Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 27/11/2017 |
Numero: | 196 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica |
Art. 2. Ordine di esecuzione |
Art. 3. Partecipazione alla società per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X. |
Art. 4. Copertura finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 94.1.i71 - L. 27 novembre 2017, n. 196.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.
(G.U. 22 dicembre 2017, n. 298 - S.O. n. 59)
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti trattati:
a) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009;
b) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014;
c) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data ai trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 13 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dall'articolo 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
Art. 3. Partecipazione alla società per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X.
1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) sono autorizzati a sottoscrivere quote della società per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X in misura rispettivamente pari a due terzi e a un terzo della partecipazione italiana alla medesima società.
Art. 4. Copertura finanziaria
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 3.042.751 per l'anno 2017, e ai maggiori oneri di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 5, della medesima Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 1.701.623 per l'anno 2017, a euro 3.431.038 per l'anno 2018 e a euro 3.495.247 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dell'articolo 12 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si provvede con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X [1]
I Governi:
del Regno di Danimarca,
della Repubblica Ellenica,
della Repubblica Francese,
della Repubblica Federale di Germania,
della Repubblica Italiana,
della Repubblica di Polonia,
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
della Federazione Russa,
della Repubblica Slovacca,
del Regno di Spagna,
del Regno di Svezia,
della Confederazione Svizzera,
della Repubblica di Ungheria, di seguito denominati "Parti contraenti",
nel desiderio di consolidare ulteriormente la posizione dell'Europa e dei Paesi delle Parti contraenti nel campo della ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica oltre i confini disciplinari e nazionali;
avendo deciso di promuovere la costruzione e l'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X dotato di un acceleratore lineare superconduttivo, linee di fasci di radiazione e di stazioni sperimentali ad uso della comunità scientifica, sulla base di criteri di eccellenza scientifica;
riconoscendo che questo nuovo tipo di impianto con una qualità della radiazione X senza precedenti in termini di coerenza, brillanza spettrale e risoluzione temporale acquisterà in futuro una grande importanza in molti campi della scienza di base ed applicata nonchè nell'ambito delle applicazioni industriali;
sulla scia del successo della collaborazione internazionale TESLA (TESLA Collaboration), del Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (European Strategy Forum on Research Infrastructures) e del Protocollo d'intesa concernente la fase preparatoria dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (Memorandum of Understanding on the Preparatory Phase of the European X-Ray Free-Electron Laser Facility) stipulato a Berlino il 23 settembre 2004;
auspicando la partecipazione di altri Stati alle attività oggetto della presente Convenzione;
Convengono
quanto segue:
Articolo 1
Realizzazione dell'Impianto europeo XFEL
(1) La costruzione e l'esercizio dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, secondo quanto descritto in dettaglio nel Rapporto di progettazione tecnica di XFEL (XFEL Technical Design Report), il cui Riassunto esecutivo è accluso come Parte A del Documento tecnico 1, sono affidati ad una Società a responsabilità limitata, di seguito denominata "Società", soggetta alla legge tedesca salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione. Lo Statuto della Società è accluso alla presente Convenzione come Allegato (1) . La Società svolge esclusivamente attività a scopi pacifici.
(2) I Soci della Società sono enti competenti designati a tale scopo dalle Parti contraenti. Le Parti contraenti designano i propri Soci tramite comunicazione scritta che dovrà pervenire alle altre Parti contraenti.
(3) La Società e il DESY di Amburgo collaboreranno alla costruzione, alla messa in servizio e all'esercizio dell'Impianto XFEL sulla base di un accordo a lungo termine.
Articolo 2
Denominazione
La Società è denominata "European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH" (European XFEL GmbH).
Articolo 3
Organi
(1) Sono organi della Società l'Assemblea dei Soci, di seguito denominata "Assemblea", e il Consiglio di Amministrazione.
(2) I delegati dell'Assemblea sono nominati e revocati dalla carica secondo una procedura determinata dalle Parti contraenti interessate.
Articolo 4
Finanziamento
(1) Ciascuna Parte contraente si impegna a mettere a disposizione dei Soci per i quali è responsabile i fondi a copertura delle quote annuali di contribuzione che i Soci stessi sono tenuti a versare al bilancio della Società secondo quanto stabilito nell'articolo 5.
(2) I costi di costruzione di cui ai successivi commi 4 e 5 si riferiscono ad un impianto dotato di cinque ondulatori e di dieci stazioni sperimentali (di seguito denominato "Impianto europeo XFEL"). Tuttavia, la costruzione dell'Impianto europeo XFEL verrà avviata sulla base degli impegni finanziari definiti all'articolo 5, secondo il disposto dello Scenario per il rapido avviamento della costruzione dell'Impianto europeo XFEL (Scenario for the Rapid Start-up of the European XFEL Facility), accluso come Parte B del Documento tecnico 1. Ciò nondimeno, il fine ultimo rimane la realizzazione dell'Impianto europeo XFEL così come descritto nel Rapporto di progettazione tecnica di XFEL, il cui Riassunto esecutivo è accluso come Parte A del Documento tecnico 1.
(3) Il periodo di costruzione si articola in due fasi:
a) durante la fase I la Società costruisce e mette in servizio l'acceleratore e un ondulatore, ivi compresa la strumentazione necessaria per gli esperimenti iniziali. Contemporaneamente, la Società procede alla costruzione dei rimanenti ondulatori. La fase I si dovrà concludere entro otto anni dalla data d'inizio della costruzione. Essa termina alla data decisa dall'Assemblea, rispettando gli obiettivi intermedi di messa in esercizio specificati nel Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL, accluso come Parte A del Documento tecnico 1;
b) durante la fase II la Società gestirà l'acceleratore e il primo ondulatore effettuando i primi esperimenti. Contemporaneamente, la Società ultima la costruzione dei restanti ondulatori, mettendoli progressivamente in servizio unitamente alle stazioni sperimentali. La fase II, al termine della quale è previsto il raggiungimento degli obiettivi finali (specificati nel Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL, accluso come Parte A del Documento tecnico 1) non dovrà durare oltre tre anni dalla conclusione della fase I. Conclusa la fase II, la Società gestisce l'esercizio dell'Impianto europeo XFEL e avvia un programma di ulteriore sviluppo dello stesso.
(4) Per "costi di costruzione" si intende la somma:
a) delle spese sostenute durante la fase preparatoria, così come specificato nel Documento tecnico 5;
b) di tutte le spese sostenute durante la fase I e
c) della quota di spesa della fase II stanziata per il completamento della costruzione e della messa in servizio dei restanti ondulatori e stazioni sperimentali cosi come per le relative modifiche dell'acceleratore.
(5) I costi di costruzione dell'Impianto europeo XFEL, cosi come descritto nel Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL accluso come Parte A del Documento tecnico l, non dovranno superare l'importo di
1.082 milioni di euro prezzi di riferimento 2005.
(6) L'accluso Documento tecnico 2 riporta una tabella di previsione dell'incidenza annuale della spesa.
(7) L'Assemblea riesamina almeno una volta l'anno i costi di costruzione (inclusi i costi di messa in servizio) di consuntivo e di preventivo. Qualora dovesse ritenere in qualsiasi momento che l'acceleratore, gli ondulatori e le stazioni sperimentali rischiano di non essere portati a termine in modo soddisfacente, considerato il limite di costo di cui al precedente comma 5 e gli obiettivi specificati nel Documento tecnico 1, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dispone le necessarie misure di contenimento delle spese atte a garantire il rispetto del limite imposto.
(8) L'Assemblea può, all'unanimità, approvare una modifica ai costi di costruzione (inclusi i costi di messa in servizio).
(9) Il Documento tecnico 2 riporta una stima dei bilanci operativi annuali comprensivi di uno stanziamento per lo sviluppo.
Articolo 5
Contribuzioni
(1) La Parte contraente tedesca mette a disposizione della Società, gratuitamente e pronti per essere edificati, i siti di Amburgo e Schenefeld segnalati sulla mappa, acclusa come Documento tecnico 3.
(2) Le Parti contraenti garantiscono la partecipazione dei Soci ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) in denaro o in natura. I conferimenti in natura sono definiti e concordati secondo quanto disposto nel Documento tecnico 4.
(3) Firmando la presente Convenzione, le Parti contraenti si impegnano a contribuire ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) nella seguente misura (tutti gli importi si riferiscono ai prezzi del 2005):
11,0 milioni di euro per il Regno di Danimarca,
4,0 milioni di euro per la Repubblica Ellenica,
36,0 milioni di euro per la Repubblica Francese,
580,0 milioni di euro per la Repubblica Federale di Germania,
33,0 milioni di euro per la Repubblica Italiana,
21,6 milioni di euro per la Repubblica di Polonia,
30,0 milioni di euro per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
250,0 milioni di euro per la Federazione Russa,
11,0 milioni di euro per la Repubblica Slovacca,
21,6 milioni di euro per il Regno di Spagna,
12,0 milioni di euro per il Regno di Svezia,
15,0 milioni di euro per la Confederazione Svizzera,
11,0 milioni di euro per la Repubblica di Ungheria.
(4) Le Parti contraenti si attendono che, durante il periodo di costruzione, siano compiuti ulteriori sforzi atti a consentire il completamento dell'Impianto europeo XFEL, conformemente al Rapporto di progettazione tecnica di XFEL.
(5) L'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL da parte della comunità scientifica di una Parte contraente presuppone che il Socio o i Soci di detta Parte contribuiscano in modo adeguato alla copertura dei costi di esercizio dell'Impianto europeo XFEL. Lo schema di ripartizione corrispondente dovrà essere approvato dall'Assemblea entro e non oltre tre anni dall'inizio del periodo di costruzione.
