§ 5.4.282 - L.R. 25 maggio 2018, n. 25.
Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:25/05/2018
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 10/2010
Art. 2.  Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 10/2010
Art. 3.  Funzioni dell'autorità competente. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 10/2010
Art. 4.  Funzioni dell'autorità procedente e del proponente. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 10/2010
Art. 5.  Procedura per la fase preliminare. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 10/2010
Art. 6.  Informazione sulla decisione. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 10/2010
Art. 7.  Monitoraggio. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 10/2010
Art. 8.  Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 10/2010
Art. 9.  Disposizioni attuative. Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 10/2010
Art. 10.  Oggetto della disciplina. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 10/2010
Art. 11.  Partecipazione. Raccordo con la l.r. 46/2013. Sostituzione dell'articolo 42 della l.r. 10/2010
Art. 12.  Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico. Raccordo con la l.r. 46/2013. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 46/2013
Art. 13.  Coordinamento tra Dibattito Pubblico e valutazione di impatto ambientale. Raccordo con la l.r. 46/2013. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 46/2013
Art. 14.  Progetti sottoposti alle procedure del titolo III della l.r. 10/2010. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 10/2010
Art. 15.  Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 10/2010
Art. 16.  Competenze dei comuni. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 10/2010
Art. 17.  Competenze degli enti parco regionali. Modifiche all'articolo 45 ter della l.r. 10/2010
Art. 18.  Strutture operative e supporto tecnico. Modifiche all'articolo 47 della l.r. 10/2010
Art. 19.  Nucleo regionale di valutazione – VIA. Sostituzione dell'articolo 47 bis della l.r. 10/2010
Art. 20.  Oneri istruttori. Modifiche all'articolo 47 ter della l.r. 10/2010
Art. 21.  Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità. Modifica dell'articolo 48 della l.r. 10/2010
Art. 22.  Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale. Sostituzione dell'articolo 52 della l.r. 10/2010
Art. 23.  Inchiesta pubblica. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 10/2010
Art. 24.  Contraddittorio. Modifiche all'articolo 54 della l.r. 10/2010
Art. 25.  Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli. Sostituzione dell'articolo 55 della l.r. 10/2010
Art. 26.  Proroga dei termini. Modifiche all'articolo 57 della l.r. 10/2010
Art. 27.  Esercizio dei poteri sostitutivi. Sostituzione dell'articolo 61 della l.r. 10/2010
Art. 28.  Impatti ambientali interregionali. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 10/2010
Art. 29.  Partecipazione regionale alle procedure statali di VIA. Modifiche all'articolo 63 della l.r. 10/2010
Art. 30.  Disposizioni attuative delle procedure. Modifiche all'articolo 65 della l.r. 10/2010
Art. 31.  Provvedimento autorizzatorio unico. Sostituzione dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010
Art. 32.  Informazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sostituzione dell'articolo 75 della l.r. 10/2010
Art. 33.  Norma transitoria
Art. 34.  Entrata in vigore


§ 5.4.282 - L.R. 25 maggio 2018, n. 25.

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013.

(B.U. 1 giugno 2018, n. 21)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 19 marzo 2018;

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 20 marzo 2018;

Considerato quanto segue:

1. La presente legge modifica la l.r. 10/2010 al fine di adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni introdotte dal d.lgs. 104/2017, che ha da ultimo modificato la parte seconda del d.lgs. 152/2006;

2. Per quanto concerne la valutazione ambientale strategica (VAS), la presente legge aggiorna i riferimenti ad altre fonti normative, contenuti nel testo del titolo II della l.r. 10/2010 e provvede a minimi adeguamenti delle procedure a seguito dell'esperienza applicativa della norma (in particolare per quanto attiene alla migliore definizione delle funzioni dell'autorità competente, a precisazioni in merito alla fase preliminare ed alla partecipazione della Regione alle procedure di VAS di competenza statale);

3. Si prevede, infine, di eliminare la previsione di uno specifico regolamento in materia di VAS, alla luce del previsto regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 1/2015 in materia di programmazione economico finanziaria, al quale la presente legge demanda il coordinamento tra l'analisi e la valutazione dei piani e programmi di cui all'articolo 10, comma 2 della l.r. 1/2015 e le procedure di VAS di cui al titolo II della l.r. 10/2010;

