§ 6.1.386 - L.R. 27 dicembre 2017, n. 78.
Legge di stabilità per l’anno 2018.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:27/12/2017
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Imposta regionale sulle concessioni statali. Sostituzione e interpretazione autentica dell’articolo 1 della l.r. 2/1971
Art. 2.  Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2003
Art. 3.  Esenzione in favore di persone disabili. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 49/2003
Art. 4.  Tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente. Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 52/2006
Art. 5.  Disposizioni finanziarie
Art. 6.  Efficacia disposizioni di prima attuazione in materia di servizi per il lavoro. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 82/2015
Art. 7.  Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 82/2015
Art. 8.  Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro. Inserimento dell'articolo 31.1 nella l.r. 82/2015
Art. 9.  Contributo ATC per finanziamento convenzioni con polizia provinciale. Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994
Art. 10.  Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 73/2008
Art. 11.  Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 73/2008
Art. 12.  Accreditamento strutture sanitarie. Modifiche al preambolo della l.r. 51/2009
Art. 13.  Accreditamento strutture sanitarie. Inserimento dell'articolo 47 bis nella l.r. 51/2009
Art. 14.  Riduzione temporanea dei vitalizi. Modifiche all’articolo 27 bis della l.r. 3/2009
Art. 15.  Gestione e manutenzione dei tracciati e percorsi ciclabili. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 27/2012
Art. 16.  Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012
Art. 17.  Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014
Art. 18.  Gestione dei fondi del personale trasferito. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 22/2015
Art. 19.  Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 82/2015
Art. 20.  Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Abrogazione dell'articolo 1 della l.r. 89/2016
Art. 21.  Ulteriori disposizioni per la gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 89/2016
Art. 22.  Finanziamento dell’osservatorio regionale del paesaggio. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 89/2016
Art. 23.  Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attività e rapporti delle province e della città metropolitana. Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 91/2016
Art. 24.  Proroga termini. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 40/2017
Art. 25.  Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 40/2017
Art. 26.  Aree demaniali portuali. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2017
Art. 27.  Politiche per le persone con disabilità. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 60/2017
Art. 28.  Entrata in vigore


§ 6.1.386 - L.R. 27 dicembre 2017, n. 78.

Legge di stabilità per l’anno 2018.

(B.U. 27 dicembre 2017, n. 56)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla L.R. 24/2009. Modifiche alla L.R. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali);

Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);

Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 7 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta dell’11 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;

 

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I:

1. È necessario chiarire che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle autorità di sistema portuale (AdSP) nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali;

2. È opportuno aumentare da novanta a centottanta giorni il termine di presentazione dell’istanza di esenzione da parte delle persone disabili per il pagamento della tassa automobilistica;

3. È opportuno ampliare i potenziali beneficiari dell’esenzione riconoscendo tale beneficio anche ai soggetti con disabilità motorie connesse a patologie degli arti superiori;

4. È opportuno uniformare la procedura di gestione delle richieste di trasferimento dell’esenzione con le richieste di semplice attivazione prevedendo un termine analogo a quello delle richieste di attivazione;

5. In conseguenza dell’intervento normativo attuato dalla legge regionale 8 novembre 2013, n. 63, dalla legge regionale 7 novembre 2014, n. 64, entrambe in materia di determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale e dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016) che, al fine di mantenere e attrarre nel territorio toscano attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, hanno ridotto l’aliquota della tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente, importanti società operanti nel settore dell’autonoleggio hanno mantenuto la propria sede in Toscana e hanno intrapreso nuovi investimenti produttivi con evidenti impatti positivi sull’occupazione e sul territorio, è confermata la necessità di mantenere sul territorio regionale attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale.

Per quanto concerne il capo II:

6. Nella IX legislatura sono state introdotte all’interno dell’ordinamento regionale diverse misure finalizzate al contenimento dei costi della politica. Nella presente legislatura si è dato ulteriore impulso a tale percorso introducendo, con la legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74 (Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla l.r. 3/2009), il divieto di cumulo tra l’assegno vitalizio regionale e gli eventuali assegni vitalizi derivanti dall’esercizio del mandato di parlamentare nazionale, europeo o di consigliere di altra regione. Al fine di implementare ulteriormente tali misure di contenimento dei costi della politica, anche alla luce dell’attuale contesto economico, si ritiene opportuno, in via straordinaria ed esclusivamente per l’annualità 2018, confermare la riduzione sugli importi lordi percepiti dai titolari di assegno vitalizio già prevista dall’articolo 27 bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