(6) Le Parti contraenti garantiscono la partecipazione dei Soci ai costi di esercizio secondo lo schema concordato.
(7) Le variazioni delle quote di contribuzione relative ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) e di esercizio, nonchè il trasferimento di una quota, o di parti di essa, della Società di cui all'articolo 1 sono regolamentate dallo Statuto, accluso come Allegato, che conferisce all'Assemblea la facoltà di deliberare in materia.
Articolo 6
Criteri per l'utilizzo scientifico dell'Impianto europeo XFEL
(1) L'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL deve seguire criteri di eccellenza scientifica e di utilità sociale.
(2) La valutazione e la raccomandazione di proposte per la realizzazione di esperimenti e l'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL sono sottoposte alla vigilanza del Comitato consultivo scientifico della Società (Articolo 16 dell'Allegato).
(3) L'Assemblea crea i presupposti per evitare uno squilibrio durevole e significativo fra l'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL da parte della comunità scientifica di un Paese Parte della Convenzione e la contribuzione del Socio o dei Soci di detta Parte all'Impianto europeo XFEL.
Articolo 7
Circolazione del personale e delle attrezzature scientifiche
(1) Nel rispetto della legislazione nazionale, ciascuna Parte contraente facilita, nell'ambito della propria giurisdizione, la circolazione e la residenza dei cittadini degli Stati delle Parti contraenti, impiegati o distaccati presso la Società, ovvero che svolgono attività di ricerca utilizzando gli impianti della Società, nonchè dei rispettivi familiari.
(2) Ciascuna Parte contraente facilita, sul proprio territorio e nel rispetto delle norme vigenti, il rilascio dei documenti di transito per importazioni ed esportazioni temporanee di attrezzature scientifiche e di campioni da impiegare nelle ricerche presso gli impianti della Società.
Articolo 8
Copertura degli eventuali costi derivanti dall'IVA
(1) La Società è soggetta alle disposizioni generali sull'imposta sul valore aggiunto (IVA).
(2) Se le contribuzioni ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) e ai costi di esercizio versate da un Socio sono soggette all'IVA, quest'ultima è a carico della Parte contraente che ne effettua il prelievo.
(3) Se le contribuzioni ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) e ai costi di esercizio versate da un Socio non sono soggette all'IVA e se questo esclude o limita il diritto della Società di dedurre l'IVA che versa a terzi o di chiederne il rimborso, l'IVA non deducibile è a carico della Parte contraente che ne effettua il prelievo.
Articolo 9
Accordi con altri utenti
La Società, previa approvazione unanime dell'Assemblea, può stipulare accordi per l'utilizzo a lungo termine dell'Impianto europeo XFEL da parte di Governi o gruppi di Governi non aderenti alla presente Convenzione o da parte di istituzioni e organizzazioni degli stessi.
Articolo 10
Proprietà intellettuale
(1) Conformemente agli obiettivi della presente Convenzione, il termine "proprietà intellettuale" è inteso ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale del 14 luglio 1967.
(2) Per quanto concerne gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale, i rapporti fra le Parti contraenti sono disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati Parte della Convenzione e dalle corrispondenti disposizioni degli Accordi di cooperazione scientifica e tecnologica fra la Comunità europea e le Parti contraenti non appartenenti all'UE.
Articolo 11
Scuole
La Parte contraente tedesca si impegna a favorire l'accesso alle scuole internazionali, pubbliche e private, della Repubblica Federale di Germania ai figli dei dipendenti della Società, o di altro personale distaccato o che collabora con la stessa.
Articolo 12
Controversie
(1) Le Parti contraenti si impegnano a comporre mediante soluzione negoziata ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione.
(2) Qualora le parti contraenti non giungano ad un accordo in merito alla composizione della controversia, ciascuna delle Parti contraenti interessate può intentare una procedura presso un tribunale arbitrale.
(3) Ciascuna delle Parti contraenti coinvolte nella controversia nomina un arbitro; tuttavia, in caso di controversia tra una Parte contraente e due o più altre Parti, queste ultime nominano un arbitro comune. Gli arbitri così designati nominano un cittadino di uno Stato diverso dagli Stati di appartenenza delle parti contendenti, quale superarbitro e Presidente del tribunale arbitrale con potere di voto decisivo in caso di parità di voti degli arbitri. Gli arbitri sono nominati entro due mesi dalla data della richiesta di composizione per arbitrato, il Presidente entro tre mesi a decorrere dalla stessa data.
(4) Decorsi i termini di cui al precedente comma, e in assenza di un diverso accordo, ciascuna parte contendente può chiedere al Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee o, eventualmente, della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare le nomine necessarie.
(5) Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza semplice.
(6) Il tribunale arbitrale decide secondo le disposizioni dell'articolo 38 comma 1 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Le decisioni del tribunale sono vincolanti.
(7) Il tribunale stabilisce le norme di procedura ai sensi del Capitolo III del Titolo IV della Convenzione per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, firmata all'Aja il 18 ottobre 1907.
(8) Ciascuna delle parti contendenti si fa carico delle spese da essa sostenute e partecipa in quote uguali ai costi della procedura arbitrale.
(9) Le decisioni del tribunale arbitrale si basano sulle norme di diritto applicabili alla controversia in questione.
Articolo 13
Stato depositario ed entrata in vigore
(1) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuta notifica al Governo della Repubblica Federale di Germania, depositaria della presente Convenzione, della conclusione della procedura nazionale di approvazione da parte di tutti i Governi firmatari.
(2) Il Governo della Repubblica Federale di Germania comunica tempestivamente a tutti i Governi firmatari la data di ciascuna notifica, di cui al precedente comma, nonchè la data di entrata in vigore della presente Convenzione.
(3) Prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, le Parti contraenti possono decidere l'applicazione provvisoria di una parte o di tutti gli articoli della presente Convenzione.
Articolo 14
Adesione
(1) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, qualsivoglia Governo può aderire alla stessa previo consenso di tutte le Parti contraenti, secondo le condizioni pattuite. Le condizioni di adesione saranno oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e il Governo o gruppo di Governi in via di adesione.
(2) I Governi che aderiscono alla presente Convenzione entro un periodo di sei mesi dalla data della firma iniziale beneficiano delle stesse condizioni delle Parti contraenti.
Articolo 15
Durata
(1) La presente Convenzione ha una durata iniziale fino al 31 dicembre 2026. Dopo tale data la Convenzione resta in vigore per successivi periodi di cinque anni, con una riconferma dell'indirizzo scientifico e tecnico dell'Impianto europeo XFEL, accordata per ogni nuovo quinquennio sulla base di un documento di revisione approvato dall'Assemblea della Società.
(2) Una Parte contraente può recedere dalla presente Convenzione con preavviso di tre anni da notificarsi al Governo della Repubblica Federale di Germania. Il recesso può avere effetto esclusivamente alla data del 31 dicembre 2026 ovvero allo scadere di ogni successivo quinquennio.
(3) La Convenzione rimane in vigore per le restanti Parti contraenti. Le condizioni e gli effetti del recesso dalla Convenzione di una delle Parti contraenti, in particolare relativamente alla partecipazione della stessa ai costi di smantellamento dell'impianto e degli edifici della Società e alla copertura di eventuali perdite, sono concordati dalle Parti contraenti prima che il recesso di detta Parte contraente abbia effetto.
Articolo 16
Dismissione
La Parte contraente tedesca si fa carico dei costi di smantellamento dell'Impianto europeo XFEL eccedenti l'importo pari al doppio del bilancio operativo annuale, calcolato in base alla media degli ultimi cinque anni di esercizio.
Articolo 17
Modifica dell'Allegato e dei Documenti tecnici
(1) Le Parti contraenti convengono che l'Allegato alla presente Convenzione cosi come i Documenti tecnici possono essere modificati su decisione dell'Assemblea della Società senza che ciò comporti una revisione della Convenzione, a condizione che dette modifiche non siano in contrasto con la Convenzione stessa. Le modifiche dell'Allegato richiedono l'unanimità dell'Assemblea della Società.
(2) Il seguente Allegato costituisce parte integrante della presente Convenzione:
Statuto della "European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH" (European XFEL GmbH).
La Convenzione fa inoltre riferimento ai seguenti Documenti tecnici:
1. Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL (Parte A) e Scenario per il rapido avviamento dell'Impianto europeo XFEL (Parte B) (Executive Summary of the XFEL Technical Design Report (Part A) and Scenario for the Rapid Start-up of the European XFEL Facility (Part B)),
2. Previsione dell'incidenza annuale di spesa (Estimated annual incidence of expenditure),
3. Mappa dei siti (Site plan),
4. Regole e procedure di base per i conferimenti in natura (Basic rules and procedures for in-kind contributions),
5. Costi della fase preparatoria (Preparatory costs).
In fede di ciò, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto ad Amburgo il 30 novembre 2009 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola e tedesca, ad eccezione dei Documenti tecnici disponibili unicamente in lingua inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare originale che sarà depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutte le Parti contraenti nonchè a tutti i Governi in via di adesione, notificando loro successivamente ogni modifica.
(1) L'Allegato contiene lo Statuto della Società senza i nomi dei Soci.
