Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
Data: | 15/11/2017 |
Numero: | 190 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 94/11/CE |
Art. 4. Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011 |
Art. 5. Autorità di accertamento ed irrogazione delle sanzioni |
Art. 6. Vigilanza del mercato |
Art. 7. Utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative |
Art. 8. Disposizioni di rinvio |
Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 10. Abrogazioni |
§ 69.4.100 - D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 190.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
(G.U. 20 dicembre 2017, n. 296)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 della Costituzione;
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Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996, e successive modificazioni, recante l'attuazione della
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Ritenuto opportuno di dover emanare in un quadro omogeneo le norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni recate dalla citata
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;
Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla
2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e pratiche commerciali scorrette di cui al
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del
Art. 3. Sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'articolo 4 della
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della
5. La medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 del presente articolo si applica anche al fabbricante o all'importatore che utilizza una lingua diversa dall'italiano o da altra lingua ufficiale dell'Unione europea.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata sull'etichetta in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della
7. L'autorità di vigilanza, ove rilevi che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni della
8. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano al provvedimento di cui al comma 7 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle calzature di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, della
Art. 4. Sanzioni per la violazione delle disposizioni del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette, in violazione all'articolo 15, paragrafo 1, del
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche al fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o il contrassegno, in violazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 3, del
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, del
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, del
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 1, del
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 2, del
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che, in violazione dell'articolo 16 del
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 12 del
10. L'autorità di vigilanza, ove rilevi che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni del
11. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano ai provvedimenti di cui al comma 10 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti tessili di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del
Art. 5. Autorità di accertamento ed irrogazione delle sanzioni
1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto è svolto dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti, nonchè dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del
2. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto sono irrogate dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
3. Per le violazioni delle disposizioni del
Art. 6. Vigilanza del mercato
1. Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato di cui alle disposizioni della
2. Ai fini del monitoraggio, gli organi di controllo di cui all'articolo 5 sono tenuti a fornire al Ministero dello sviluppo economico le notizie di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto.
Art. 7. Utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 3 e 4, sono versate su apposito capitolo del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 8. Disposizioni di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla
Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 15 del
b) articoli 14, 17, 23, 25 e 26 della
c) articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996.