4. Per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), la presente legge, oltre che ad esigenze di semplificazione, precisazione e razionalizzazione del testo e omogeneizzazione della disciplina, risponde altresì alla necessità di adeguare la normativa regionale alle disposizioni contenute nel d.lgs. 104/2017, provvedendo a dettare le disposizioni attuative che il legislatore nazionale demanda alle regioni ed a rinviare, per il resto, alla disciplina statale;

5. In particolare, per quanto riguarda il provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, introdotto dal citato d.lgs. 104/2017, nel caso di procedimenti di competenza regionale, viene previsto che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce provvedimento unico di VIA ed autorizzazione, sia adottata con deliberazione della Giunta regionale. I comuni e gli enti parco regionali provvederanno secondo le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti;

6. Vengono aggiornate le disposizioni relative all'istituto della inchiesta pubblica e, in particolare, viene prevista la formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati, da parte della Giunta regionale, al ruolo di presidente dell'inchiesta pubblica, di cui all'articolo 53 della l.r. 10/2010. I comuni e gli enti parco provvedono in conformità ai rispettivi ordinamenti. Gli oneri per lo svolgimento dell'inchiesta sono a carico del proponente;

7. Infine, in applicazione della normativa statale, si prevede che l'autorità competente, in accordo con il proponente, possa istituire specifici osservatori ambientali;

8. Si provvede ad adeguare le competenze dei comuni alle modifiche apportate dal d.lgs. 104/2017 agli allegati della parte seconda del d.lgs. 152/2006. In particolare le strade urbane di scorrimento sono soggette alla procedura di VIA e non più a verifica di assoggettabilità; le procedure di verifica per gli aeroporti minori e gli acquedotti sono diventate di competenza statale. Per le derivazioni di acque sotterranee tra 50 e 100 litri al secondo, allo stato attuale di competenza regionale, si prevede diventino di competenza comunale quelle a fini minerali o termali, ai fini dell’armonizzazione del sistema, considerato che il comune ha già allo stato attuale tutte le competenze in materia di VIA per le rimanenti derivazioni di acque minerali e termali nonché tutte le competenze autorizzative e concessorie;

9. La presente legge provvede inoltre ad introdurre disposizioni finalizzate all'ottimale raccordo della normativa regionale in materia di VIA con altre normative regionali ed alla semplificazione delle procedure; in particolare si prevede la revisione dei rapporti tra le procedure di VIA e gli istituti partecipativi di cui alla l.r. 46/2013, anche alla luce dell’introduzione nell'ordinamento del dibattito pubblico statale e del rafforzamento del ruolo dell'inchiesta pubblica nell'ambito della valutazione di impatto ambientale; si prevede che i processi partecipativi riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 si concludano anteriormente alla presentazione dell'istanza di avvio delle procedure di VIA e che il dibattito pubblico regionale sia condizione di procedibilità per le procedure di VIA, se lo richiede volontariamente il proponente oppure se viene così stabilito nell'atto di assegnazione di un eventuale finanziamento regionale;

 

10. Al fine di contenere eventuali istanze meramente dilatorie, si stabilisce che la proroga del termine per la realizzazione di un progetto che è stato oggetto di una procedura in materia di VIA, può essere concessa, a cura della autorità competente, per una sola volta, fatti salvi i casi di forza maggiore non imputabili al proponente;

11. Poiché la presente legge introduce modifiche procedurali in materia di VIA, si rende necessario salvaguardare i procedimenti di cui al titolo III della l.r. 10/2010, per i quali sia già stata presentata istanza di avvio alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilendo che per questi continuano a trovare applicazione le norme previgenti;

12. Considerata l’urgenza di adeguamento alle norme del d.lgs. 104/2017, è necessario prevedere che la legge entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana,

Approva la presente legge

 

CAPO I

Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS). Modifiche alla l.r. 10/2010

 

Art. 1. Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 10/2010

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”), dopo le parole: “direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,” sono inserite le seguenti: “come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,”.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 10/2010

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 10/2010 dopo le parole: “di cui agli allegati II,” sono inserite le seguenti : “II bis,”.