Allegato alla Convezione XFEL
Statuto della "European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH"
(European XFEL GmbH)
I sottoscritti,
[enti finanziatori]
di seguito denominati "Soci" ("Gesellschafter" ai sensi della legge tedesca sulle società a responsabilità limitata),
vista la Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, di seguito denominata "Convenzione", firmata a [luogo] il [data] dalle Parti contraenti elencate nel preambolo della Convenzione stessa e di seguito denominate "Parti contraenti";
prendendo atto che l'organizzazione [Paese] e l'organizzazione [Paese] hanno costituito un consorzio [denominazione] per la loro partecipazione alla Società e che le organizzazioni [numero e denominazione] hanno costituito un consorzio [denominazione] per la loro partecipazione alla Società e che, nonostante abbiano tutti sottoscritto il presente Statuto, sono Soci della Società esclusivamente il consorzio [denominazione], rappresentato da [denominazione], e il consorzio [denominazione], rappresentato da [denominazione];
convengono di costituire una società a responsabilità limitata (Gesellschaft mit beschränkter Haftung-GmbH), la "European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH" (European XFEL GmbH), di seguito denominata "Società", di diritto tedesco e soggetta in particolare alla Legge tedesca sulle società a responsabilità limitata (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbHG).
Capitolo I - Disposizioni generali
Articolo 1
Denominazione, sede legale, esercizio finanziario, definizione di QUOTA
(1) È costituita una società a responsabilità limitata (Gesellschaft mit beschränkter Haftung-GmbH) denominata
"European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH" (European XFEL GmbH).
(2) La Società ha sede legale ad Amburgo, Repubblica Federale di Germania.
(3) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il primo esercizio finanziario ha durata inferiore e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
(4) Nel presente documento il termine "QUOTA" (in lettere maiuscole) ("Geschäftsanteil" ai sensi della GmbHG) rappresenta una frazione della società che un Socio acquisisce effettuando il deposito primario ("Stammeinlage" ai sensi della GmbHG). Il valore della QUOTA è proporzionale alla frazione di capitale sociale (vedi articolo 5) sottoscritta dal Socio.
Articolo 2
Rapporti con il DESY
La Società e il DESY di Amburgo collaborano alla costruzione, alla messa in servizio e all'esercizio dell'Impianto XFEL sulla base di un accordo a lungo termine.
Articolo 3
Finalità
La Società persegue esclusivamente e direttamente finalità senza scopo di lucro nel campo della scienza e della ricerca, disciplinate nella sezione intitolata "Finalità che beneficiano di agevolazioni fiscali" ("Steuerbegünstigte Zwecke") del Codice tributario tedesco (Abgabenordnung-AO). La Società persegue le seguenti finalità:
a) progettare, costruire, gestire e sviluppare una sorgente laser a elettroni liberi basata su un acceleratore lineare e le relative strumentazioni (di seguito denominato "Impianto europeo XFEL"), a scopo di ricerca scientifica;
b) favorire l'utilizzo degli impianti della Società da parte delle comunità scientifiche, mettendo a loro disposizione stazioni sperimentali;
c) elaborare e realizzare programmi di ricerca scientifica che prevedano l'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL;
d) intraprendere ogni attività di ricerca e sviluppo necessaria all'acceleratore, al processo laser a elettroni liberi e alle tecniche sperimentali;
e) fare in modo che le nuove tecnologie e i nuovi metodi sviluppati dalla Società siano messi a disposizione degli organismi interessati negli Stati delle Parti contraenti;
f) promuovere la divulgazione al grande pubblico e il trasferimento delle conoscenze.
Articolo 4
Carattere non lucrativo
(1) La Società agisce senza scopo di lucro e non persegue precipuamente i propri interessi economici.
(2) I fondi e le risorse della Società sono destinati esclusivamente al raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 3. I Soci non partecipano agli utili societari e non ricevono, in qualità di Soci, altre assegnazioni di fondi della Società.
(3) Non sono ammessi privilegi sotto forma di spese estranee agli scopi della Società o remunerazioni eccessivamente elevate.
Articolo 5
Capitale sociale
Il capitale sociale ("Stammkapital" ai sensi della GmbHG) è determinato in € 25.000,00 (venticinquemila euro).
Articolo 6
Soci
(1) Conformemente alla Convenzione e alle contribuzioni delle rispettive Parti contraenti, ciascun Socio sottoscrive una o più QUOTE aventi complessivamente il seguente valore nominale ("Nennbetrag" ai sensi della GmbHG), sulla base del relativo contributo ai costi di costruzione:
(2) Ciascun Socio deposita almeno l'1% del capitale sociale. I depositi primari ("Stammeinlagen" ai sensi della GmbHG) devono essere versati in contanti; l'intero importo è dovuto, seduta stante, all'atto della costituzione della Società.
Articolo 7
Organi
Sono organi della Società:
a) l'Assemblea dei Soci ("Gesellschafterversammlung" ai sensi della GmbHG), di seguito denominata "Assemblea";
b) il Consiglio di Amministrazione ("Geschäftsführung").
Capitolo II - L'Assemblea
Articolo 8
Membri dell'Assemblea
I Soci di una Parte contraente possono essere rappresentati in seno all'Assemblea da un numero massimo di due delegati che rappresentano tutti i Soci di detta Parte contraente. La nomina e la revoca dei delegati in seno all'Assemblea avviene con il consenso di tutti i Soci di ogni Parte contraente. I Soci di ciascuna Parte contraente notificano al Presidente dell'Assemblea, tempestivamente e mediante comunicazione scritta, qualsiasi nomina o revoca dei propri delegati in seno all'Assemblea.
Articolo 9
Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea
L'Assemblea elegge tra i componenti delle delegazioni dei Soci di Parti contraenti diverse un Presidente e un Vicepresidente che durano in carica per un periodo massimo di due anni. Con la loro nomina, il Presidente e il Vicepresidente assumono un ruolo super partes e abbandonano le rispettive delegazioni. Essi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, il secondo della durata massima di due anni.
Articolo 10
Riunioni dell'Assemblea
(1) L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.
(2) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Assemblea.
(3) L'Assemblea viene altresì convocata quando lo richiedono almeno due Soci di Parti contraenti diverse. L'Assemblea può inoltre essere convocata in seduta straordinaria, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta lo richieda l'interesse della Società.
Articolo 11
Poteri dell'Assemblea
(1) L'Assemblea è responsabile in tutti i casi previsti per legge, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto. L'Assemblea può impartire istruzioni al Consiglio di Amministrazione.
(2) Le seguenti materie richiedono l'approvazione all'unanimità dell'Assemblea:
a) ammissione di nuovi Soci;
b) aumento del capitale sociale;
c) modifica del presente Statuto;
d) fusioni o scissioni della Società;
e) scioglimento della Società;
f) regolamento finanziario della Società;
g) accordi per l'utilizzo a lungo termine dell'Impianto europeo XFEL da parte di Governi o gruppi di Governi non aderenti alla Convenzione o da parte di istituzioni e organizzazioni degli stessi;
h) schema di ripartizione dei costi di esercizio ai sensi dell'articolo 5 (5) della Convenzione;
i) decisioni su questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale.
(3) Le seguenti materie richiedono l'approvazione a maggioranza qualificata dell'Assemblea:
a) elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea;
b) programma scientifico a medio termine;
c) bilancio di previsione annuale e previsioni finanziarie a medio termine;
d) approvazione del bilancio di esercizio ("Jahresabschluss" ai sensi della GmbHG);
e) nomina, incarico e revoca dei Direttori (ai sensi dell'articolo 13 (I));
f) istituzione di comitati e relativi mandati;
g) regole per la ripartizione del tempo di utilizzo del laser;
h) accordi a breve e medio termine per l'utilizzo delle attrezzature scientifiche e degli impianti della Società da parte di organismi scientifici nazionali o internazionali;
i) regolamento relativo agli acquisti;
j) regolamento interno dell'Assemblea;
k) trasferimento ("Übertragung" ai sensi della GmbHG) di QUOTE o parti di esse tra Soci di Parti contraenti diverse; rimborso ("Einziehung" ai sensi della GmbHG) o assegnazione di QUOTE o parti di esse;
l) istruzioni al Consiglio di Amministrazione;
m) nomina o revoca di un procuratore ("Prokurist" ai sensi del Codice commerciale tedesco (Handelsgesetzbuch - HGB)).
(4) Tutte le altre deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice, salvo quanto diversamente previsto dal diritto cogente o dal presente Statuto.
(5) Le decisioni su questioni inerenti ai requisiti della normativa della Repubblica Federale di Germania in materia di salute e sicurezza pubblica, permessi e protezione dell'ambiente non devono contravvenire alla legge tedesca.
Articolo 12
Procedura di voto, deliberazioni
(1) Per ciascun euro (uno) di capitale sociale detenuto, il titolare ha diritto a un voto. Ciascun Socio può esprimere tutti i propri voti esclusivamente con voto unico e indivisibile, espresso dai delegati appositamente designati dal Socio in questione. I Soci nominati da una singola Parte contraente possono esprimere i propri voti esclusivamente in solido, con voto unico e indivisibile.
(2) Per "maggioranza semplice" si intende il 50% del capitale sociale, a condizione che i Soci che esprimono parere contrario non rappresentino più della metà delle Parti contraenti.
(3) Per "maggioranza qualificata" si intende almeno il 77% del capitale sociale, a condizione che i Soci che esprimono parere contrario non rappresentino più della metà delle Parti contraenti.
(4) Per "unanimità" si intende almeno il 90% del capitale sociale e nessun voto contrario, a condizione che tutti i Soci abbiano avuto la possibilità di votare.
Capitolo III - Gestione della Società
Articolo 13
Consiglio di Amministrazione
(1) Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da:
a) almeno due Amministratori ("Geschäftsführer" ai sensi della GmbHG) e,
b) se opportuno, ulteriori Direttori scientifici/tecnici, denominati collettivamente "Direttori" nel presente Statuto.
(2) Uno degli Amministratori è uno scienziato e, al contempo, riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; il secondo ricopre l'incarico di Direttore amministrativo. La ripartizione delle responsabilità tra i Direttori è definita dall'Assemblea nel regolamento interno del Consiglio di Amministrazione.
