§ 5.3.19 - L.R. 5 marzo 2018, n. 2.
Interventi a favore degli umbri all'estero e delle loro famiglie.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.3 emigrazione ed immigrazione
Data:05/03/2018
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Destinatari)
Art. 3.  (Consulta regionale degli umbri all'estero)
Art. 4.  (Compiti della Consulta)
Art. 5.  (Programma di legislatura e piano annuale degli interventi)
Art. 6.  (Albo regionale delle associazioni di umbri all'estero)
Art. 7.  (Interventi di sostegno e contributi)
Art. 8.  (Norma finanziaria)
Art. 9.  (Norma di abrogazione)
Art. 10.  (Norma finale e transitoria)


§ 5.3.19 - L.R. 5 marzo 2018, n. 2.

Interventi a favore degli umbri all'estero e delle loro famiglie.

(B.U. 7 marzo 2018, n. 19)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione e in attuazione dell'articolo 8 dello Statuto regionale , mantiene e sviluppa i legami culturali, sociali ed economici con gli umbri residenti all'estero, con le loro famiglie ed associazioni, promuove la loro partecipazione alla vita della comunità regionale, il coinvolgimento nelle iniziative della Regione nei paesi di residenza e agevola l'eventuale loro rientro e reinserimento in Umbria.

2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Regione promuove interventi volti a favorire:

a) il rafforzamento della identità culturale degli umbri all'estero, anche attraverso la promozione del patrimonio linguistico e culturale d'origine;

b) la diffusione e la promozione dell'associazionismo degli umbri nel mondo incentivando, in particolare, la partecipazione dei giovani al fine di favorire una migliore integrazione tra le generazioni;

c) la valorizzazione del ruolo delle comunità umbre nella promozione all'estero dell'Umbria e dei suoi territori dal punto di vista degli scambi economici, della promozione turistica, culturale, nonché dell'offerta formativa;

d) le sinergie tra le iniziative di promozione delle comunità umbre all'estero e quelle attivate dalla Regione, dalle agenzie regionali, dai gruppi di azione locale (GAL), dalle associazioni di categoria;

e) la valorizzazione delle conoscenze e delle professionalità maturate all'estero da coloro che stabiliscono la propria residenza nel territorio regionale;

f) l'inserimento sociale, economico e formativo degli umbri all'estero e delle loro famiglie che stabiliscono la propria residenza nel territorio regionale;

g) i contatti con gli umbri all'estero e la diffusione della conoscenza delle attività della Regione attraverso i canali di informazione ed i social network;

h) lo studio e la ricerca sul fenomeno migratorio umbro.

3. La Regione promuove ed implementa, presso la struttura regionale competente, una apposita banca dati e sito web relativi agli umbri che, per motivi di studio e lavoro si trovano all'estero, al fine di creare una rete permanente tra questi e il mondo produttivo, culturale ed istituzionale umbro, facilitare lo scambio di esperienze e promuovere forme di collaborazione, studiare la nuova migrazione sia in termini quantitativi che qualitativi, attrarre e riattrarre gli umbri all'estero anche attraverso il supporto alla creazione di nuove imprese nel rispetto della normativa.

4. La Regione sviluppa gli interventi di cui alla presente legge, in collaborazione:

a) con le istituzioni e con le organizzazioni la cui attività è finalizzata alla cooperazione internazionale, allo sviluppo dell'economia regionale ed alla valorizzazione del fenomeno migratorio;

b) con gli umbri all'estero, attraverso le loro associazioni e attraverso le federazioni;

c) con i comuni, le autorità consolari e diplomatiche, le istituzioni scolastiche ed universitarie.

 

     Art. 2. (Destinatari)

1. Destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono:

a) i cittadini italiani di origine umbra per nascita, per discendenza o per residenza e i loro familiari, nonché i cittadini italiani che hanno frequentato corsi di studio nelle università o in altri istituti regionali di grado universitario e che hanno conseguito il relativo diploma di laurea nella Regione. Tali soggetti devono trovarsi stabilmente all'estero per motivi di lavoro o di studio per un periodo continuativo non inferiore a due anni;

b) i cittadini di origine umbra rientrati definitivamente nella Regione da non più di centottanta giorni e le loro famiglie e discendenti, che hanno fissato la propria residenza in un comune dell'Umbria, dopo un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore a due anni;

c) i comuni della Regione, qualora mettano in atto interventi a favore degli umbri all'estero;

d) le associazioni degli umbri all'estero, iscritte nell'Albo di cui all'articolo 6 .

