Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali |
Data: | 27/04/2018 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A. |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 55.2.80 - D.L. 27 aprile 2018, n. 38. [1]
Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.
(G.U. 27 aprile 2018, n. 97)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1. Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.
1. All'articolo 12 del
a) al comma 1, le parole: «sino al 30 aprile 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 ottobre 2018»;
b) al comma 2, al secondo periodo, le parole: «ed è restituito entro il termine dell'esercizio» sono soppresse;
c) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'intero finanziamento è restituito entro il 15 dicembre 2018.».
1-bis. I commissari della società Alitalia - Società Aerea Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria trasmettono alle Camere una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione, evidenziando, in particolare, i dati riferiti:
a) ai contratti aziendali in corso di fornitura carburante, di leasing e di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè ai contratti di servizi esternalizzati maggiormente rilevanti;
b) all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, sia antecedenti che successivi all'amministrazione straordinaria, dando altresì conto degli eventuali contenziosi in essere e delle operazioni di recupero dei crediti e delle altre attività patrimoniali, finalizzate alla salvaguardia del capitale d'impresa;
c) alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e al numero di unità di personale dipendente in cassa integrazione guadagni;
d) al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del programma di cessione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del
1-ter. La relazione di cui al comma 1-bis è trasmessa entro il 1° agosto 2018 e nella medesima relazione i commissari danno conto anche delle attività compiute nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione. I commissari trasmettono altresì una relazione conclusiva alle Camere entro il 31 ottobre 2018 [3].
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione.