§ 5.4.280 - L.R. 17 aprile 2018, n. 17.
Disposizioni in merito alle etichette informative negli impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:17/04/2018
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/2011
Art. 2.  Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 49/2011
Art. 3.  Norma transitoria


§ 5.4.280 - L.R. 17 aprile 2018, n. 17.

Disposizioni in merito alle etichette informative negli impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011.

(B.U. 24 aprile 2018, n. 15)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);

Considerato quanto segue:

1. L’esperienza applicativa della l.r. 49/2011 ha fatto emergere la necessità di precisare le modalità di apposizione delle etichette informative;

2. È opportuno consentire ai gestori la possibilità di attestare l’avvenuto adempimento dell’obbligo dell’apposizione delle etichette per evitare conseguenze sanzionatorie per fatti ad essi non imputabili;

3. Tra le possibilità di documentare l’apposizione delle etichette nei termini e con le modalità previste, è stabilito in particolare l’invio della relativa documentazione fotografica; questo non esclude altre modalità idonee di dimostrazione dell’adempimento degli obblighi in capo ai gestori;

4. La norma transitoria sulla apposizione delle etichette dà tempo ai gestori di adeguarsi alla nuova possibilità di documentazione dell’apposizione dell’etichetta;

5. Trattandosi di fattispecie diverse, va sanzionato in modo diverso chi installa, esercisce o modifica un impianto senza il relativo titolo abilitativo rispetto a chi lo installa o esercisce solo in difformità dal titolo, tenendo conto dell’impatto di inquinamento elettromagnetico.

Approva la presente legge

 

Art. 1. Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/2011

1. Alla lettera b), del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 6 ottobre 2011. n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), dopo le parole: “secondo le modalità di cui al” sono inserite le seguenti: “titolo II,”.

2. Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:

“5. I gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della l. 36/2001 entro novanta giorni dall’installazione e possono inviarne documentazione fotografica all’ARPAT e al comune; l'etichetta informativa:

a) è posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico;

b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo;

c) è apposta in modalità idonea a non consentirne l’asportazione e l’alterabilità.”.

 

     Art. 2. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 49/2011

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:

“1 bis. Chiunque installi o esercisca un impianto, in difformità da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo di cui all'articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa:

a) da 6.000,00 a 15.000,00 euro nel caso di difformità riguardante la potenza di irradiazione superiore a quanto dichiarato;

b) da 1.000,00 a 9.000,00 euro nel caso di difformità riguardante parametri radioelettrici o comunque parametri che incidono sull’impatto elettromagnetico dell’impianto;

c) da 100,00 a 1.000,00 euro nel caso di altre difformità.”.

 

     Art. 3. Norma transitoria

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i gestori possono inviare alla Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ed al comune la documentazione fotografica dell’installazione dell’etichetta di cui all’articolo 10, comma 5.