§ 2.3.61 - L.R. 24 agosto 2018, n. 31.
Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:24/08/2018
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 41/2007)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 41/2007)
Art. 3.  (Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 41/2007)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 41/2007)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 41/2007)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 41/2007)
Art. 7.  (Norma transitoria)
Art. 8.  (Norma finanziaria)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.61 - L.R. 24 agosto 2018, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali.

(B.U. 24 agosto 2018, n. 81 Speciale)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 41/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), la parola "eletti" è sostituita dalla parola "designati" e dopo le parole "di cui all'art. 3" sono aggiunte le parole ", comma 2".

2. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 41/2007, la parola "partecipano" è sostituita dalle parole "possono partecipare" e le parole "nonchè i Presidenti" sono sostituite dalle parole "nonchè i rappresentati per l'Abruzzo".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 41/2007)

1. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 41/2007 è sostituita dalla seguente: "Nomina dei componenti di diritto e designazione dei Sindaci dei Comuni non capoluogo di provincia".

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente:

"2. I componenti di cui all'art. 2, comma 3 sono designati al loro interno dalle Assemblee dei Sindaci di cui all'art. 1, comma 54, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), garantendo una equilibrata rappresentanza delle autonomie locali e del territorio, nel numero di seguito indicato per ciascuna Provincia:

a) quattro Sindaci della Provincia dell'Aquila;

b) due Sindaci della Provincia di Teramo;

c) quattro Sindaci della Provincia di Chieti;

d) due Sindaci della Provincia di Pescara.".

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente:

"3. La designazione di cui al comma 2 deve essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.".

4. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 3 della l.r. 41/2007 sono abrogati.

 

     Art. 3. (Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 41/2007)

1. L'articolo 4 della l.r. 41/2007 è abrogato.

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 41/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 41/2007, le parole "dei risultati delle elezioni" sono sostituite dalle parole "delle designazioni".

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 41/2007)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della l.r. 41/2007 sono abrogati.

2. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente: "Nelle ipotesi di componente designato, è nominato nuovo titolare della carica, fino alla scadenza del proprio mandato, il Sindaco di cui all'art. 2, comma 3.".

3. Il comma 4-bis dell'articolo 6 della l.r. 41/2007 è abrogato.

4. Al comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 41/2007 la parola "elettivi" è soppressa.

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 41/2007)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 41/2007 è sostituita dalla seguente:

"a) sulle proposte di legge e di regolamento inerenti l'attribuzione di delega delle competenze che riguardano gli enti locali;".

 

     Art. 7. (Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione, il CAL in carica continua a svolgere le proprie funzioni fino alla seduta di insediamento del nuovo CAL e comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).