2. La permanenza all'estero è certificata dalle competenti Autorità consolari o da documenti rilasciati dal Comune o da autorità o enti previdenziali italiani o stranieri.

3. Non è richiesto il possesso del requisito della permanenza all'estero di cui al comma 1, lettera a) qualora il rientro nella Regione sia dovuto a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o in conseguenza della presenza di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo per la permanenza nei paesi ospitanti.

4. Non sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti di enti pubblici, di aziende private e di organismi internazionali inviati in missione all'estero.

5. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 , lettere a) e b) sono denominati umbri all'estero.

 

     Art. 3. (Consulta regionale degli umbri all'estero)

1. Al fine di attuare e coordinare gli interventi di cui alla presente legge e di valorizzare i rapporti degli umbri all'estero con i paesi di residenza, è istituita la Consulta regionale degli umbri all'estero, di seguito denominata Consulta.

2. La costituzione della Consulta è effettuata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa.

3. La Consulta è composta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che la presiede e dai membri di seguito individuati:

a) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL);

b) un rappresentante effettivo e uno supplente dei comuni dell'Umbria, designati dalla sede regionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

c) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'O.N.L.U.S. Museo regionale dell'emigrazione "Pietro Conti";

d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Istituto per la Storia dell'Umbria contemporanea (ISUC);

e) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Università per Stranieri di Perugia;

f) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Università degli Studi di Perugia;

g) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dalla Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria (Sviluppumbria S.p.A.);

h) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione dei Gruppi di azione locale (Assogal dell'Umbria);

i) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Agenzia Umbria Ricerche (AUR);

j) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADISU);

k) dieci rappresentanti effettivi e dieci supplenti designati dalle associazioni e dalle federazioni extraeuropee, previo accordo tra le stesse. Tali organizzazioni sono individuate dalla Giunta regionale tra quelle iscritte all'Albo di cui all'articolo 6 sulla base della rappresentatività e dell'area geografica nella quale operano;

l) dieci rappresentanti effettivi e dieci supplenti designati dalle associazioni e dalle federazioni europee, previo accordo tra le stesse. Tali organizzazioni sono individuate dalla Giunta regionale tra quelle iscritte all'Albo di cui articolo 6 sulla base della rappresentatività e dell'area geografica nella quale operano.

4. Due rappresentanti effettivi e due rappresentanti supplenti di cui al comma 3 , lettere k) e l), devono essere di età inferiore ai trenta anni.

5. Il Presidente della Giunta regionale richiede agli organismi di cui al comma 3 , entro trenta giorni dall'insediamento della Giunta regionale, le designazioni che devono pervenire entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Le designazioni devono tenere conto di una equilibrata rappresentanza di uomini e donne.

6. Qualora tutte le designazioni non siano pervenute entro il termine di cui al comma 5 , la Consulta può essere costituita purché sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti.

7. La Giunta regionale, qualora i rappresentanti di cui al comma 3 , lettere k) e l) siano stati indicati dalle associazioni in numero difforme per mancanza di accordo, procede autonomamente e motivatamente, sulla base della rappresentatività ed ubicazione geografica di ciascuna associazione.

8. I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale. I membri effettivi non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

9. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di emigrazione, individuato dalla Giunta regionale con l'atto di cui al comma 2.

10. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati, per l'esame di specifici problemi, senza diritto di voto, uno o più esperti del settore, dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti interessati alle materie trattate.

11. La Consulta si riunisce almeno una volta l'anno. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

12. I componenti della Consulta decadono con il venire meno del titolo che ne ha consentito la nomina. Le funzioni di componente cessano inoltre per dimissioni o decesso. Per la sostituzione si procede con le stesse modalità della nomina.