 

     Art. 3. Funzioni dell'autorità competente. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 10/2010

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

“a) assicura il dialogo con l'autorità procedente o con il proponente e collabora, durante la formazione del piano o programma, all'impostazione della valutazione dello stesso;”.

 

     Art. 4. Funzioni dell'autorità procedente e del proponente. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 10/2010

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 10/2010 le parole “l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 65/2014”.

 

     Art. 5. Procedura per la fase preliminare. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 10/2010

1. I commi 2 bis e 3 dell'articolo 23 della l.r. 10/2010 sono abrogati.

 

     Art. 6. Informazione sulla decisione. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 10/2010

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“1. L’avviso dell’avvenuta approvazione del piano o programma è pubblicato sul BURT a cura dell’autorità procedente e comunicato all’autorità competente.”

 

     Art. 7. Monitoraggio. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 10/2010

1. Al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 10/2010 le parole “l.r. 40/1999” sono sostituite dalle seguenti : “l.r. 1/2015”.

 

     Art. 8. Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 10/2010

1. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 10/2010 dopo le parole: “struttura regionale competente in materia di VAS che” sono inserite le seguenti: “, in relazione a specifici e rilevanti effetti ambientali,”.

 

     Art. 9. Disposizioni attuative. Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 38 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 38 Disposizioni attuative

1. Il regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 1/2015 disciplina il coordinamento tra l'analisi e la valutazione dei piani e programmi di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2015 e le procedure di VAS di cui al presente titolo II.

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2011, n. 24/R (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale”).”.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013

 

     Art. 10. Oggetto della disciplina. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010 le parole: “articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 7 bis”.

2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010 è inserita la seguente:

“a bis) definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, di cui all’articolo 20 del medesimo decreto;”.

 

     Art. 11. Partecipazione. Raccordo con la l.r. 46/2013. Sostituzione dell'articolo 42 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 42 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 42 Partecipazione. Raccordo con la l.r. 46/2013

1. Le procedure partecipative nell'ambito dei procedimenti in materia di VIA si svolgono secondo quanto stabilito dal presente titolo III.

2. Fatto salvo quanto previsto in materia di dibattito pubblico dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

a) gli istituti partecipativi disciplinati dalla l.r. 46/2013 riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, si concludono anteriormente alla presentazione dell'istanza di avvio delle procedure di VIA;

b) la condizione di procedibilità di cui all’articolo 8, comma 7, della l.r. 46/2013 si applica ai progetti di cui alla lettera a), esclusivamente nei seguenti casi:

1) ove l'istituto partecipativo sia richiesto volontariamente dal soggetto proponente;

2) per le opere e gli interventi finanziati, anche in parte, dalla Regione, ove sia così stabilito dall'atto di assegnazione del finanziamento.

3. I provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA tengono conto degli esiti degli eventuali istituti partecipativi svolti. A tal fine il proponente allega all'istanza di avvio delle procedure di VIA i risultati dell'istituto partecipativo svolto”.

 

     Art. 12. Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico. Raccordo con la l.r. 46/2013. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 46/2013

1. Alla fine del comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), sono aggiunte le parole: “nei casi di cui all’articolo 42, comma 2, lettera b), della stessa l.r. 10/2010.”.

 

     Art. 13. Coordinamento tra Dibattito Pubblico e valutazione di impatto ambientale. Raccordo con la l.r. 46/2013. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 46/2013

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 46/2013, dopo le parole: “commi 1 e 2,” sono inserite le seguenti: “riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006,”.

 

     Art. 14. Progetti sottoposti alle procedure del titolo III della l.r. 10/2010. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 10/2010

1. L’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 è soppresso.

 

     Art. 15. Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 10/2010

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 10/2010 è aggiunta la seguente:

“b bis) le procedure di VIA interregionali di cui all'articolo 62, comma 1 .”.

2. Il comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“2. Il provvedimento di VIA di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del d.lgs. 152/2006 e il parere di cui all’articolo 63, sono espressi dalla Giunta regionale.”.

