Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 29/12/2017 |
Numero: | 236 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 |
Art. 2. Disposizioni transitorie |
Art. 3. Modifiche all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 |
§ 41.7.378 - D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 236.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti i requisiti di nomina e le categorie di appartenenza dei componenti del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.
(G.U. 1 marzo 2018, n. 50)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 1° dicembre 2016;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del
1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 2 del
«I magistrati della sezione autonoma sono per la metà nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano limitatamente agli appartenenti al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra metà sono nominati dal Consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, previo svolgimento di un'apposita procedura di selezione. Essi debbono appartenere ad una delle seguenti categorie:
a) professori universitari di prima fascia in materie giuridiche in ruolo da almeno 10 anni;
b) magistrati di ogni ordine, che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, o con qualifica equiparata;
c) avvocati e procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;
d) avvocati che abbiano effettivamente esercitato la professione con iscrizione nell'albo degli avvocati per almeno dieci anni, anche se non più iscritti all'albo; agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma dell'articolo 22 della
e) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di Trento, dei comuni o di altri enti pubblici locali delle province stesse, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, con almeno dieci anni di effettivo servizio in tale qualifica.».
Art. 2. Disposizioni transitorie
1. Le modificazioni previste dall'articolo 1 del presente decreto non si applicano ai procedimenti di nomina dei magistrati del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano avviati prima dell´entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3. Modifiche all'articolo 19-bis del
1. Al secondo comma dell'articolo 19-bis, le parole «lettera e)» sono sostitute con le parole «lettera d)».