13. Ai fini della nomina dei componenti della Consulta non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

 

     Art. 4. (Compiti della Consulta)

1. La Consulta è un organismo tecnico consultivo della Giunta regionale e svolge per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1 , in particolare, i seguenti compiti:

a) formula proposte per lo schema di programma di legislatura e del piano annuale degli interventi;

b) propone interventi in materia di emigrazione sulla base dei dati relativi al fenomeno migratorio;

c) formula proposte per interventi ed azioni per lo sviluppo ed il coordinamento delle associazioni e delle federazioni di umbri all'estero;

d) propone la realizzazione di eventi e di iniziative da realizzare in collaborazione con le associazioni e le federazioni di umbri all'estero, con le autorità consolari e diplomatiche, con gli istituti di cultura e con le istituzioni regionali ed estere;

e) svolge ogni altra attività di proposta in materia di emigrazione.

 

     Art. 5. (Programma di legislatura e piano annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dal proprio insediamento, adotta, sulla base delle proposte della Consulta, il programma di legislatura degli interventi a favore degli umbri all'estero e lo trasmette all'Assemblea legislativa dell'Umbria per l'approvazione.

2. Il programma di legislatura degli interventi a favore degli umbri all'estero indica le linee, gli indirizzi e gli obiettivi della politica regionale in tale materia, individuando le priorità degli interventi da attuare in base ai piani annuali.

3. La Giunta regionale, sulla base del programma di legislatura, adotta, entro il 30 giugno di ogni anno, il piano annuale che, in particolare, contiene:

a) le iniziative volte a valorizzare il ruolo delle comunità umbre nella promozione all'estero dell'Umbria e dei suoi territori dal punto di vista degli scambi economici, della promozione turistica, culturale, nonché dell'offerta formativa;

b) le forme di collaborazione nell'ambito delle attività di promozione, attivate dalla Regione, dalle agenzie regionali, dai gruppi di azione locale (GAL) e dalle associazioni di categoria;

c) le iniziative di sostegno e di collaborazione ai progetti elaborati dalle associazioni e dalle federazioni degli umbri all'estero, secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto;

d) le iniziative per favorire l'inserimento sociale, economico e formativo degli umbri all'estero che stabiliscono la loro residenza nel territorio regionale;

e) le iniziative finalizzate a soggiorni di studio, di turismo sociale e di interscambio, da realizzare anche in collaborazione con i comuni ed altri enti ed associazioni dell'Umbria, nel rispetto della normativa vigente;

f) le iniziative per favorire la frequenza in Umbria a corsi scolastici di formazione professionale, universitari e post-universitari per gli umbri all'estero;

g) le forme di collaborazione con le associazioni e le organizzazioni competenti in materia di emigrazione, volte alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

 

     Art. 6. (Albo regionale delle associazioni di umbri all'estero)

1. La Regione riconosce e sostiene le associazioni di umbri all'estero al fine di promuovere l'Umbria presso i paesi ospitanti e di conservare e mantenere il legame degli stessi umbri, in particolare delle nuove generazioni, con il territorio regionale. A tal fine è istituito l'Albo regionale delle associazioni di umbri all'estero, di seguito denominato Albo, al quale possono iscriversi le associazioni e le federazioni costituite da associazioni, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere fini di lucro;

b) operare da almeno tre anni, con carattere di continuità, a favore degli umbri all'estero;

c) avere uno statuto a base democratica nel quale siano previste: la sede e le finalità dell'associazione, la presenza dell'organo assembleare e le modalità di funzionamento, l'individuazione dei soggetti a cui compete la gestione, l'elettività e la gratuità delle cariche associative e i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, i loro diritti ed obblighi, nonché le modalità di approvazione del bilancio consuntivo;

d) essere costituite da un numero minimo di cinquanta soci. Per le associazioni ubicate in luoghi ove non ne siano presenti altre per un raggio di cento chilometri, il numero minimo è di venticinque associati. Il cinquantuno per cento degli associati che costituiscono il numero minimo deve essere di origine umbra secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera a) .

3. Possono, altresì, richiedere l'iscrizione all'Albo le federazioni costituite da almeno due associazioni.

4. Qualora la federazione sia costituita da due associazioni, le medesime devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 .