(3) I Direttori sono nominati per un periodo massimo di cinque anni. La nomina, l'incarico e la revoca dei Direttori, cosi come qualsiasi altra modifica o estensione del loro contratto di lavoro, sono approvati dall'Assemblea e firmati dal Presidente dell'Assemblea, che agisce per conto della Società.
Articolo 14
Rappresentanza della Società
La rappresentanza della Società spetta ai due Amministratori che agiscono in solido ovvero ad un Amministratore che agisce in solido con un procuratore ("Prokurist" ai sensi dell'HGB).
Articolo 15
Compiti degli Amministratori
(1) Gli Amministratori sono tenuti a gestire la Società con coscienza e dovuta diligenza, nell'interesse della Società e in conformità con:
a) la Convenzione e le leggi vigenti della Repubblica Federale di Germania ove queste non siano in contrasto con la Convenzione;
b) la versione valida del presente Statuto;
c) il regolamento interno del Consiglio di Amministrazione emanato dall'Assemblea;
d) le istruzioni e le deliberazioni dell'Assemblea e
e) gli accordi conclusi tra le Parti contraenti.
(2) La funzione di gestione include tutte le attività necessarie all'ordinaria amministrazione della Società. Le attività di gestione che esulino da tale ambito sono sottoposte di volta in volta alla deliberazione dell'Assemblea.
Capitolo IV - Comitati
Articolo 16
Comitato consultivo scientifico
(1) Il Comitato consultivo scientifico è composto da scienziati eminenti e fornisce consulenza all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione su questioni scientifiche di primaria importanza.
(2) Il Comitato consultivo scientifico si occupa di monitorare uno o più gruppi di esperti istituiti per valutare le proposte per la realizzazione di esperimenti e l'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL in conformità con l'articolo 6 della Convenzione.
(3) I membri del Comitato consultivo scientifico sono nominati dall'Assemblea che delibera a maggioranza qualificata. Il Comitato è costituito da un numero massimo di 15 componenti.
Articolo 17
Comitato consultivo macchine
(1) Il Comitato consultivo macchine è composto da eminenti esperti del settore e fornisce consulenza all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione su questioni tecniche di primaria importanza relative ai macchinari.
(2) I membri del Comitato consultivo macchine sono nominati dall'Assemblea che delibera a maggioranza qualificata. Il Comitato è costituito da un numero massimo di 10 componenti.
Capitolo V - Questioni finanziarie
Articolo 18
Bilancio di esercizio
(1) Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione ("Lagebericht" ai sensi della GmbHG). Per l'elaborazione e la verifica del bilancio e della relazione sulla gestione delle grandi società di capitali si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'HGB.
(2) La verifica del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione deve essere affidata ad un revisore abilitato e indipendente ("Abschlussprüfer" ai sensi dell'HGB). Il revisore è nominato, con deliberazione dell'Assemblea, prima della fine dell'esercizio oggetto della verifica. Il revisore è nominato su base annua. Il suo incarico può essere riconfermato.
(3) Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, gli Amministratori presentano all'Assemblea una copia del bilancio di esercizio, il cui originale deve recare la firma giuridicamente vincolante degli Amministratori, nonchè la relazione sulla gestione e la relazione del revisore ("Prüfungsbericht" ai sensi dell'HGB) accompagnata da una dichiarazione scritta. L'Assemblea delibera in merito all'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.
Articolo 19
Diritto di verifica dei Soci
Ciascun Socio ha il diritto di verifica qualora sia previsto dalla legislazione nazionale in materia di finanziamento pubblico.
Articolo 20
Variazione delle contribuzioni
(1) In caso di aumento delle contribuzioni dei Soci o in presenza di contribuzioni da parte di nuovi Soci designati dai Governi aderenti alla Convenzione, ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione stessa, detti importi sono destinati principalmente ai seguenti scopi:
a) garantire il finanziamento della configurazione iniziale dell'Impianto europeo XFEL, così come descritto nella Parte B del Documento tecnico 1 della Convenzione e
b) sviluppare la configurazione iniziale con l'obiettivo di completare l'Impianto europeo XFEL, così come descritto nel Rapporto di progettazione tecnica di XFEL (XFEL Technical Design Report).
(2) Una volta raggiunto quest'ultimo obiettivo, le contribuzioni aggiuntive saranno utilizzate per ridurre le quote di contribuzione degli altri Soci. Salvo diversa decisione dell'Assemblea, detta riduzione avviene in modo proporzionale alle contribuzioni confermate fino a quel momento dai singoli Soci.
(3) Qualsiasi variazione delle contribuzioni finanziarie obbliga i Soci interessati ad effettuare il corrispondente trasferimento di QUOTE o parti di esse.
Capitolo VI - Cooperazione tra la Società e i Soci
Articolo 21
Definizioni
(1) Relativamente agli articoli 22 e 23 si applicano le seguenti definizioni:
a) Per "conoscenze" si intendono le informazioni, la documentazione tecnica, il know-how, il software e i materiali, indipendentemente dalla forma o dal mezzo in cui vengono diffusi o conservati, che siano protetti o meno.
b) Per "conoscenze preesistenti" si intendono le conoscenze generate prima della sottoscrizione del presente Statuto.
c) Per "conoscenze acquisite" si intendono le conoscenze generate dal lavoro svolto a decorrere dalla sottoscrizione del presente Statuto nell'ambito delle attività della Società.
d) Per "invenzione" si intendono le conoscenze relativamente alle quali è possibile ottenere modelli di utilità o brevetti, ad esempio le conoscenze industrialmente applicabili, che presentano un elemento di novità o un'attività inventiva.
Articolo 22
Proprietà intellettuale
(1) I Soci concedono alla Società, gratuitamente e senza restrizione alcuna, una licenza non esclusiva e non cedibile per l'uso delle loro conoscenze preesistenti, protette e non protette, su cui hanno legittima facoltà di disporre, e necessarie ai fini della loro cooperazione in seno alla Società.
(2) I Soci concedono altresì alla Società, gratuitamente e senza restrizione alcuna, una licenza non esclusiva e non cedibile per l'uso delle loro conoscenze acquisite e successivi sviluppi, protette o non protette, su cui hanno legittima facoltà di disporre e generate nell'ambito della loro cooperazione in seno alla Società.
(3) L'intera proprietà intellettuale generata dal personale impiegato presso la Società rimane di proprietà della Società, salvo diverso accordo stipulato con contratto separato.
(4) Su richiesta, la Società concede ai Soci e agli istituti di ricerca a finanziamento pubblico designati dagli stessi, gratuitamente, una licenza non esclusiva e non cedibile, per l'uso della proprietà intellettuale della Società per le loro attività di ricerca. Per scopi diversi dalla ricerca, detta licenza viene concessa ai Soci a condizioni più favorevoli rispetto alle licenze rilasciate a terzi. Previo consenso del Socio interessato, la Società può rilasciare a qualsiasi persona fisica o giuridica nello Stato o negli Stati di detto Socio una licenza a condizioni eque e ragionevoli per scopi diversi dalla ricerca, salvo diversa decisione dell'Assemblea.
(5) Qualora la Società intenda richiedere una licenza per l'uso di proprietà intellettuale di terzi, essa farà quanto in suo potere per ottenere il diritto, nell'ambito di tale licenza, di concedere sottolicenze a qualsivoglia Socio, secondo quanto indicato nel precedente comma 4.
Articolo 23
Invenzioni
(1) Per le invenzioni a opera del personale della Società, la Società applica la legge tedesca in materia di invenzioni dei dipendenti (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen ArbnErfG). Qualora la Società decida di non richiedere il brevetto in uno o più Stati, il dipendente autore dell'invenzione può, con il consenso della Società, presentare domanda di brevetto a proprio nome, a proprie spese e a proprio beneficio.
(2) Per le invenzioni ad opera del personale distaccato da uno dei Soci presso la Società, nello svolgimento del proprio lavoro presso la stessa, si applicano le seguenti disposizioni:
a) Nel rispetto delle disposizioni di legge o contrattuali applicabili alle invenzioni dei dipendenti, il Socio che ha distaccato il dipendente in questione è titolare di tutti i diritti sulle invenzioni ottenute esclusivamente dal dipendente distaccato. Il Socio che ha distaccato il dipendente in questione ha il diritto di depositare domanda di brevetto in qualsiasi Stato, a proprio nome, a proprie spese e a proprio beneficio, al fine di proteggere tali invenzioni. La Società e gli altri Soci hanno il diritto di utilizzare le invenzioni gratuitamente, a scopo di ricerca, nonchè quello di ottenere una licenza per scopi diversi dalla ricerca a condizioni più favorevoli rispetto alle licenze rilasciate a terzi. Inoltre, il Socio titolare dei diritti non può rifiutarsi, su richiesta di un altro Socio, di rilasciare a qualsiasi persona fisica o giuridica nello Stato o negli Stati dei Soci una licenza per scopi diversi dalla ricerca a condizioni eque e ragionevoli. Tramite accordo contrattuale tra i Soci interessati e la Società ovvero su decisione dell'Assemblea, si potranno individuare talune invenzioni rispetto alle quali il Socio non è obbligato a concedere una licenza alla Società, ad altri Soci o, su richiesta di un altro Socio, a qualsiasi persona fisica o giuridica nello Stato di detto Socio.
b) La Società riceve una quota degli introiti netti derivanti da tutte le licenze concesse dal titolare dei diritti per scopi diversi dalla ricerca, detta quota è stabilita sulla base del contributo fornito, rispettivamente, dalla Società e dal dipendente distaccato alla realizzazione dell'invenzione.
c) All'atto di registrazione dei diritti di proprietà intellettuale o del rilascio delle licenze, la Società e i Soci si consultano in caso di dubbio e si astengono dall'intraprendere azioni che potrebbero recare pregiudizio alla Società o ai Soci.
d) La Società è titolare in esclusiva di tutti i diritti sulle invenzioni realizzate dai dipendenti distaccati da un Socio a titolo di conferimento in natura per la creazione della Società congiuntamente con i dipendenti della Società o congiuntamene con i dipendenti distaccati da altri Soci a titolo di conferimento in natura per la creazione della Società.
e) Nel caso di invenzioni realizzate da un dipendente distaccato da un Socio congiuntamente con dipendenti distaccati da un altro Socio, sono titolari di dette invenzioni congiunte entrambe le parti, che si impegnano a concordare di volta in volta la condivisione e lo sfruttamento congiunto dell'invenzione. A tali invenzioni si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera a).
f) La Società è titolare in esclusiva di tutti i diritti sulle invenzioni realizzate dai dipendenti distaccati da un Socio congiuntamente con il personale della Società o congiuntamente con i dipendenti distaccati da un altro Socio a titolo di conferimento in natura per la creazione della Società, salvo quanto diversamente stabilito tramite accordo contrattuale.
