Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.4 lavoro nello spettacolo |
Data: | 07/12/2017 |
Numero: | 202 |
Sommario |
Art. 1. Contratti a tempo determinato |
Art. 2. Apprendistato professionalizzante |
Art. 3. Classificazione delle professioni nei settori del cinema e dell'audiovisivo |
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 88.4.9 - D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 202.
Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 35, della legge 14 novembre 2016, n. 220.
(G.U. 28 dicembre 2017, n. 301)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;
Vista la
Visto l'articolo 36 della
Visto il
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del
Tenuto conto delle disposizioni legislative adottate nel corso dell'approvazione della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;
Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Contratti a tempo determinato
1. All'articolo 23, comma 2, lettera d), del
Art. 2. Apprendistato professionalizzante
1. All'articolo 44, comma 5, del
Art. 3. Classificazione delle professioni nei settori del cinema e dell'audiovisivo
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
2. La classificazione di cui al comma 1 è definita tenuto conto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato in attuazione degli articoli 3 e 8 del
a) sviluppo e pre-produzione;
b) produzione;
c) post-produzione;
d) distribuzione;
e) esercizio.
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.