Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura, zootecnia |
Data: | 23/07/2018 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 23/2013) |
Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 3.1.157 - L.R. 23 luglio 2018, n. 22.
Modifica alla legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella regione Abruzzo ed altre disposizione normative).
(B.U. 3 agosto 2018, n. 74 Speciale)
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
"Art. 5
(Denuncia degli apiari e alveari e comunicazione inizio attività)
1. I produttori di miele per autoconsumo con un massimo di 10 alveari e i produttori di piccoli quantitativi di miele con un massimo di 51 alveari, sono tenuti a presentare alla ASL competente la notifica di inizio attività sanitaria (NIAs) nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14.
2. Chiunque intende detenere e condurre un numero superiore a 51 alveari ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e chiunque intende esercitare l'attività di imprenditore apistico a titolo principale è tenuto a presentare al Comune competente per territorio, anche tramite le forme associate di apicoltori di cui al all'articolo 3, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della
3. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la modulistica per la presentazione della SCIA.''.
Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).