§ 3.1.180 - L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.
Modifica ed integrazione della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura"


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:06/12/2017
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 2 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 4.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 6.  Modifica all’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 7.  Modifica all’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 8.  Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 9.  Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 10.  Abrogazione dell’articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 11.  Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.  Clausola di neutralità finanziaria.


§ 3.1.180 - L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

Modifica ed integrazione della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura"

(B.U. 7 dicembre 2017, n. 118)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

1. L’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura.

1. La Regione del Veneto, al fine di favorire l’incremento dell’apicoltura, promuove l’inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali mellifere.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all’articolo 1, favorisce la politica di aggregazione dei prodotti e dei produttori promuovendo ed incentivando le forme associate, nell’ambito della programmazione, per il settore dell’apicoltura, sentita la Consulta regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 5.

3. La Giunta regionale in coerenza con la programmazione di cui al comma 2 può concedere:

a) agli apicoltori, singoli o associati, aiuti agli investimenti;

b) alle forme associate di cui all’articolo 2 bis, comma 1, lettera i), ed al Centro regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 4, aiuti per prestazioni di assistenza tecnica;

c) al Centro regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 4, aiuti alla ricerca per lo sviluppo del settore apistico.

4. Gli aiuti di cui ai commi 2, 3 vengono concessi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa notifica, esenzione o applicazione del regime de minimis, sulla base di criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 2 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è inserita la seguente:

“d bis) movimentazione di api e alveari: ogni spostamento degli stessi da un sito ad altra localizzazione, sia per fini produttivi che per fini funzionali all’attività apistica e alla sopravvivenza delle api;”.

2. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituita dalla seguente:

“i) forme associate:

1) le organizzazioni di apicoltori produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni;

2) le associazioni di apicoltori costituite con atto pubblico nonché le cooperative di apicoltori e loro consorzi di cui all’articolo 2602 e seguenti del codice civile, con almeno cento soci e che detengano complessivamente almeno seicentocinquanta alveari regolarmente denunciati;

3) i consorzi di tutela del settore apistico.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, come modificato dall’articolo 54, comma 2, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di foreste, usi civici, agricoltura, caccia e pesca”, le parole: “approva piani di intervento straordinario volti” sono sostituite dalle seguenti: “adotta piani di intervento volti alla tutela del patrimonio apistico,” e dopo le parole: “sperimentale delle Venezie” è inserita la seguente: “, anche”.

 

     Art. 4. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

1. L’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Centro regionale per l’apicoltura.

1. La Giunta regionale istituisce presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, il Centro regionale per l’apicoltura con compiti di:

a) studio e profilassi delle malattie e degli aggressori delle api;

b) attuazione di analisi chimiche, fisiche e polliniche per la valorizzazione dei prodotti dell’alveare, anche svolta in collaborazione con i laboratori specializzati già esistenti;

c) sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento e di gestione sanitaria dell’apiario;

d) formazione e aggiornamento dei tecnici apistici di cui all’articolo 6;

e) formazione e aggiornamento degli operatori delle aziende ULSS e della struttura regionale, competenti in materia veterinaria;

f) supporto tecnico-scientifico nella definizione dei piani di intervento di cui all’articolo 3, comma 2.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

“2. La Consulta è composta da:

a) il direttore della struttura regionale competente nel settore dell’agricoltura per la materia dell’apicoltura;

b) il direttore della struttura regionale competente nel settore della sanità in materia veterinaria;

c) il direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

d) il responsabile del Centro regionale per l’apicoltura;

e) un rappresentante delle organizzazioni professionali del settore agricolo rappresentate nel Tavolo verde previsto dall’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo” nominato dalle medesime;

f) quattro rappresentanti delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, più rappresentative a livello regionale.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: “del dipartimento per l’agricoltura e i rapporti con la CEE” sono sostituite dalle seguenti: “della struttura regionale competente nel settore dell’agricoltura per la materia dell’apicoltura”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Le organizzazioni professionali del settore agricolo di cui al comma 2, lettera e) designano un rappresentante supplente nell’ipotesi in cui il rappresentante designato sia impossibilitato a partecipare ai lavori della Consulta. Con il provvedimento di nomina dei componenti della Consulta sono individuati i componenti supplenti dei rappresentanti di cui al comma 2, lettera f).

4 ter. Ciascun partecipante alla Consulta regionale per l’apicoltura può farsi assistere da una persona dotata di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno.”.

4. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: “, nonché sui programmi di attività del Centro regionale per l’apicoltura” sono soppresse.

 

     Art. 6. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

“1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro in cui vengono iscritti, secondo le modalità stabilite dalla stessa Giunta regionale, i tecnici apistici, i cui nominativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto.”.

 

     Art. 7. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

1. L’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Denuncia alveari.

1. Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, apiari ed alveari deve farne denuncia secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale.

2. Fatte salve le eventuali misure di restrizione disposte dall’autorità sanitaria competente a seguito di focolai di malattie infettive o altri eventi che possono compromettere la salute delle api e la salubrità dei prodotti dell’alveare, le movimentazioni di api e alveari all’interno del territorio regionale, così come previsto dalla normativa nazionale, devono avvenire tramite compilazione, da parte del proprietario o detentore, o persona da essi delegata, del documento di accompagnamento previsto dall’anagrafe apistica nazionale.

3. Le movimentazioni di api e alveari provenienti da altre regioni devono:

a) essere comunicate, almeno 48 ore prima, alla competente azienda ULSS di destinazione con indicazione del comune di provenienza e del comune di destinazione;

b) essere accompagnate da certificazione sanitaria di origine, prevista dall’anagrafe apistica, rilasciata dalla competente autorità sanitaria in data non anteriore a sette giorni dallo spostamento, che va inoltrata alle aziende ULSS di cui alla lettera a).

4. La Giunta regionale definisce ulteriori procedure e modalità relative alle movimentazioni di api all’interno del territorio regionale, sentita la Consulta regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 5.”.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è inserito il seguente:

“1 bis. Chiunque possiede o detiene alveari è tenuto a comunicare alla azienda ULSS competente per territorio i casi di moria o di spopolamento degli alveari, con le modalità previste dalle linee guida ministeriali.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, come modificato dall’articolo 59, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, le parole: “, le ULSS, con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, provvedono” sono sostituite dalle seguenti: “le aziende ULSS possono, anche con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, provvedere”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

“2. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, medicinali e sostanze farmacologicamente attive, salvo che gli stessi siano effettuati da parte di istituti di ricerca o ditte private nel rispetto della normativa vigente, utilizzando, se necessario, impianti idonei ad evitare la diffusione di agenti patogeni nell’ambiente.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è abrogato.

3. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

“4. Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api e gli insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali durante la fioritura, la secrezione di sostanze extrafloreali o in presenza di fioriture spontanee di piante infestanti. Tali trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essicazione. In ogni caso tutti i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle specifiche modalità d’uso.”.

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è inserito il seguente:

“4 bis. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato al dipartimento di prevenzione dell’azienda ULSS, che espleta i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ad individuare la causa e i responsabili dell’avvelenamento.”.

 

     Art. 10. Abrogazione dell’articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

1. L’articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è abrogato.

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

“1. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 550,00.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: “commi 1, 2, 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2 e 4”.

 

     Art. 12. Norma transitoria.

1. I membri della Consulta regionale per l’apicoltura nominati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino alla naturale scadenza. La composizione della Consulta è integrata con i componenti o i loro supplenti, nominati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere e) ed f), della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, come modificato dalla presente legge.

 

     Art. 13. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.