Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 30/03/2018 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'art. 22 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 1.5.26 - L.R. 30 marzo 2018, n. 7.
Modifiche all'art. 22 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 recante "Disposizioni in materia di scadenze di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata"
(B.U. 30 marzo 2018, n. 14)
Art. 1. Modifiche all'art. 22 della
1. L'art. 22 della
a) al comma 1 l'espressione "fino al 31 marzo 2018" è sostituita con l'espressione "fino al 30 giugno 2018";
b) al comma 2 l'espressione "fino al 31 marzo 2018" è sostituita con l'espressione "fino al 30 giugno 2018".
2. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della lett. a) del precedente comma 1, quantificati nella misura massima di euro 115.000,00, si provvede mediante gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017-2019, per l'esercizio 2018, a valere sulla Missione 16 Programma 01.
3. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della lett. b) del precedente comma 1, quantificati nella misura massima di euro 82.500,00, si provvede mediante gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017-2019, per l'esercizio 2018, sulla Missione 01 Programma 11.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.