Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 06/12/2017 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Modifica e integrazione all’articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 |
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria. |
§ 6.2.205 - L.R. 6 dicembre 2017, n. 40.
Modifica ed integrazione alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017"
(B.U. 7 dicembre 2017, n. 118)
Art. 1. Modifica e integrazione all’articolo 72 della
“Collegato alla legge di stabilità 2017”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 72 della
“1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) agli interventi di adeguamento alle prescrizioni per il mantenimento in esercizio di impianti già autorizzati;
b) agli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti per i quali sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.”.
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.