§ 6.3.339 - L.R. 22 dicembre 2017, n. 56.
Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:22/12/2017
Numero:56


Sommario
Art. 1.  (Bilancio di competenza – Stato di previsione dell'entrata e della spesa)
Art. 2.  (Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)
Art. 3.  (Residui attivi e passivi presunti)
Art. 4.  (Saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2017)
Art. 5.  (Entrate derivanti dalla contrazione di mutui)
Art. 6.  (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine)
Art. 7.  (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 8.  (Fondo di riserva di cassa)
Art. 9.  (Quadro generale riassuntivo)
Art. 10.  (Classificazione dell’entrata e della spesa)
Art. 11.  (Autorizzazione alle variazioni al bilancio)
Art. 12.  (Allegati del bilancio)
Art. 13.  (Entrata in vigore)


§ 6.3.339 - L.R. 22 dicembre 2017, n. 56.

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020.

(B.U. 22 dicembre 2017, n. 130)

 

Art. 1. (Bilancio di competenza – Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il

triennio 2018-2020, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è

approvato in euro 6.487.968.963,50 per l’anno 2018 ed in euro 5.648.435.504,49 ed

5.292.828.849,62 rispettivamente per gli anni 2019 e 2020 (tabella A).

2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2018-2020 è

approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato

(tabella A - riga entrate per conto terzi).

3. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 2018.

4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio

2018-2020, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato

in euro 6.487.968.963,50 per l’anno 2018 ed in euro 5.648.435.504,49 ed

5.292.828.849,62 rispettivamente per gli anni 2019 e 2020 (tabella B).

5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2018-2020 è

approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato

(tabella B - riga uscite per conto terzi).

6. È autorizzata l’assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di

previsione di cui ai commi 4 e 5.

7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2018, è autorizzato l'aggiornamento,

con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, dei valori dei residui attivi,

passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del

bilancio a tutto il 31 dicembre 2017, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa

vigente.

 

     Art. 2. (Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. È approvato in euro 12.686.294.338,21 lo stato di previsione di cassa delle tipologie

dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2018, al netto delle contabilità speciali,

annesso alla presente legge (tabella A).

2. È approvato in euro 2.597.128.767,03 lo stato di previsione di cassa del totale delle

contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2018, annesso alla

presente legge (tabella A - riga entrate per conto terzi).

3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2018.

4. È approvato in euro 11.847.779.147,83 lo stato di previsione di cassa dei programmi della

spesa della Regione per l'anno finanziario 2018, al netto delle contabilità speciali, annesso

alla presente legge (tabella B).

5. È approvato in euro 2.685.631.983,08 lo stato di previsione di cassa del totale delle

contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2018, annesso alla

presente legge (tabella B - riga uscite per conto terzi).

6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di

previsione di cui ai commi 4 e 5.

 

     Art. 3. (Residui attivi e passivi presunti)

1. È approvato in euro 5.659.279.134,80 il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al

1° gennaio 2018, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente

legge (tabella A).

2. È approvato in euro 247.273.767,03 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità

speciali al 1° gennaio 2018, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).

3. È approvato in euro 4.900.007.285,77 il totale dei residui passivi presunti dei programmi

al 1° gennaio 2018, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente

legge (tabella B).

4. È approvato in euro 335.776.983,08 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità

speciali al 1° gennaio 2018, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 4. (Saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2017)

1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2017, per come

determinato dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato

alla presente legge, è determinato in euro 1.453.429.358,82 ed è applicato al bilancio di

previsione per le sole quote consentite dalla normativa vigente.

 

     Art. 5. (Entrate derivanti dalla contrazione di mutui)

1. Per come già autorizzato con l’articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 dicembre

2015, n. 32 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 –

2018), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio

regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi per

la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono determinate per ciascuna delle

annualità 2018/2020 in euro 40.426.824,99.

2. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 trovano copertura nello

stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del

bilancio 2018 - 2020. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura

nei relativi bilanci.

 

     Art. 6. (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine è iscritto nello stato di previsione della

spesa al Programma U.20.01, ed è determinato in euro 8.500.000,00 per ciascuna delle

annualità comprese nel bilancio 2018 -2020.

2. Sono considerate obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al

documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

 

     Art. 7. (Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera b)

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive

modifiche e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa del Programma

U.20.01 ed è determinato per l’esercizio finanziario 2018 in euro 500.000,00.

 

     Art. 8. (Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma

U.20.01 ed è determinato per l’esercizio finanziario 2018 in euro 700.000.000,00.

 

     Art. 9. (Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di

competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell’articolo

11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 10. (Classificazione dell’entrata e della spesa)

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. I Titoli

e le Tipologie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicati nel

relativo stato di previsione (tabella A).

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni. Le

Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel

relativo stato di previsione (tabella B).

 

     Art. 11. (Autorizzazione alle variazioni al bilancio)

1. Le variazioni sono effettuate ai sensi degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118.

 

     Art. 12. (Allegati del bilancio)

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2018-2020, per come previsti

dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e

integrazioni.

 

     Art. 13. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2018.

 

Allegati

(Omissis)