§ 5.1.146 - L.R. 28 marzo 2018, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 “Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare”


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:28/03/2018
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche al titolo della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32
Art. 2.  Modifica alla rubrica dell’articolo 1 e al comma 1 del medesimo articolo della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32
Art. 3.  Modifica del comma 2 dell’articolo 1 ed abrogazione del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32
Art. 4.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 5.  Dichiarazione d’urgenza


§ 5.1.146 - L.R. 28 marzo 2018, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 “Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare”

(B.U. 30 marzo 2018, n. 14)

 

Art. 1. Modifiche al titolo della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32

1. Il titolo della legge è così modificato:

“Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna”.

 

     Art. 2. Modifica alla rubrica dell’articolo 1 e al comma 1 del medesimo articolo della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32

1. La rubrica dell’articolo 1 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 è così sostituita:

“Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna.”.

2. Il comma 1 dell’articolo 1 è così sostituito:

“1. La Regione Basilicata riconosce la fibromialgia e l'encefalomielite mialgica benigna quali sindromi che provocano pesanti riduzioni delle capacità di vita lavorativa, sociale e di relazione a causa delle conseguenze gravemente invalidanti dei sintomi.”.

 

     Art. 3. Modifica del comma 2 dell’articolo 1 ed abrogazione del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 è così sostituito:

“2. Nel termine di 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale indica i provvedimenti da adottare per far fronte alla elettrosensibilità, sentita la Commissione consiliare competente.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 è abrogato.

 

     Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

“Art. 3 bis. Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

2. La Regione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

 

     Art. 5. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.