§ 5.2.90 - L.R. 10 agosto 2018, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 - Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani nel mondo


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:10/08/2018
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Modifiche al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Norma finale


§ 5.2.90 - L.R. 10 agosto 2018, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 - Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani nel mondo

(B.U. 13 agosto 2018, n. 32 - Speciale)

 

Art. 1. Modifiche al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 è sostituito dal seguente:

"4. I componenti restano in carica fino alla data di scadenza della Commissione e, comunque, per non più di dieci anni consecutivi, non essendo dopo tale periodo immediatamente rieleggibili per la durata di un mandato.".

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non discende alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Norma finale

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.