§ 2.14.41 - L.R. 23 aprile 2018, n. 13.
Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:23/04/2018
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 1989 (Piano regionale di protezione civile)
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 2.14.41 - L.R. 23 aprile 2018, n. 13.

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)

(B.U. 26 aprile 2018, n. 22)

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 1989 (Piano regionale di protezione civile)

1. In attesa di una disciplina organica in materia di protezione civile in coerenza con i principi generali dettati dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), l'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Approvazione e modifiche del piano regionale per la protezione civile) 1. Il Presidente della Regione o l'Assessore delegato in materia di protezione civile, predispone uno schema di piano regionale per la protezione civile articolato in una parte generale riferita all'intero territorio regionale e quattro parti specifiche relative agli ambiti territoriali di competenza di ciascuna Prefettura, predisposte in raccordo con esse.

2. Lo schema di cui al comma 1 è adottato in via preliminare dalla Giunta regionale ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione. I cittadini, singoli o associati, nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali, possono formulare osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, previo esame delle osservazioni pervenute, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva definitivamente il piano regionale per la protezione civile.

4. Il piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, ha validità triennale ed è sottoposto a revisione e aggiornamento annuale.

5. Ogni richiamo da parte della normativa statale o regionale alla pianificazione provinciale per la protezione civile deve intendersi riferito all'articolazione per ambiti, corrispondenti al territorio di competenza di ciascuna Prefettura, come previsto dal Piano regionale di protezione civile di cui al presente articolo.".

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).