Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 caccia, pesca e itticoltura |
Data: | 08/06/2018 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'art. 4 della l.r. 28/2017) |
Art. 2. (Integrazione all'art. 16 della l.r. 28/2017) |
Art. 3. (Integrazioni all'art. 20 della l.r. 28/2017) |
Art. 4. (Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della l.r. 28/2017) |
Art. 5. (Modifiche ed integrazioni all'art. 24 della l.r. 28/2017) |
Art. 6. (Integrazione all'art. 25 della l.r. 28/2017) |
Art. 7. (Integrazione all'art. 27 della l.r. 28/2017) |
Art. 8. (Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 28/2017) |
Art. 9. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 10. (Entrata in vigore) |
§ 3.3.70 - L.R. 8 giugno 2018, n. 11.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne).
(B.U. 20 giugno 2018, n. 65 Speciale)
Art. 1. (Modifiche all'art. 4 della
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 2. (Integrazione all'art. 16 della
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della
Art. 3. (Integrazioni all'art. 20 della
1. Al comma 1 dell'articolo 20 della
2. Al comma 12 dell'articolo 20 della
Art. 4. (Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della
"1-bis. Per i minori con età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni non compiuti, il tesserino segnacatture può essere richiesto previo assenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela.".
Art. 5. (Modifiche ed integrazioni all'art. 24 della
1. Il comma 9 dell'articolo 24 della
"9. È vietato pescare ad una distanza inferiore a trenta metri dai ponti e dai relativi manufatti.".
2. Dopo il comma 9 dell'articolo 24 è inserito il seguente:
"9-bis. È vietato pescare ad una distanza inferiore a dieci metri dalle opere idrauliche a servizio delle derivazioni idroelettriche come: scale di risalita per i pesci, dighe, sbarramenti fluviali, opere di prese, sgrigliatori, canali di adduzione.".
Art. 6. (Integrazione all'art. 25 della
1. Al comma 2 dell'articolo 25 della
"i-bis) cefalo cm 20.".
Art. 7. (Integrazione all'art. 27 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della
"4-bis. Ai sensi dell'articolo 11 del
Art. 8. (Sostituzione dell'art. 30 della
1. L'articolo 30 della
"Art. 30. (Sanzioni)
1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle normative vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
a) da euro 200,00 a euro 1.000,00 per chiunque esercita la pesca senza la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
b) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino segna catture o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo e le altre disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 8;
c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'articolo 28, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
d) da euro 20,00 a euro 60,00 per ogni pesce pescato in violazione della disposizione di cui all' articolo 25;
e) da euro 50,00 a euro 300,00 per la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca, di uso civico od in acque soggette a concessioni amministrative in mancanza di permesso rilasciato dal titolare o dal concessionario;
f) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 1, 2, 3 e 4; oltre alle sanzioni penali e al risarcimento del danno, è disposta dalla Regione la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni;
g) da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni delle disposizioni di cui: alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 10, al provvedimento dirigenziale previsto nell'articolo 7, comma 4, al calendario ittico di cui all'articolo 9 e alle modalità di pesca notturna dell'anguilla e per il carp-fishing di cui all'articolo 24, comma 18;
h) da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni alle disposizioni relative alle zone a regolamentazione particolare;
i) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca utilizzando attrezzi non consentiti o con modalità o tempi diversi da quelli previsti;
j) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca in acque non destinate alla pesca professionale;
k) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per qualsiasi semina o immissione di materiale ittico non autorizzata dalla Regione; la sanzione è raddoppiata se la semina non autorizzata riguarda specie ittiche non autoctone;
l) da euro 100,00 a euro 500,00 per il rilascio nelle acque del reticolo idrografico regionale di ogni esemplare catturato appartenente alle specie alloctone che necessitano di interventi di eradicazione riportate nelle Linee guida di cui all'articolo 10;
m) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque esercita, senza autorizzazione, l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento;
n) da euro 100,00 a euro 500,00 per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dall'articolo 26;
o) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 5 e 6;
p) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 7 e 8;
q) da euro 100,00 a euro 600,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, comma 9;
r) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 10 e 11;
s) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 12, 13 e 14;
t) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 15, 16 e 17;
u) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi esercita la pesca senza aver effettuato il corso di cui all'articolo 20, comma 3;
v) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata registrazione dei laghetti di pesca sportiva presso il Servizio Sanitario Regionale;
w) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;
x) da euro 100,00 a euro 300,00 per il soggetto organizzatore di attività agonistiche nel caso di inosservanza di disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
y) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dall'articolo 13, comma 9;
z) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dall'articolo 15, comma 4.
2. La Regione introita le somme derivanti dalle sanzioni amministrative ed impiega tali somme per la tutela, la gestione del patrimonio ittico, il ripopolamento, la vigilanza e la realizzazione di corsi di formazione necessari alla presentazione alla Regione dell'istanza per l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 20.".
Art. 9. (Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 10. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).