luglio 2018, n. 17.

Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro - Istituzione fondo di rotazione.

(B.U. 3 agosto 2018, n. 74 Speciale)

 

Art. 1. (Istituzione fondo di rotazione in favore del Consorzio di Bonifica Centro) [1]

1. Al fine di sopperire alle difficoltà economiche che hanno indotto il Consorzio di Bonifica Centro a disporre, con deliberazione del commissario straordinario n. 251 del 22.11.2017, l'aumento dei tributi consortili ed al fine altresì di garantire l'effettiva erogazione dei servizi a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Centro, con sede in Chieti, è istituito in favore del medesimo un fondo di rotazione di euro 700.000,00.

2. L'erogazione è disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale, previa richiesta del Consorzio di Bonifica Centro corredata da una relazione sui servizi essenziali da garantire contenente un programma di restituzione, della durata massima di cinque anni.

3. L'utilizzo del fondo di rotazione è vincolato al contenimento del tributo relativo al beneficio irriguo dovuto dai proprietari consorziati e trova applicazione con il primo avviso di pagamento emesso dal Consorzio di Bonifica Centro dopo l'effettiva erogazione del fondo.

4. L'erogazione è concessa sotto forma di prestito da rimborsare a partire dall'anno 2019.

5. Le risorse riversate dal Consorzio affluiscono al Bilancio della Regione per costituirne economie.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 16, Programma 01, Titolo 3 il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per risanamento Consorzi di bonifica - erogazione somme" con una dotazione di euro 700.000,00, ed al Titolo 5, Tipologia 200, Categoria 06 il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per risanamento Consorzi di bonifica - reintroito somme" con una dotazione di euro 700.000,00.

2. Il Commissario regionale, entro l'anno corrente e comunque prima dell'approvazione del rendiconto finanziario della Regione Abruzzo, trasmette alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni sulle attività intraprese per migliorare la gestione del Consorzio, in riferimento al contenimento dei costi di gestione, manutenzione e custodia delle opere e degli impianti di bonifica, al miglioramento della qualità della gestione della fatturazione e riscossione dei canoni e alle azioni messe in campo per scongiurare possibili aumenti nel futuro.

3. In sede di erogazione il Dipartimento competente in materia di agricoltura dispone contestualmente l'impegno di spesa per l'erogazione del sostegno finanziario e l'accertamento dell'entrata per la contabilizzazione del credito verso il Consorzio di Bonifica debitore.

4. Il Consorzio di Bonifica Centro procede alla contabilizzazione nel proprio bilancio del prestito concesso accendendo il debito verso la Regione Abruzzo e contabilizzandone i progressivi rimborsi.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


[1] Articolo così modificato dall'art. 13 della L.R. 23 luglio 2018, n. 19.