§ 71.2.259 - L. 29 dicembre 2017, n. 222.
Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:29/12/2017
Numero:222


Sommario
Art. 1. 


§ 71.2.259 - L. 29 dicembre 2017, n. 222.

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.

(G.U. 18 gennaio 2018, n. 14)

 

Art. 1.

     1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituita dall'allegato II annesso al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel circondario del Tribunale di Perugia sono inseriti i Comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro;

     b) nel circondario del Tribunale di Terni sono soppressi i Comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.

     2. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, come da ultimo sostituita dall'allegato 1 annesso al decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel circondario di Perugia, dopo la voce: «Giudice di pace di Castiglione del Lago» è inserita la seguente: «GIUDICE DI PACE DI CITTÀ DELLA PIEVE, PACIANO E PIEGARO - Città della Pieve, Paciano, Piegaro»;

     b) nel circondario di Terni:

     1) la voce: «Giudice di pace di Città della Pieve» è soppressa;

     2) nella voce: «Giudice di pace di Orvieto» sono inseriti i Comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 non determinano effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.

     4. I procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi al giudice di pace di Città della Pieve sono attribuiti alla competenza del giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.

     5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le eventuali modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei Tribunali di Perugia e di Terni.

     6. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica dei magistrati onorari per gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

     7. Con decreto del Ministro della giustizia sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.