 

     Art. 16. Competenze dei comuni. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 10/2010

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 45 bis della l.r. 10/2010 è inserita la seguente:

“b bis) i progetti elencati nella lettera af bis) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle strade comunali;”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 bis della l.r. 10/2010 le parole: “alla lettera b)” sono sostituite dalle seguenti “alla lettera a)”.

3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 bis della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

“d) i progetti elencati nel paragrafo 7 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:

1) alle lettere a), b), c), e l);

2) alla lettera d), limitatamente alle acque minerali e termali;

3) alla lettera h), limitatamente alle strade comunali;

4) alla lettera i), limitatamente alle linee ferroviarie a carattere locale;”.

 

     Art. 17. Competenze degli enti parco regionali. Modifiche all'articolo 45 ter della l.r. 10/2010

1. Il comma 2 dell'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al comma 1, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere dell’ente parco regionale che si esprime limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza.”.

 

     Art. 18. Strutture operative e supporto tecnico. Modifiche all'articolo 47 della l.r. 10/2010

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 10/2010 le parole “articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 4, comma 3,”.

 

     Art. 19. Nucleo regionale di valutazione – VIA. Sostituzione dell'articolo 47 bis della l.r. 10/2010

1. L'articolo 47 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 47 bis Nucleo regionale di valutazione – VIA

1. È istituito, con la presente legge, il nucleo regionale di valutazione – VIA, di seguito definito “nucleo”, a cui partecipano gli uffici e gli enti di cui all'articolo 47, comma 3. Il nucleo, nei casi di particolare complessità delle valutazioni da svolgere, esercita funzioni di supporto tecnico nei confronti della Giunta regionale per il rilascio del parere di cui all’articolo 63.

2. Nei casi di cui al comma 1, il nucleo conclude l'istruttoria interdisciplinare condotta dalla struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2, ed è coordinato dalla medesima.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, declina i compiti, definisce le modalità di funzionamento ed esplicita i casi di particolare complessità nei quali il nucleo viene convocato. L'attività svolta dai componenti del nucleo è a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale.”.

 

     Art. 20. Oneri istruttori. Modifiche all'articolo 47 ter della l.r. 10/2010

1. Il comma 3 dell'articolo 47 ter della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“3. Per i procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 47 ter della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“4. Nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare.”.

 

     Art. 21. Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità. Modifica dell'articolo 48 della l.r. 10/2010

1. Il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“1. Per i progetti compresi nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, il proponente, ai fini della trasmissione dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto, presenta all'autorità competente un'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“2. Lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità all'allegato IV-bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:

a) tiene conto dei criteri di cui all'allegato V del medesimo decreto;

b) per i fini di cui al punto 1, lettera b), ed al punto 2 dell'allegato IV-bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, descrive la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico;

c) in attuazione dei principi generali per la VIA, di cui all’articolo 4 del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento alla necessità di garantire un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica, contiene un allegato che illustra e quantifica le ricadute socio economiche del progetto sul territorio interessato, con riferimento:

1) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, diretti e indotti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera;

2) ai benefici economici attesi per il territorio, diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 è abrogato.

4. Al comma 6 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 le parole: “all'articolo 20, comma 4,” sono sostituite dalle seguenti : “all'articolo 19, comma 6,”.

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

“6 bis. Per la realizzazione dell'opera oggetto di verifica di assoggettabilità, in caso di esclusione dalla procedura di VIA, i termini definiti nel provvedimento di verifica, comunque non inferiori a 5 anni, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di verifica.”.

 

     Art. 22. Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale. Sostituzione dell'articolo 52 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 52 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 52 Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 73 bis.

2. I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di VIA decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA.”.

 

     Art. 23. Inchiesta pubblica. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 10/2010

1. Il comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“1. In attuazione dell’articolo 7 bis, comma 8, e dell’articolo 27 bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il presente articolo disciplina le forme e le modalità mediante le quali l'autorità competente può disporre, con proprio atto, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, con riferimento al progetto per il quale è in corso un procedimento di VIA .”.

