§ 4.6.53 - R.R. 15 febbraio 2018, n. 6.
Adeguamento del regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:15/02/2018
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Modifiche al r.r. 9/2010)
Art. 3.  (Disposizioni transitorie e finali)


§ 4.6.53 - R.R. 15 febbraio 2018, n. 6. [1]

Adeguamento del regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, 'Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile')) all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), e all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 41 (Modifiche all'articolo 5.1 e all'articolo 9 bis della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 'Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile')

(B.U. 19 febbraio 2018, n. 8, suppl.)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), e dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 41 (Modifiche all'articolo 5.1 e all'articolo 9 bis della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile):

a) le nuove modalità di costituzione delle sezioni regionale e provinciali dell'albo regionale del volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 5, comma 8, della l.r. 16/2004, a seguito della modifica della composizione della consulta regionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 9 bis della l.r. 16/2004;

b) i requisiti e le procedure per l'iscrizione dei comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile, ove costituiti in organizzazioni di volontariato di protezione civile, nell'apposita sezione dell'albo regionale di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 5.1, comma 1 bis, della l.r. 16/2004;

c) ulteriori misure operative di coordinamento della disciplina del volontariato di protezione civile, in applicazione delle lettere a) e b).

 

     Art. 2. (Modifiche al r.r. 9/2010)

1. In applicazione di quanto previsto all'articolo 1, al regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, 'Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile'), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

'c bis) comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile, ove costituiti in organizzazioni di volontariato di protezione civile, ai quali si applica quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5.1, comma 1, secondo periodo, della l.r. 16/2004.';

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

'8. Si iscrivono nella sezione regionale i comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile, ove costituiti in organizzazioni di volontariato di protezione civile.';

3) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

'8 bis. Si iscrivono nelle sezioni provinciali nel cui territorio è localizzata la sede legale:

a) le organizzazioni di volontariato di protezione civile di carattere nazionale che hanno almeno una sede operativa nel territorio della Regione;

b) le organizzazioni di volontariato di protezione civile di carattere regionale che hanno una sede operativa in almeno due province.';

4) il comma 9 è sostituito dal seguente:

'9. I volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 8 bis fanno riferimento esclusivamente a una sede, legale od operativa, e i loro nominativi sono comunicati alle competenti strutture provinciali. Ai fini operativi, i volontari assegnati a ciascuna sede possono essere impiegati direttamente dalle province nel cui territorio sono localizzate le sedi di riferimento.';

5) al comma 10 dopo la parola 'comma 8' sono aggiunte le seguenti: 'e 8 bis';

6) il comma 13 è sostituito dal seguente:

'13. Le organizzazioni che sono state attivate dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale o da enti pubblici devono informare tempestivamente la provincia nella cui sezione risultano iscritte e la Regione. Al fine di consentire la determinazione delle risorse umane e strumentali effettivamente disponibili sul territorio, le organizzazioni di cui al precedente periodo comunicano alla competente struttura regionale la propria partecipazione al dispositivo di mobilitazione nazionale, quantificando le risorse umane e strumentali destinate all'attivazione di livello nazionale.';

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera g) del comma 1 è soppressa e, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

'i bis) coordinamento del volontariato di protezione civile.';

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

'1 bis. I comitati di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 8, per svolgere l'attività di coordinamento del volontariato a supporto degli enti competenti, possono avvalersi di volontari, denominati 'Coordinatori Territoriali del Volontariato - CTV', secondo direttive emanate con decreto del dirigente regionale competente per materia.

1 ter. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, nella quale sono indicati i requisiti delle singole specializzazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.

1 quater. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, disciplina, sulla base delle specializzazioni di cui al comma 1 ter, la composizione e le modalità di adesione alla colonna mobile regionale e alle relative articolazioni provinciali.

1 quinquies. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 8 bis e 10, nell'istanza di iscrizione all'albo, indicano i settori di intervento dei propri volontari, nell'ambito delle specializzazioni di protezione civile individuate con il provvedimento di cui al comma 1 ter.

1 sexies. Nel caso in cui un soggetto di cui al comma 1 quinquies svolga attività legate a più specializzazioni, le stesse devono essere distinte tra un'unica specializzazione prevalente e le specializzazioni secondarie. L'elenco delle specializzazioni svolte da un'organizzazione può essere modificato, ove necessario, dalla stessa organizzazione.';

c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1è inserito il seguente:

'1 bis. I volontari appartenenti ai comitati di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 8, possono svolgere attività operativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 bis, lettera d), anche presso i comitati di coordinamento di appartenenza. Agli stessi non si applicano i requisiti di operatività di cui ai commi 4, 6 e 7.';

2) al secondo periodo del comma 6 le parole 'o alla Regione' sono soppresse;

d) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

'3 bis. Per attività operativa dei volontari si intende:

a) l'impiego in situazioni di emergenza o per eventi a rilevante impatto locale;

b) l'impiego in attività di previsione, prevenzione e supporto alla pianificazione di emergenza da parte degli enti preposti;

c) l'impiego in attività esercitative o formative;

d) la preparazione ed il coordinamento delle attività di cui alle lettere precedenti.'.

 

     Art. 3. (Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 8 bis, del r.r. 9/2010, come modificato dall'articolo 2 del presente regolamento, iscritti nella sezione regionale dell'albo vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferiti d'ufficio alla sezione della provincia nel cui territorio è localizzata la relativa sede legale.

2. Per le organizzazioni già iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), la comunicazione da effettuare ai sensi dell'articolo 2, comma 13, del r.r. 9/2010, come modificato dall'articolo 2 del presente regolamento, iscritti nella sezione regionale dell'albo vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è inviata alla competente struttura regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Ogni riferimento alle province contenuto nel presente regolamento deve essere riferito, per Milano, alla relativa Città metropolitana.


[1] Abrogato dall'art. 28 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 27.