(3) In caso di invenzioni realizzate dal personale della Società congiuntamente con il personale di un Socio non distaccato presso la Società, sono titolari di dette invenzioni entrambe le parti, che si impegnano a concordare di volta in volta la condivisione e lo sfruttamento congiunto dell'invenzione. Tale accordo dovrebbe rispettare le disposizioni di cui al precedente comma 2.
Articolo 24
Riservatezza
(1) I Soci sono tenuti a trattare con riservatezza nei confronti di terzi tutte le informazioni e tutti gli oggetti non pubblicati e trasmessi in via confidenziale tramite un altro Socio o tramite la Società. Il Socio destinatario di tali informazioni o oggetti si impegna a non utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti dal presente Statuto o diversi da fini noncommerciali. La divulgazione di informazioni o oggetti confidenziali richiede l'espresso consenso scritto del Socio o della Società che li hanno trasmessi.
(2) La clausola di riservatezza di cui sopra non si applica a oggetti o tipi di informazioni:
a) sviluppati o in corso di sviluppo da parte del Socio destinatario indipendentemente dalle informazioni stesse;
b) che rientrino nello stato della tecnologia di pubblico dominio o che diventino tali senza che il Socio destinatario ne sia responsabile;
c) già in possesso del Socio destinatario al momento della loro rivelazione ovvero
d) rivelati lecitamente a un Socio da una parte terza che ne era lecitamente in possesso senza alcun obbligo di riservatezza.
(3) La clausola di riservatezza di cui sopra decade al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di iscrizione dello scioglimento della Società presso il Registro delle imprese. I Soci impongono la stessa clausola di riservatezza a tutte le loro affiliate, ai loro subappaltatori e dipendenti, nonchè a qualsiasi altra persona che lavori per un Socio che potrebbe avere accesso a informazioni confidenziali.
Capitolo VII - Modifica delle QUOTE di partecipazione
Articolo 25
Ammissione di nuovi Soci e trasferimento di QUOTE
(1) La Società consente l'ammissione di nuovi Soci designati dalla/e relativa/e Parte/i contraente/i.
(2) Salvo diversa decisione dell'Assemblea, in sede di aumento del capitale sociale, il nuovo Socio acquisisce QUOTE o parti di esse da uno o più Soci esistenti.
(3) L'acquisizione di QUOTE o parti di esse da un Socio esistente è subordinata all'approvazione a maggioranza qualificata dell'Assemblea. Detta approvazione è considerata implicita qualora il Socio acquirente sia stato designato dalla stessa Parte contraente del Socio/i cedente/i.
(4) Qualunque decisione riguardante il trasferimento di QUOTE o parti di esse diventa esecutiva all'atto della registrazione della delibera dell'Assemblea, e la sua notifica spetta agli Amministratori.
Articolo 26
Rimborso o assegnazione forzata di QUOTE
(1) Il rimborso di QUOTE o parti di esse di un Socio è consentito previo consenso del Socio interessato.
(2) Il rimborso di QUOTE o parti di esse di un Socio, in assenza del consenso dello stesso, è consentito nei seguenti casi:
a) il patrimonio del Socio è oggetto di una procedura di insolvenza ovvero l'istanza di apertura della procedura di insolvenza è stata respinta per insufficienza di attivo;
b) la QUOTA/E del Socio è/sono oggetto di una procedura di esecuzione forzata, a condizione che detta procedura non sia stata sospesa entro un termine di 3 mesi e/o che la QUOTA/E non sia/siano stata/e liquidata/e entro tale termine;
c) il Socio è venuto meno agli obblighi fondamentali previsti dal presente Statuto o da altri regolamenti relativi alla Società, incluso il caso in cui il Socio abbia accumulato un ritardo superiore ai tre anni nei conferimenti in denaro o in natura.
Nei casi elencati sopra, il Socio interessato non ha diritto di voto in merito alla decisione di rimborso e i suoi voti non verranno presi in considerazione nel determinare la maggioranza raggiunta. Egli è nondimeno autorizzato ad assistere alla riunione dell'Assemblea relativa al suo caso e ha il diritto di giustificarsi prima che l'Assemblea deliberi in merito al rimborso o all'assegnazione.
(3) In caso di rimborso, il Socio interessato riceve dalla Società un corrispettivo pari al valore nominale delle proprie QUOTE. Nei casi 2.a) e 2.b), un potenziale acquirente non diventa Socio, ma riceve un corrispettivo pari al valore nominale delle relative QUOTE.
(4) L'Assemblea può decidere, a maggioranza qualificata, che le QUOTE vengano assegnate, piuttosto che rimborsate:
a) ad uno o più Soci rimanenti che abbiano manifestato la volontà di rilevare le stesse, oltre alle QUOTE già in loro possesso oppure
b) ad un nuovo Socio, ai sensi dell'articolo 25 (1) dietro pagamento di un corrispettivo di pari importo, come previsto al precedente comma 3. Ciò è possibile anche rimborsando una parte della/e QUOTA/E e assegnando l'altra parte. Il corrispettivo viene versato dai Soci ai quali sono assegnate le QUOTE o parti di esse.
(5) La validità del rimborso o della assegnazione non è subordinata all'esecuzione del pagamento del corrispettivo.
(6) Qualunque decisione relativa al rimborso o all'assegnazione di QUOTE o parti di esse diventa esecutiva all'atto della registrazione della delibera dell'Assemblea, e la sua notifica spetta agli Amministratori.
Articolo 27
Recesso di un Socio
Un socio che receda dalla Società senza che la Società sia in liquidazione ha diritto solo ad un rimborso non superiore al valore nominale delle proprie QUOTE.
Capitolo VIII - Scioglimento della Società
Articolo 28
Liquidazione della Società o cambiamento delle sue finalità
(1) In caso di scioglimento della Società o qualora le finalità della stessa non rientrino più nel regime di agevolazioni fiscali, i Soci non potranno esigere dai beni della Società un importo superiore alla somma del capitale sociale e dei loro conferimenti in denaro e in natura.
(2) In entrambi i casi, i beni della Società eccedenti il valore dell'importo pagato ai Soci saranno assegnati al DESY o, in consultazione con le competenti autorità fiscali della Germania, ad un altro ente a finanziamento pubblico che deve utilizzarli direttamente ed esclusivamente per fini non lucrativi.
Capitolo IX - Varie
Articolo 29
Responsabilità
(1) I Soci accertano che la Società sia adeguatamente assicurata contro danni a persone o cose causati dal personale distaccato e da scienziati ed esperti invitati presso la Società, qualora tale copertura non sia già prevista da altre forme di assicurazione. Sono esclusi i danni cagionati a seguito di condotta dolosa o colpa grave.
(2) Per le questioni in materia di responsabilità che non possono essere risolte ai sensi del precedente comma 1, i Soci si consultano tempestivamente tra loro per gestire la vertenza di danno.
Articolo 30
Comunicazioni
Le comunicazioni della Società previste per legge sono pubblicate sulla Gazzetta federale elettronica tedesca (Elektronischer Bundesanzeiger), sul sito web della Società nonchè sulla relativa Gazzetta ufficiale dell'UE.
Articolo 31
Diritto applicabile
Il presente Statuto è soggetto alle leggi della Repubblica Federale di Germania.
Articolo 32
Nullità parziale
(1) Qualora una delle disposizioni del presente Statuto risultasse o diventasse nulla o invalida interamente o in parte, ciò non pregiudica la validità delle altre disposizioni.
(2) La disposizione non valida è sostituita da una disposizione valida che, per quanto possibile, ne riprenda pienamente lo spirito e lo scopo.
(3) Lo stesso principio si applica nel caso in cui nel presente Statuto sia stata omessa una questione che, invece, avrebbe dovuto esservi disciplinata.
Articolo 33
Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore all'atto della firma dei Soci e relativa autenticazione notarile.
Articolo 34
Lingue
Il presente Statuto è redatto in francese, inglese, italiano, russo, spagnolo e tedesco. La versione in lingua tedesca verrà presentata al competente Tribunale di Registro tedesco per l'iscrizione nel Registro delle imprese.
ATTO FINALE
DELLA CONFERENZA DEI PLENIPOTENZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO LASER EUROPEO A ELETTRONI LIBERI A RAGGI X
(1) Nell'ottobre del 2002, il Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) ha pubblicato, a complemento del Rapporto di progettazione tecnica (Technical Design Report) per TESLA (TeV-Energy Superconducting Linear Accelerator), il Rapporto di progettazione tecnica di un laboratorio laser a elettroni liberi a raggi X con un acceleratore lineare dedicato in un tunnel separato.