5. Qualora la federazione sia costituita da più di due associazioni, le medesime devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 , lettere a), c) e d). Il requisito di cui al comma 2, lettera b) deve essere posseduto da almeno il settanta per cento delle associazioni che costituiscono la federazione medesima.

6. Per l'iscrizione all'Albo le associazioni e le federazioni, in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, devono inoltrare domanda alla struttura regionale competente, corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto ;

b) relazione documentata sull'attività svolta a favore degli umbri all'estero, relativa al triennio precedente la domanda;

c) elenco dei soci.

7. Le associazioni e le federazioni iscritte all'Albo devono inoltrare annualmente alla struttura regionale competente l'elenco degli iscritti, il bilancio e la relazione relativi all'anno precedente, unitamente ad una dichiarazione del rappresentante legale attestante la permanenza dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo stesso. Nel caso di rilevata inadempienza per due anni consecutivi si procede alla cancellazione dell'organizzazione dall'Albo.

8. Deve altresì essere comunicata alla struttura regionale competente ogni variazione dell'atto costitutivo, dello statuto , del rappresentante legale e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione.

 

     Art. 7. (Interventi di sostegno e contributi)

1. La Regione può attivare interventi specifici finalizzati all'inserimento sociale, economico e formativo degli umbri all'estero che stabiliscono la propria residenza nel territorio regionale, mediante:

a) sostegno alla creazione di attività economiche e nuove imprese nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato;

b) borse di studio per la frequenza di studi universitari;

c) interventi nell'ambito di politiche attive del lavoro.

2. La Regione, inoltre, può promuove forme di assistenza a favore degli umbri all'estero, attraverso il sostegno alle attività di solidarietà delle associazioni degli umbri all'estero, con particolare riferimento all'ambito socio-sanitario.

3. I comuni erogano agli umbri all'estero:

a) contributi a titolo di indennità di prima sistemazione per coloro che rientrano nel territorio regionale;

b) contributi alle spese per il rimpatrio nel territorio regionale delle salme degli emigrati e delle loro famiglie, deceduti all'estero.

4. La Regione rimborsa ai comuni i contributi di cui al comma 3 erogati nell'anno precedente, previa richiesta, presentata entro il 31 gennaio di ogni anno dai comuni medesimi, unitamente alla documentazione relativa ai contributi erogati.

5. I comuni, allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 48 della Costituzione , concedono, per la partecipazione a ciascun turno delle consultazioni regionali e comunali, una indennità per mancato guadagno a favore degli umbri all'estero iscritti nell'elenco dell'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE).

6. La Regione rimborsa ai comuni le indennità di cui al comma 5 , su specifica richiesta dei comuni stessi.

7. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i criteri, le modalità e la quantificazione dei contributi di cui al comma 3 e dell'indennità per mancato guadagno di cui al comma 5 .

 

     Art. 8. (Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 3, 5 e 7, commi 3 e 5, si provvede per le annualità 2018, 2019 e 2020 con le risorse previste nel bilancio regionale di previsione 2018/2020 per gli interventi di cui alla legge regionale 20 novembre 1997, n. 37 , abrogata dalla presente legge, allocate alla Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni Finanziarie Con Le Altre Autonomie Territoriali", Titolo I.

2. Per le annualità successive al finanziamento si provvede, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e s.m.i., con quanto annualmente stanziato nel bilancio di previsione regionale alla Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni Finanziarie Con Le Altre Autonomie Territoriali", Titolo I.

 

     Art. 9. (Norma di abrogazione)

1. La legge regionale 20 novembre 1997, n. 37 (Disciplina degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie), è abrogata.

 

     Art. 10. (Norma finale e transitoria)

1. L'Albo di cui all'articolo 6 è costituito entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con l'iscrizione delle associazioni e delle fondazioni che ne fanno richiesta.

2. Al fine della costituzione della Consulta di cui all'articolo 3 , il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'Albo, richiede ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 le designazioni dei propri rappresentanti.

3. Il Consiglio regionale dell'emigrazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1997, n. 37 (Disciplina degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie) continua a funzionare fino alla costituzione della Consulta di cui al comma 2 .

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.