2. Il comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“2. L'inchiesta pubblica è condotta da un comitato composto dal presidente e da almeno due commissari. Il presidente è indicato dall'autorità competente, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono indicati dal presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte. Il compenso massimo omnicomprensivo è stabilito in euro ventimila per il presidente ed in euro diecimila per ciascun commissario.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

“2 bis. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente provvede alla formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati al ruolo di presidente. Per i procedimenti di competenza regionale, con deliberazione della Giunta regionale, vengono definiti i requisiti dei candidati, i criteri di valutazione, le modalità di formazione dell'elenco e le modalità per assicurare i principi di trasparenza, di competenza e di rotazione e la parità di genere. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti; resta ferma la facoltà, da parte dei comuni e degli enti parco regionali, di avvalersi dell'elenco formato dalla Regione.”.

4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

“2 ter. L'inchiesta pubblica si svolge con oneri a carico del proponente.”.

5. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente

“a) audizione preliminare, in cui il presidente procede alla indicazione dei commissari e presenta ai partecipanti la proposta di programma dei lavori;”.

6. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 le parole: “le osservazioni e i pareri” sono sostituite dalle seguenti: “le osservazioni, i pareri e i contributi”.

7. Il comma 7 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“7. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo e tenuto conto del decreto previsto dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica.”.

 

     Art. 24. Contraddittorio. Modifiche all'articolo 54 della l.r. 10/2010

1. Il comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente :

“1. In attuazione dell’articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs.152/2006, l’autorità competente con proprio atto può disporre lo svolgimento di un sintetico contraddittorio, con riferimento al progetto oggetto di valutazione di impatto ambientale.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 10/2010 dopo le parole: “che hanno presentato pareri” è inserita la seguente : “, contributi”.

 

     Art. 25. Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli. Sostituzione dell'articolo 55 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 55 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 55 Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli

1. I titoli che abilitano alla realizzazione e all'esercizio del progetto sono integrati con i contenuti e le prescrizioni dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA.

2. L'autorità competente, con proprio atto, provvede a disciplinare le attività di controllo di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 28 e 29 del d.lgs. 152/2006.

3. Ai fini del controllo dell’adempimento di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o in quello conclusivo della procedura di VIA ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 8, e dell’articolo 25, comma 4, del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente si avvale dei soggetti pubblici istituzionalmente competenti per i fattori ambientali oggetto di valutazione, fatte salve le competenze dell’ARPAT di cui all'articolo 47, commi 3 e 4.

4. Per le attività di monitoraggio di cui all'articolo 28 del d.lgs. 152/2006, relative a procedimenti di competenza regionale, la Regione si avvale dell’ARPAT, in conformità alla l.r. 30/2009.

5. Nell'ambito dell'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006, relativamente ai procedimenti di competenza regionale, la Regione si avvale del supporto dell’ARPAT, in conformità alla l.r. 30/2009. Le sanzioni sono comunque irrogate dalla Regione.

6. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi del supporto dell’ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla l.r. 30/2009, per l'espletamento delle attività di monitoraggio di cui al comma 4 e per l'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui al comma 5, relativamente a procedimenti di propria competenza. Le sanzioni sono comunque irrogate dall'autorità competente.

7. Nel caso di progetti compresi nella parte seconda, allegati III e IV, della d.lgs. 152/2006, particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali.

8. In applicazione dell'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente può prevedere la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

9. L'autorità competente, per quanto riguarda i contenuti ed i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006, fa riferimento al decreto previsto dall'articolo 25, comma 5, del d.lgs. 104/2017.”

 

     Art. 26. Proroga dei termini. Modifiche all'articolo 57 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 10/2010 le parole: “articolo 26, comma 6” sono sostituite dalle seguenti : “articolo 25, comma 5”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 57 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La proroga di cui al comma 3 può essere concessa per una sola volta, fatti salvi casi di forza maggiore non imputabili al proponente”.

 

     Art. 27. Esercizio dei poteri sostitutivi. Sostituzione dell'articolo 61 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 61 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 61 Esercizio dei poteri sostitutivi

1. Per le procedure di cui agli articoli 45 bis e 45 ter, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), in caso di inutile decorso dei termini per la conclusione dei procedimenti in materia di VIA previsti nella parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di accertata inerzia delle autorità competenti nell'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 2, commi da 9 a 9 quater, della l. 241/1990 e di cui agli articoli 11 bis e 11 quater della l.r. 40/2009.”.