Nel febbraio del 2003, il Ministero Federale dell'Educazione e della Ricerca della Repubblica Federale di Germania ha proposto di realizzare il laboratorio laser a raggi X presso il DESY (Amburgo) sotto forma di un progetto europeo, annunciando che la Repubblica Federale di Germania si sarebbe fatta carico approssimativamente della metà dei costi.
Alla fine del 2004, i Governi di otto Stati europei (Francia, Germania, Grecia, Italia, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera) hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa (Memorandum of Understanding), nel quale si impegnano a porre congiuntamente le basi per la realizzazione di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X e, in particolare, a preparare il terreno per un accordo intergovernativo relativo alla costruzione e all'esercizio di detto impianto di ricerca entro la metà del 2006. Nel corso del 2005 hanno aderito al Protocollo d'intesa i Governi di altri cinque Stati (Cina, Danimarca, Polonia, Russia e Ungheria). Il Governo della Repubblica Slovacca ha aderito alla fine del 2007. I Governi firmatari, insieme ai Paesi Bassi e all'Unione Europea che partecipano in qualità di osservatori, sono rappresentati in seno a un Comitato direttivo internazionale (International Steering Committee ISC), che coordina i lavori preparatori in vista della costruzione dell'Impianto XFEL.
Sono stati istituiti due gruppi di lavoro, uno competente per le questioni scientifiche e tecniche, l'altro per le questioni amministrative e finanziarie. A metà del 2005, l'ISC ha iniziato a costituire un team di progetto europeo XFEL che, in stretta collaborazione con il gruppo di progetto XFEL del DESY, ha elaborato una versione aggiornata del Rapporto di progettazione tecnica con una stima dettagliata dei costi e ha redatto i testi giuridici (Convenzione intergovernativa, Statuto della futura Società XFEL, regolamenti interni). L'ISC ha approvato il Rapporto di progettazione tecnica di XFEL nella versione definitiva il 25 luglio 2006 e i testi giuridici nella versione quasi definitiva il 22 settembre 2008.
Il 5 giugno 2007, i rappresentanti di dieci delle allora tredici Parti contraenti del Protocollo d'intesa hanno sottoscritto un Comunicato sul lancio ufficiale di XFEL (Communiquè on the Official Launch of the XFEL), nel quale annunciavano congiuntamente l'avvio della realizzazione del progetto XFEL sulla base di una versione iniziale, che prevedeva costi di costruzione per 850 milioni di euro.
(2) Su invito del Governo della Repubblica Federale di Germania, il 30 novembre 2009, presso il Municipio della Città Libera e Anseatica di Amburgo, si è riunita una Conferenza di plenipotenziari per la realizzazione di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X.
(3) Erano presenti delegati in rappresentanza dei seguenti Governi: Regno di Danimarca, Repubblica Ellenica, Repubblica Francese, Repubblica Federale di Germania, Repubblica Italiana, Repubblica di Polonia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Federazione Russa, Repubblica Slovacca, Regno di Spagna, Regno di Svezia, Confederazione Svizzera e Repubblica di Ungheria.
(4) I Plenipotenziari hanno presentato i loro pieni poteri al Presidente della Conferenza, il quale li ha riconosciuti in buona e debita forma.
(5) La Conferenza ha preso atto del testo della Convenzione e del suo Allegato nonchè degli acclusi cinque Documenti tecnici elencati di seguito:
Allegato: Statuto della "European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH" (European XFEL GmbH),
Documento tecnico 1: Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL (Parte A) e Scenario per il rapido avviamento dell'Impianto europeo XFEL (Parte B) (Executive Summary of the XFEL Technical Design Report (Part A) and Scenario for the Rapid Start-up of the European XFEL Facility (part B)),
Documento tecnico 2: Previsione dell'incidenza annuale di spesa (Estimated annual incidence of expenditure),
Documento tecnico 3: Mappa dei siti (Site pian),
Documento tecnico 4: Regole e procedure di base per i conferimenti in natura (Basic rules and procedures for in-kind contributions),
Documento tecnico 5: Costi della fase preparatoria (Preparatory costs).
(6) Su raccomandazione del Comitato direttivo internazionale XFEL, la Conferenza ha adottato il testo della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, incluso il suo Allegato che ne costituisce parte integrante.
(7) La Conferenza ha deciso di applicare la Convenzione in via provvisoria fino alla sua entrata in vigore, a condizione che tale applicazione provvisoria sia conforme alla legislazione nazionale delle Parti contraenti e, a tal fine, ha adottato la risoluzione allegata al presente Atto finale.
(8) La Conferenza ha preso atto delle Dichiarazioni:
- del Governo del Regno di Danimarca,
- del Governo della Repubblica Francese,
- del Governo della Repubblica di Polonia,
- del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
- del Governo della Federazione Russa,
- del Governo del Regno di Spagna,
- del Governo del Regno di Svezia,
- della Confederazione Svizzera,
- del Governo della Repubblica di Ungheria,
allegate al presente Atto finale.
(9) La Conferenza ha invitato tutti i Governi firmatari a espletare quanto prima le eventuali procedure costituzionali ai fini dell'entrata in vigore della Convenzione e a informarne il Governo depositario (Repubblica Federale di Germania).
(10) La Conferenza ha preso atto favorevolmente che altri firmatari del Protocollo d'intesa potrebbero aderire alla Convenzione alle stesse condizioni entro i prossimi sei mesi.
(11) La Conferenza ha invitato altri Governi ad aderire alla Convenzione.
In fede di ciò, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Atto finale.
Fatto ad Amburgo il 30 novembre 2009 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare originale depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutti i Governi firmatari del presente Atto finale nonchè ai Governi che aderiranno alla Convenzione in qualità di Parti contraenti.
RISOLUZIONE
DELLA CONFERENZA DEI PLENIPOTENZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO LASER EUROPEO A ELETTRONI LIBERI A RAGGI X
Applicazione provvisoria della Convenzione XFEL
LA CONFERENZA
APPROVA l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in via provvisoria a decorrere dal 30 novembre 2009, restando inteso che la Convenzione entrerà in vigore in via definitiva subordinatamente all'adempimento delle necessarie procedure costituzionali da parte di ciascuno dei Paesi interessati;
PRENDE ATTO che il Socio designato dal Governo della Repubblica Federale di Germania, DESY, ha fondato in data 28 settembre 2009 la European XFEL GmbH;
INVITA i Soci designati dalle altre Parti contraenti ad aderire quanto prima alla European XFEL GmbH. L'adesione avviene sulla base dello Statuto (allegato alla Convenzione).
DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI
LA CONFERENZA
PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno di Danimarca così formulata:
In qualità di Stato partecipante, la Danimarca intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando la Convenzione XFEL, la Danimarca contrae i seguenti obblighi:
1. Nonostante gli articoli 4 (8) e 5 (7) della Convenzione, la Danimarca contribuirà ai costi di costruzione dell'Impianto europeo XFEL in ragione dell'l% dei costi totali o per un massimo di 11 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005). La contribuzione danese sarà composta sia da contributi in denaro che da conferimenti in natura, privilegiando i conferimenti in natura.
2. Relativamente alla procedura descritta all'articolo 5 (5) della Convenzione, la contribuzione della Danimarca ai costi di esercizio dell'Impianto europeo XFEL non dovrà superare l'l% dei costi di esercizio complessivi.
DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI
LA CONFERENZA
PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo della Repubblica Francese cosi formulata:
In conformità con il paragrafo 7 dell'Atto finale, in cui le Parti contraenti ritengono che la Convenzione possa essere applicata in via provvisoria fino alla sua entrata in vigore a condizione che tale applicazione provvisoria sia conforme alla legislazione nazionale delle Parti contraenti, la Francia dichiara di non potere applicare la Convenzione in via provvisoria a partire dalla data della firma. Secondo la Costituzione francese, segnatamente l'articolo 53 sui trattati internazionali che comportano oneri finanziari per lo Stato, l'autorizzazione all'applicazione provvisoria può essere rilasciata unicamente nell'atto giuridico che promulga la Convenzione.
Relativamente alla procedura descritta all'articolo 5 (5) della Convenzione, la Francia dichiara che la quota francese relativa ai costi di esercizio dell'Impianto XFEL non dovrà superare il 2%.
DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI
LA CONFERENZA
PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo della Repubblica di Polonia cosi formulata:
La Repubblica di Polonia parteciperà alla costruzione dell'Impianto europeo XFEL con un importo di 21,6 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005). Tale importo sarà composto sia da conferimenti in natura sia da contribuzioni in denaro. Saranno privilegiati i conferimenti in natura; le contribuzioni in denaro non dovranno superare 10,8 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005).
DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI
LA CONFERENZA
PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord così formulata:
In qualità di Stato partecipante, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando la Convenzione XFEL, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contrae i seguenti obblighi:
1. Nonostante gli articoli 4 (8) e 5 (7), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord parteciperà alla fase di costruzione dell'Impianto europeo XFEL con un importo non superiore a 30 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005).
2. Nonostante l'articolo 15, la partecipazione del Regno Unito alla costruzione di XFEL si basa sul principio che il Regno Unito parteciperà alla fase operativa di XFEL per un periodo di almeno tre anni, ma che dopo i primi due anni riesaminerà l'ulteriore partecipazione alla fase operativa e che se in seguito a tale riesame deciderà di ritirarsi potrà farlo con un preavviso di un anno, senza incorrere in penali.
3. In caso di esito favorevole del riesame, il Regno Unito potrà proporre di prorogare la sua partecipazione per un ulteriore triennio, subordinatamente allo stesso ciclo di riesame su base biennale, e continuare a partecipare per l'intera durata del progetto.
