§ 6.2.205 - L.R. 6 dicembre 2017, n. 40.
Modifica ed integrazione alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017"


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:06/12/2017
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Modifica e integrazione all’articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.


§ 6.2.205 - L.R. 6 dicembre 2017, n. 40.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017"

(B.U. 7 dicembre 2017, n. 118)

 

Art. 1. Modifica e integrazione all’articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30

“Collegato alla legge di stabilità 2017”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) agli interventi di adeguamento alle prescrizioni per il mantenimento in esercizio di impianti già autorizzati;

b) agli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti per i quali sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.”.

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.