Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 24/08/2018 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 41/2007) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 41/2007) |
Art. 3. (Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 41/2007) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 41/2007) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 41/2007) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 41/2007) |
Art. 7. (Norma transitoria) |
Art. 8. (Norma finanziaria) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 2.3.61 - L.R. 24 agosto 2018, n. 31.
Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali.
(B.U. 24 agosto 2018, n. 81 Speciale)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della
2. Al comma 4 dell'articolo 2 della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 3 della
1. La rubrica dell'articolo 3 della
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della
"2. I componenti di cui all'art. 2, comma 3 sono designati al loro interno dalle Assemblee dei Sindaci di cui all'art. 1, comma 54, lettera c), della
a) quattro Sindaci della Provincia dell'Aquila;
b) due Sindaci della Provincia di Teramo;
c) quattro Sindaci della Provincia di Chieti;
d) due Sindaci della Provincia di Pescara.".
3. Il comma 3 dell'articolo 3 della
"3. La designazione di cui al comma 2 deve essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.".
4. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 3 della
Art. 3. (Abrogazione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
Art. 4. (Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 5. (Modifiche all'articolo 6 della
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della
2. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 6 della
3. Il comma 4-bis dell'articolo 6 della
4. Al comma 5 dell'articolo 6 della
Art. 6. (Modifiche all'articolo 10 della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della
"a) sulle proposte di legge e di regolamento inerenti l'attribuzione di delega delle competenze che riguardano gli enti locali;".
Art. 7. (Norma transitoria)
1. In fase di prima applicazione, il CAL in carica continua a svolgere le proprie funzioni fino alla seduta di insediamento del nuovo CAL e comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 8. (Norma finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).