4. Il Regno Unito è disposto a discutere le conseguenze finanziarie derivanti dall'interruzione della sua partecipazione.
DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA FEDERAZIONE RUSSA AL PROGETTO DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO LASER EUROPEO A ELETTRONI LIBERI A RAGGI X
LA CONFERENZA
PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo della Federazione Russa così formulata:
Il Governo della Federazione Russa dichiara la disponibilità della Federazione Russa a partecipare al progetto di costruzione ed esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (XFEL). In questo contesto:
1. La persona giuridica russa che fungerà da Socio della Società a responsabilità limitata "European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH" (di seguito denominata "Società") verserà un contributo di 250 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005) per la costruzione dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X; è da considerare tuttavia quanto segue:
la quota di capitale della Società del Socio russo deve assicurare un numero tale di diritti di voto che garantisca che l'Assemblea della Società, qualora manchi il consenso di questo Socio, non possa adottare alcuna delibera necessitante, ai sensi dello Statuto della Società, della maggioranza qualificata;
l'elenco delle materie che possono venir approvate solo a maggioranza qualificata rimane ad ogni modo immutato.
2. Relativamente alla procedura descritta all'articolo 5 (5) della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, per la determinazione dell'ammontare della quota della Federazione Russa ai costi di esercizio dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X è da considerare che questa va calcolata tenendo conto del principio della proporzionalità in base al tempo di utilizzo dell'Impianto da parte di scienziati di organismi di ricerca russi.
DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI
LA CONFERENZA
PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno di Spagna cosi formulata:
In qualità di Stato partecipante, la Spagna intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando la Convenzione XFEL, la Spagna contrae i seguenti obblighi:
1. La Spagna riesaminerà la sua partecipazione attiva alla fase operativa due anni dopo l'inizio di detta fase e potrà decidere di ritirarsi dando un preavviso di un anno, senza incorrere in penali.
2. In caso di esito favorevole del riesame, la Spagna potrà prorogare la sua partecipazione per un ulteriore triennio, subordinatamente a un ciclo di riesame corrispondente, e continuare a partecipare per l'intera durata del progetto.
3. Nel caso in cui, a seguito del primo riesame, la Spagna decidesse di continuare a partecipare al progetto, essa adempirà pienamente ai suoi oneri di dismissione ai sensi della Convenzione. Qualora, invece, la Spagna, in seguito al primo riesame, dovesse decidere di ritirarsi, essa si assumerà solo il 50% della sua quota dei costi di dismissione ai sensi della Convenzione.
DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI E ALLA RISERVATEZZA
LA CONFERENZA
PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno di Svezia cosi formulata:
In qualità di Stato partecipante, la Svezia intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia,
1. L'ente svedese che fungerà da Socio svedese nella Società XFEL e che contribuirà ai costi di costruzione con un importo di 12 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005), sarà designato dal Governo del Regno di Svezia a seguito di approvazione parlamentare.
2. La partecipazione della Svezia alla costruzione di XFEL si basa sul principio che la Svezia parteciperà alla fase operativa di XFEL per un periodo di almeno tre anni, ma che dopo i primi due anni riesaminerà l'ulteriore partecipazione alla fase operativa e che se, in seguito a tale riesame, deciderà di ritirarsi potrà farlo dando un preavviso di un anno, senza incorrere in penali.
3. In caso di esito favorevole del riesame, la Svezia potrà proporre di prorogare la sua partecipazione per un ulteriore triennio (o quinquennio), subordinatamente a un ciclo di riesame corrispondente, e continuare a partecipare per l'intera durata del progetto.
4. Nel caso in cui dal primo riesame della Svezia dovesse scaturire la raccomandazione di continuare a partecipare al progetto, la Svezia adempirà pienamente ai suoi oneri di dismissione ai sensi della Convenzione. Se invece in seguito al primo riesame dovesse decidere di ritirarsi, la Svezia si assumerà il 50% della sua quota dei costi di dismissione ai sensi della Convenzione.
5. L'articolo 24 dello Statuto (Allegato alla Convenzione) concernente la riservatezza deve essere interpretato come indicato di seguito, al fine di rispettare il principio di accesso pubblico ai documenti previsto dalla Costituzione svedese:
L'ente svedese che funge da Socio svedese nella Società XFEL (European XFEL GmbH, con sede nella Repubblica Federale di Germania) consulta sempre il Socio che trasmette le informazioni prima di decidere se consentire a terzi l'accesso a informazioni riservate di cui all'articolo 24 dello Statuto. La Svezia è consapevole del fatto che qualora, in seguito a tale consultazione obbligatoria, il Socio affermasse chiaramente di non acconsentire alla divulgazione delle informazioni e ciononostante un ente svedese divulgasse dette informazioni, tale comportamento della Svezia comprometterebbe le relazioni tra la Svezia e le Parti contraenti della presente Convenzione.
In proposito, la Svezia rinvia alla legge svedese del 1980 sulla segretezza, segnatamente al capitolo 2 sezione 1 comma 1, che recita: "La segretezza si applica a qualsiasi informazione concernente le relazioni della Svezia con un altro Stato o a qualsiasi informazione che riguardi in altro modo un altro Stato, un'organizzazione internazionale oppure un ente, un cittadino o una persona giuridica in un altro Stato oppure una persona apolide, se è presumibile che la sua divulgazione comprometterebbe le relazioni internazionali della Svezia o danneggerebbe in altro modo lo Stato".
DICHIARAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA IN MERITO Al PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI E ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
LA CONFERENZA
PRENDE ATTO della Dichiarazione della Confederazione Svizzera così formulata:
In qualità di Stato partecipante, la Svizzera intende contribuire a titolo permanente alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia, in ragione della vigente legislazione nazionale, la Convenzione XFEL, lo Statuto della Società e l'Atto finale (di seguito denominati "Accordi XFEL") saranno applicabili alla Svizzera provvisoriamente dalla data in cui sono stati firmati fino alla data in cui sarà stata completata la procedura di approvazione nazionale. Gli Accordi XFEL entrano in vigore alla data della loro firma, subordinatamente all'approvazione nazionale di cui sopra.
Firmando gli Accordi XFEL, la Svizzera contrae inoltre i seguenti obblighi:
1. Subordinatamente all'approvazione di cui sopra, la Svizzera partecipa alla fase I della costruzione dell'Impianto europeo XFEL con un importo di 15 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005).
2. Se non è in grado di partecipare come previsto alla fase II dell'Impianto europeo XFEL in qualità di Stato partecipante, la Svizzera può recedere senza incorrere in penali, al termine della fase I, osservando un termine di preavviso di un anno.
3. Dopo la fase Il, la Svizzera può proporre di prorogare la propria partecipazione per successivi periodi di quattro anni.
4. Se prosegue la propria partecipazione al progetto, la Svizzera si assume interamente i propri obblighi di dismissione ai sensi della Convenzione.
5. In caso di controversia relativa alla proprietà intellettuale che vede coinvolta una parte svizzera, la Svizzera considera come vincolanti i seguenti testi giuridici nell'ordine indicato di seguito:
- in primo luogo: lo Statuto della Società XFEL;
- in secondo luogo: la legislazione svizzera;
- in terzo luogo: l'Accordo sulla cooperazione tra la Svizzera e le Comunità europee per il programma quadro in corso (2) .
DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE PROVVISORIA
LA CONFERENZA
PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo della Repubblica di Ungheria così formulata:
In conformità con il paragrafo 7 dell'Atto finale, in cui le Parti contraenti ritengono che la Convenzione possa essere applicata in via provvisoria fino alla sua entrata in vigore a condizione che tale applicazione provvisoria sia conforme alla legislazione nazionale delle Parti contraenti, l'Ungheria dichiara di non potere applicare la Convenzione in via provvisoria a partire dalla data della firma. Secondo la legge ungherese L del 2005 relativa alle procedure concernenti i trattati internazionali, l'autorizzazione all'applicazione provvisoria può essere rilasciata unicamente nell'atto giuridico che promulga la Convenzione. Tale atto giuridico può essere pubblicato solo dopo la firma della Convenzione. L'espletamento della procedura di cui sopra è previsto entro un mese dalla firma.
(2) "Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, dall'altra", in vigore per la durata del Settimo programma quadro (I° gennaio 2008-31 dicembre 2012); dopo il 2013, per il prossimo programma quadro dovrebbe essere concluso un nuovo accordo in virtù dell'articolo 7 dell'Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione Svizzera e le Comunità europee (in vigore dal 17 luglio 1987).
PROTOCOLLO [2]
di adesione del Governo della Federazione Russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotone (ESRF),
Il Governo del Regno del Belgio,
Il Governo del Regno di Danimarca,
Il Governo della Confederazione Elvetica,
Il Governo della Repubblica di Finlandia,
Il Governo della Repubblica dì Francia,
Il Governo della Repubblica Federale di Germania,
Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
II Governo della Repubblica Italiana,
Il Governo del Regno di Norvegia,
II Governo del Regno dei Paesi Bassi,
Il Governo del Regno di Spagna,
Il Governo del Regno di Svezia,
di seguito denominate le 'Parti Contraentì, firmatari a Parigi della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione dell "European Synchrotron Radiation Facility" il 16 dicembre 1988 (fatta eccezione per il Governo del Regno dei Paesi Bassi che l'ha firmata il 9 dicembre 1991) di seguito denominata la Convenzione,
da un lato,
e il Governo della Federazione Russa,
dall'altro,
Considerato che le Parti Contraenti, come stabilito nel preambolo della Convenzione, nutrono la speranza che altri paesi europei parteciperanno alle attività che intendono intraprendere insieme nell'ambito di questa Convenzione,
Considerato che il Consiglio della Società "European Synchrotron Radiation Facility" (di seguito denominato la Società), a ottobre 2011 ha approvato all'unanimità, conformemente alla Convenzione, la proposta di invitare la Federazione Russa ad aderire alla Convenzione alle medesime condizioni delle Parti Contraenti,
Considerato che il Consiglio della Società il 18 giugno 2012 ha adottato all'unanimità una Risoluzione ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione con la quale si offriva alla Federazione Russa una quota proprietaria del 6 percento della Società e si accettava un contributo una tantum di dieci milioni di euro (10.000.000 di euro) dalla Federazione Russa come indennità per i costi di costruzione,
Considerato che una quota di capitale del 6 percento della Società corrisponde a un contributo annuale al budget della Società di cinque milioni duecentosessantunomila euro (5.261,000 euro) ai prezzi del 2012,
Hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, il Governo della Federazione Russa aderisce alla Convenzione in qualità di Parte Contraente grazie all'acquisizione del 6 percento delle quote della Società, corrispondenti a una quota del 6 percento di proprietà della Società.
