Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale |
Data: | 25/05/2018 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”. |
Art. 2. Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”. |
Art. 3. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”. |
Art. 4. Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”. |
Art. 5. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”. |
Art. 6. Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”. |
Art. 7. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”. |
Art. 8. Modifiche dell’articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”. |
Art. 9. Modifiche dell’articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”. |
Art. 10. Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”. |
Art. 11. Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”. |
Art. 12. Modifiche dell’articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”. |
Art. 13. Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”. |
Art. 14. Inserimento di articolo nella legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”. |
Art. 15. Abrogazione dell’articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”. |
Art. 16. Norma finanziaria. |
§ 1.2.16 - L.R. 25 maggio 2018, n. 19.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".
(B.U. 25 maggio 2018, n. 51)
Art. 1. Modifica dell’articolo 5 della
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della
“1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del
Art. 2. Modifiche dell’articolo 6 della
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della
“1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.”.
2. È abrogato il comma 3 bis dell’articolo 6 della
Art. 3. Modifica dell’articolo 7 della
1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 7 della
“m) il direttore generale ed i direttori apicali dell’Azienda Zero, delle aziende unità locali socio-sanitarie ed ospedaliere.”.
Art. 4. Modifiche dell’articolo 8 della
1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 8 della
“h) presidente, assessore, consigliere provinciale, consigliere della città metropolitana;”.
2. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 8 della
“i) sindaco, assessore comunale;”.
3. La lettera r) del comma 1 dell’articolo 8 della
“r) colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni, della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, della Commissione di garanzia statutaria, del Consiglio delle autonomie locali;”.
Art. 5. Modifica dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Art. 9 Incompatibilità fra consiglieri regionali e componenti della Giunta regionale.
1. La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.
2. I componenti della Giunta regionale per la nomina e la durata di esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali e sono incompatibili con la carica di consigliere comunale.”.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 9 della
Art. 6. Modifiche dell’articolo 14 della
1. All’articolo 14 della
a) le lettere a) e b) del comma 4 sono così sostituite:
“a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale;
b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali.
La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare o della componente politica di collegamento.”;
b) il comma 5 è soppresso;
c) il comma 8 dell’articolo 14 è così sostituito:
“8. É consentito presentare la propria candidatura in tutte le circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo.”;
d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
“8 bis. I candidati alla carica di Presidente della Giunta possono presentare la propria candidatura a consigliere regionale per un gruppo di liste della coalizione di cui sono i candidati in tutte le circoscrizioni elettorali.”;
e) l’ultimo periodo del comma 9 è così sostituito:
“Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo della lettera d) non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, alle quali è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all’uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell’ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l’insieme dei contrassegni delle liste collegate.”.
Art. 7. Modifica dell’articolo 15 della
1. Il comma 3 dell’articolo 15 della
“3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 6.”.
Art. 8. Modifiche dell’articolo 16 della
1. All’articolo 16 della
a) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:
“c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;”;
b) il comma 8 è così sostituito:
“8. L’Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo.”.
Art. 9. Modifiche dell’articolo 17 della
1. All’articolo 17 della
a) l’alinea del comma 1 è così sostituito:
“1. L’Ufficio centrale regionale, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:”;
b) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:
“c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;”;
c) dopo la lettera c) del comma 1, così come sostituita dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente:
“c bis) verifica che le liste provinciali appartenenti al medesimo gruppo di liste siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni ai sensi dell’articolo 13, comma 4, e qualora le liste non rispettino detta condizione ne dà comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali interessati;”;
d) il comma 7 è così sostituito:
“7. L’Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo.”.
Art. 10. Modifica dell’articolo 18 della
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della
“a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell’Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all’articolo 14, comma 10, lettera a), o che non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali;”.
Art. 11. Modifiche dell’articolo 20 della
1. All’articolo 20 della
a) il comma 2 è così sostituito:
“2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate all’eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.”;
b) il primo periodo del comma 5 è così sostituito:
“5. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.”;
c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
“8 bis. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto attraverso una sola preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome, di un candidato di una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista provinciale stessa e del candidato Presidente della Giunta collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste.”.
2. Conseguentemente alle previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, il modello di scheda unica di votazione per l’elezione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all’allegato A alla
Art. 12. Modifiche dell’articolo 22 della
1. All’articolo 22 della
a) prima della lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:
“0a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato Presidente nelle singole sezioni della circoscrizione, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo ed ai sensi dei commi 8 e 8 bis dell’articolo 20;”;
b) alla lettera c) del comma 4 dopo le parole “di cui ai commi 6 ed 8” sono inserite le parole “e 8 bis”;
c) la lettera h) del comma 4 è così sostituita:
“h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all’intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all’intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L’Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse;”;
d) il secondo periodo della lettera b) del comma 6 è così sostituito:
“L’assegnazione dei seggi residui, di cui al periodo precedente, viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale.”.
e) dopo il comma 7 dell’articolo 22 della
“7 bis. Il consigliere eletto in più circoscrizioni elettorali è proclamato nella circoscrizione nella quale il gruppo di liste a cui appartiene ha ottenuto la maggior cifra elettorale percentuale di circoscrizione.”.
Art. 13. Modifiche all’articolo 24 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale16 gennaio 2012, n. 5 sono inseriti i seguenti:
“1 bis. La nomina di un consigliere regionale alla carica di componente della Giunta determina, per la durata dell’incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere.
1 ter. Il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato componente della Giunta regionale affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto secondo i criteri previsti per la surrogazione.
1 quater Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima seduta successiva alla relativa comunicazione.”.
2. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater dell’articolo 24 della
Art. 14. Inserimento di articolo nella
1. Dopo l’articolo 25 della
“Art. 25 bis. Riduzione dei limiti delle spese elettorali.
1. Il limite di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista circoscrizionale, non può superare l’importo pari ad euro 38.802,85 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per coloro che si candidano in più liste circoscrizionali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l’importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento.
2. Per i candidati alla carica della Presidenza della Giunta regionale il limite di spesa per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85, incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella regione.
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni, escluse quelle espressamente riferite ai singoli candidati e che vengono a questi imputate ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, non possono superare la somma risultante dall’importo di euro 0,50 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni in cui ha presentato proprie liste.
4. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, sono recepite e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 5 della
Art. 15. Abrogazione dell’articolo 26 della
1. L’articolo 26 della
Art. 16. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 780.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, che vengono incrementate riducendo di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.