§ 2.11.13 - L.R. 2 agosto 2018, n. 35.
Azioni generali a sostegno delle cooperative di comunità.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 cooperazione
Data:02/08/2018
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Cooperative di comunità
Art. 3.  Comunità di riferimento
Art. 4.  Soci
Art. 5.  Attività
Art. 6.  Sostegno regionale all'attività delle cooperative di comunità
Art. 7.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 2.11.13 - L.R. 2 agosto 2018, n. 35.

Azioni generali a sostegno delle cooperative di comunità.

(B.U. 9 agosto 2018, n. 37)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione, al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare le risorse e le vocazioni presenti sul territorio, con particolare riferimento alle comunità rurali e alle borgate rurali dei centri urbani maggiori, riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle "cooperative di comunità" quale strumento di crescita.

 

     Art. 2. Cooperative di comunità

1. Ai fini della presente legge si definiscono "Cooperative di comunità" le società cooperative che hanno come esplicito obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci appartengono o eleggono come propria. Tale obiettivo è perseguito attraverso la produzione di beni e servizi diretti a incidere in modo stabile sulla qualità della vita sociale ed economica della comunità di appartenenza.

2. Le cooperative di comunità hanno per scopo l'accrescimento delle occasioni di lavoro, la creazione di nuove opportunità di reddito e, più in generale, il rafforzamento del tessuto economico e sociale delle comunità interessate, attraverso la produzione e gestione di beni e servizi, rivolti prioritariamente al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono. Nel perseguire questo obiettivo le cooperative valorizzano le risorse umane, le tradizioni e i beni culturali e ambientali presenti nella comunità.

3. Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del Codice civile e sono iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del Codice civile e all'articolo 233 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile.

4. Le cooperative di comunità possono essere costituite in forma di cooperative di produzione e lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste in ragione dello scopo mutualistico che le caratterizza.

 

     Art. 3. Comunità di riferimento

1. Per comunità di riferimento, ai sensi della presente legge, si intendono il comune o i comuni e le loro eventuali circoscrizioni sul cui territorio operano le cooperative di comunità.

 

     Art. 4. Soci

1. Sono soci delle cooperative di comunità quelli previsti dalla normativa nazionale in materia di cooperazione (soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori) che appartengono alla comunità interessata o che operano a vario titolo con essa, eleggendola come propria.

2. Possono diventare soci delle cooperative di comunità, oltre alle persone fisiche e alle organizzazioni del terzo settore, purché abbiano sede legale nella comunità interessata e dichiarino espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa, anche gli enti locali sul cui territorio opera la cooperativa di comunità, e altri enti pubblici.

 

     Art. 5. Attività

1. Le cooperative di cui all'articolo 2 svolgono attività di produzione di beni e servizi rivolte alla comunità di riferimento, anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche.

2. La Regione predispone schemi di convenzione-tipo concernenti i rapporti fra le cooperative di comunità e le amministrazioni pubbliche coinvolte.

 

     Art. 6. Sostegno regionale all'attività delle cooperative di comunità

1. La Regione supporta e sovvenziona l'attività delle cooperative di comunità attraverso l'erogazione di servizi assicurati dal sistema Regione e di contribuiti indirizzati allo svolgimento di attività a favore della comunità di riferimento.

2. I contributi di cui al comma 1 consistono in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale e incentivi alla creazione di nuova occupazione.

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione:

a) i criteri e le modalità di erogazione dei contributi;

b) le modalità di presentazione delle domande e i relativi requisiti di ammissibilità.

4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) n. 651/2014/UE, della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) e dal regolamento (CE) n. 1407/2013/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).

5. La deliberazione di cui al comma 3 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

 

     Art. 7. Clausola di neutralità finanziaria

1. La Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).