Articolo 2
Il Governo della Federazione Russa versa un contributo una tantum di dieci milioni di euro, IVA esclusa (10.000.000 di curo) come indennità per i costi di costruzione da dedicare all'ammodernamento e al rafforzamento delle risorse scientifiche della Società. Tale contributo è dovuto entro l'anno successivo alla data della firma del presente Protocollo.
Articolo 3
La Convenzione è modificata nel modo seguente:
1. Il preambolo è modificato e sostituito dal seguente nuovo preambolo:
"Il Governo del Regno del Belgio,
Il Governo del Regno di Danimarca,
II Governo della Confederazione Elvetica,
Il Governo della Repubblica di Finlandia,
Il Governo della Repubblica di Francia,
Il Governo della Repubblica Federale di Germania,
Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
Il Governo della Repubblica Italiana,
Il Governo del Regno di Norvegia,
Il Governo della Federazione Russa,
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi,
Il Governo del Regno di Spagna,
Il Governo del Regno di Svezia,
Di seguito denominate le 'Parti Contraentì,
Convenuto che i Governi del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia agiranno congiuntamente in qualità di singola Parte Contraente;
E convenuto che i Governi del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi agiranno congiuntamente in qualità di singola Parte Contraente;
Riconoscendo che il Governo della Federazione Russa ha aderito alla presente Convenzione come nuova Parte Contraente ai sensi del Protocollo di adesione firmato il 23 giugno 2014 e il 15 luglio 2014;
Desiderando consolidare ulteriormente la posizione dell'Europa nel mondo e intensificare la cooperazione scientifica al di là dei confini nazionali e disciplinari;
Riconoscendo che la radiazione di sincrotrone rivestirà in futuro grande importanza in molti campi e per applicazioni industriali;
Nella speranza che altri paesi europei parteciperanno alle attività che essi intendono intraprendere sulla base di questa Convenzione;
Basandosi sulla fruttuosa cooperazione esistente tra scienziati europei nel contesto della Fondazione europea per la scienza e sui lavori preparatori condotti sotto i suoi auspici e in base all'Accordo firmato il 10 dicembre 1985 a Bruxelles e in considerazione del Protocollo datato 22 dicembre 1987;
Avendo deciso di promuovere la costruzione e la gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotone (ESRF) che ospita una sorgente di raggi X ad elevata performance ad uso della comunità scientifica;
Hanno concordato quanto segue:"
2. L'articolo 6 (3) è sostituito dal seguente nuovo articolo 6 (3):
"3. I Membri della Società contribuiranno ai costi operativi al netto dell'imposta sul valore aggiunto nelle seguenti percentuali:
27,5 percento per i Membri della Repubblica di Francia (incluso un sito premium del 2 percento),
24 percento per i Membri della Repubblica Federale di Germania,
13,2 percento per i Membri della Repubblica Italiana,
10,5 percento per i Membri del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
6 percento per i Membri della Federazione Russa,
5,8 percento per i Membri del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi,
5 percento per i Membri del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia,
4 percento per i Membri del Regno di Spagna,
4 percento per i Membri della Confederazione Elvetica.
Saranno applicati aumenti delle contribuzioni da parte delle Parti Contraenti o di contributi dai Governi che aderiscano a questa Convenzione ai sensi dell'articolo 12 per ridurre il contributo dei Membri della Repubblica di Francia al 26 percento e, dopo aver raggiunto questo livello, per ridurre i contributi dei Membri di ogni Parte Contraente di un ammontare proporzionale al loro contributo attuale, tranne per il fatto che il contributo dei Membri di qualunque Parte Contraente non sarà ridotto sotto il 4 percento".
Articolo 4
Gli Statuti della Società "European Synchrotron Radiation Facility" (allegato 1 alla Convenzione) saranno modificati ai sensi del presente Protocollo.
Articolo 5
Il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo che tutte le Parti Contraenti firmatarie e il Governo della Federazione Russa avranno notificato al Governo della Repubblica francese, in veste di depositario della Convenzione, di aver messo in atto le procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente Protocollo.
Redatto in Grenoble il 23 giugno 2014 e in Parigi il 15 luglio 2014, nelle lingue francese, inglese, italiano, olandese, russo, spagnolo e tedesco, in un'unica copia originale. Ognuno di questi testi fa ugualmente fede.
La copia originale del Protocollo sarà depositata presso il Governo della Repubblica francese, che invierà una copia autenticata a ogni Parte Contraente e al Governo della Federazione Russa.
Protocollo
alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna
I Governi:
del Regno di Danimarca,
della Repubblica Ellenica,
della Repubblica Francese,
della Repubblica Federale di Germania,
della Repubblica Italiana,
della Repubblica di Polonia,
della Federazione Russa,
della Repubblica Slovacca,
del Regno di Svezia,
della Confederazione Svizzera,
della Repubblica di Ungheria,
di seguito denominati "Parti contraenti precedenti",
che hanno firmato la Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (di seguito denominata "Convenzione") il 30 novembre 2009 ad Amburgo e (nel caso del Governo della Repubblica Francese) il 4 febbraio 2010 a Parigi,
da una parte
e
il Governo del Regno di Spagna
dall'altra,
prendendo atto che il Governo del Regno di Spagna ha firmato il Protocollo d'intesa concernente la fase preparatoria dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (Memorandum of Understanding on the Preparatory Phase of the European X-Ray FreeElectron Laser Facility) stipulato a Berlino il 23 settembre 2004;
prendendo atto che i rappresentanti del Regno di Spagna hanno partecipato ai lavori preparatori oggetto del Protocollo d'intesa;
prendendo atto che i Governi che hanno firmato la Convenzione nel preambolo della stessa hanno espresso l'auspicio che altri Stati partecipino alle attività oggetto della Convenzione;
prendendo atto che il 23 marzo 2011 l'Assemblea della Società "European XFEL GmbH" costituita ai sensi della Convenzione
- ha raccomandato all'unanimità che venisse offerto al Governo del Regno di Spagna di aderire alla Convenzione alle stesse condizioni concesse alle Parti contraenti precedenti e
- ha deliberato all'unanimità di accettare l'impegno del Governo del Regno di Spagna di contribuire ai costi di costruzione con un importo di 11 milioni di euro conformemente all'articolo 5 comma 7 della Convenzione;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Il Governo del Regno di Spagna aderisce alla Convenzione in qualità di Parte contraente. L'adesione avviene alle stesse condizioni concesse alle Parti contraenti precedenti.
Articolo 2
Diversamente da quanto previsto all'articolo 5 comma 3 della Convenzione, il Regno di Spagna contribuisce ai costi di costruzione con 11 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005).
Articolo 3
Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuta notifica al Governo della Repubblica Federale di Germania, depositaria della presente Convenzione, della conclusione della procedura nazionale di approvazione da parte di tutti i Governi firmatari.
Articolo 4
Il Governo di Regno di Spagna approva l'Atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari per la realizzazione di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X firmato ad Amburgo il 30 novembre 2009.
La Conferenza dei Plenipotenziari riunitasi per la firma del presente Protocollo ha preso atto dell'acclusa Dichiarazione del Governo del Regno di Spagna.
Fatto a Berlino il 6 ottobre 2011 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare originale depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutti i Governi firmatari del presente Protocollo nonchè ai Governi che aderiranno alla Convenzione in qualità di Parti contraenti.
DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI
LA CONFERENZA
PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno di Spagna cosi formulata:
In qualità di Stato partecipante, la Spagna intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando la Convenzione XFEL, la Spagna contrae i seguenti obblighi:
1. La Spagna riesaminerà la sua partecipazione attiva alla fase operativa due anni dopo l'inizio di detta fase e potrà decidere di ritirarsi dando un preavviso di un anno, senza incorrere in penali.
2. In caso di esito favorevole del riesame, la Spagna potrà prorogare la sua partecipazione per un ulteriore triennio, subordinatamente a un ciclo di riesame corrispondente, e continuare a partecipare per l'intera durata del progetto.
3. Nel caso in cui, a seguito del primo riesame, la Spagna decidesse di continuare a partecipare al progetto, essa adempirà pienamente ai suoi oneri di dismissione ai sensi della Convenzione. Qualora, invece, la Spagna, in seguito al primo riesame, dovesse decidere di ritirarsi, essa si assumerà solo il 50% della sua quota dei costi di dismissione ai sensi della Convenzione.
[1] La presente Convenzione è entrata in vigore il 1° dicembre 2018 (Comunicato pubblicato nella G.U. 4 gennaio 2019, n. 3).
[2] Il presente Protocollo è entrato in vigore il 22 marzo 2018 (Comunicato pubblicato nella G.U. 1 giugno 2018, n. 126).