 

     Art. 28. Impatti ambientali interregionali. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 10/2010

1. Al comma 2 dell'articolo 62 della l.r. 10/2010, le parole: “ai commi 2 e 2 bis” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 2”.

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 62 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

“a) nel termine di 60 giorni, ovvero di 30 giorni con riferimento alla documentazione integrativa, nel caso di procedura di VIA;”.

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 62 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

“b) nei termini di cui all'articolo 19 del d.lgs. 152/2006, nel caso di procedura di verifica di assoggettabilità .”.

4. Al comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 10/2010, le parole: “commi 2 e 2 bis” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:

“3 bis. I pareri di cui al comma 2, lettera a), possono essere acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006.”.

 

     Art. 29. Partecipazione regionale alle procedure statali di VIA. Modifiche all'articolo 63 della l.r. 10/2010

1. Nella rubrica dell'articolo 63 della l.r. 10/2010 la parola “statale :” è sostituita dalla seguente : “statali”.

2. Il comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 10/2010 è abrogato.

 

     Art. 30. Disposizioni attuative delle procedure. Modifiche all'articolo 65 della l.r. 10/2010

1. Il comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui al presente titolo e, in particolare:

a) definisce le modalità operative di coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi dell'articolo 73 bis;

b) stabilisce regole particolari ed ulteriori per la semplificazione ed il raccordo dei procedimenti disciplinati dalla presente legge con le procedure autorizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006.”.

 

     Art. 31. Provvedimento autorizzatorio unico. Sostituzione dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010

1. L'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 73 bis Provvedimento autorizzatorio unico

1. Il procedimento coordinato, finalizzato all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico, comprendente il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi richiesti dal proponente, si svolge con le modalità di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006. I titoli abilitativi sono rilasciati sulla base del provvedimento di VIA favorevole e ne integrano le conclusioni.

2. Per i fini di cui al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente un'istanza recante in allegato la documentazione prevista ai fini VIA e la documentazione prevista ai fini del rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente e indicati in apposito elenco dallo stesso predisposto.

3. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nella forma dell'inchiesta pubblica, con le modalità di cui all'articolo 53.

4. L’autorità competente, con proprio atto, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1. Nel caso in cui la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sia negativa, la medesima è comunicata dall’autorità competente al proponente ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990. Le eventuali osservazioni presentate dal proponente sono valutate in una nuova conferenza di servizi e sono oggetto di ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

5. Nel caso di procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, nell’esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, si esprime in ordine alla compatibilità ambientale del progetto e adotta contestualmente la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. I comuni e gli enti parco adottano il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1 secondo le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti.

6. Qualora con riferimento allo specifico progetto oggetto di valutazione, a causa del livello di definizione degli elaborati progettuali, non sia possibile il rilascio di tutti i titoli abilitativi richiesti, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006 prevede modalità e tempi per il rilascio dei titoli abilitativi residui e per il coordinamento delle rispettive procedure di rilascio da parte dei soggetti competenti.

7. Nei casi in cui l'istanza di avvio del procedimento di VIA, presentata dal proponente all'autorità competente per la VIA, non rechi specifica indicazione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dal proponente, il provvedimento di VIA è adottato decorsi 60 giorni dalla conclusione della fase di consultazione, ovvero dal deposito della documentazione integrativa nel caso in cui l'autorità competente non disponga sulla medesima una nuova fase di consultazione del pubblico. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, dando tempestivamente comunicazione al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento.”.

 

     Art. 32. Informazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sostituzione dell'articolo 75 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 75 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 75 Informazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Per quanto attiene alle procedure di cui al titolo II, la Regione informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità di cui all'articolo 7, comma 8, del d.lgs. 152/2006.

2. Per quanto attiene alle procedure di cui al titolo III, la Regione informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006.”.

 

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 33. Norma transitoria

1. Ai procedimenti di cui al titolo III della l.r. 10/2010, per i quali l'istanza di avvio è stata presentata all'autorità competente prima della entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme relative alle procedure vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

 

     Art. 34. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.