7. È opportuno estendere la possibilità di intervento anche alla manutenzione delle piste ciclabili da parte dei soggetti pubblici che già svolgono attività di manutenzione nelle aree di competenza nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;

8. È necessario rimodulare i tempi di erogazione del contributo regionale per la realizzazione del sistema tangenziale di Lucca;

9. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore del porto di Piombino e della darsena Europa nel porto di Livorno;

10. È necessario garantire la completa erogazione delle risorse distribuibili esistenti all’interno dei fondi per la contrattazione integrativa specificamente destinati al personale trasferito alla Regione Toscana per effetto della legge 7 aprile 2014.n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

11. È necessario consentire anche il subentro di comuni territorialmente interessati con la presentazione di nuovi interventi, pur rimanendo nell'ambito degli stessi assi tematici e delle stesse finalità di cui al precedente accordo del 10 ottobre 2014;

11 bis.Ai fini di garantire l’espletamento dei necessari adempimenti di natura amministrativa, è opportuno prorogare il termine per la presentazione della fideiussione di cui all’articolo 2 della l.r. 40/2017, attualmente fissato al 31 dicembre 2017, al 28 febbraio 2018;

12. È necessario incrementare la dotazione delle risorse per le progettazioni di interventi sulla viabilità regionale per l'anno 2018;

13. È necessario rimodulare i tempi di erogazione delle risorse per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005).

Per quanto concerne il capo III

14. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I

Disposizioni in materia di entrate

 

Art. 1. Imposta regionale sulle concessioni statali. Sostituzione e interpretazione autentica dell’articolo 1 della l.r. 2/1971

1. L’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è sostituito dal seguente:

“Art. 1 Imposta regionale sulle concessioni statali

1. Dal 1° gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario) l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), l'imposta di cui al comma 1 non si applica alle concessioni di acque pubbliche.

3. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall'Autorità portuale di Piombino di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell'autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

4. In via di interpretazione autentica, a decorrere dal 15 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124), concernente l’istituzione delle autorità di sistema portuale (AdSP), l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato continua a non applicarsi alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP limitatamente alle circoscrizioni territoriali afferenti ai porti di Piombino, Livorno e Marina di Carrara di cui rispettivamente al d.p.r. 20 marzo 1996 e alla l. 84/1994.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali a partire dalla medesima data.

6. L'imposta è commisurata al 300 per cento del canone di concessione statale.”.

 

     Art. 2. Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), dopo le parole: “lettere c),” è inserita la seguente: “d),” e la parola: “novanta” è sostituita dalla seguente: “centottanta”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:

“2 bis. Nel caso in cui un soggetto residente in Toscana risulti beneficiario di un’esenzione in favore di persone disabili rilasciata da altra regione, può presentare l’istanza di cui all’articolo 4, comma 1, entro un anno dal trasferimento di residenza in Toscana.”.

 

     Art. 3. Esenzione in favore di persone disabili. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 49/2003

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003, le parole: “soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, affetti da patologie che limitano o escludono l'uso degli arti inferiori e che comportano la difficoltà o l'impossibilità di deambulazione, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria .” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria .”.

2. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “novanta”.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:

“7 bis. L'istanza di trasferimento è presentata entro centottanta giorni da uno degli eventi di cui al comma 7, lettere a), b), c).”.

 

     Art. 4. Tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente. Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 52/2006

1. Dopo il comma 2 quinquies 2 dell'articolo 1 bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale), è inserito il seguente:

“2 quinquies 3. Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi dei commi 2 quater, 2 quinquies, 2 quinquies 1 e 2 quinquies 2, sono ridotti dello 0,5 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2018 relativi a periodi fissi successivi a tale data.”.

2. Dopo il comma 2 novies dell'articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è aggiunto il seguente:

“2 decies. Gli importi di cui al comma 2 sexies, come determinati ai sensi dei commi 2 octies e novies, sono ridotti dello 0,5 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2018 relativi a periodi fissi successivi a tale data.”.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie

1. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente capo sono stimate in complessivi euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2018 – 2020 e successivi.

 

CAPO II

Disposizioni urgenti in materia di mercato del lavoro. Modifiche alla l.r. 82/2015.

 

     Art. 6. Efficacia disposizioni di prima attuazione in materia di servizi per il lavoro. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) le parole: “per gli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2017”.

 

     Art. 7. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 82/2015 le parole: “e 2018” sono soppresse.

2. Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 82/2015, le parole: “per gli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2017”.

3. L'ultimo periodo del comma 2, relativo allo stanziamento sul bilancio regionale di previsione 2017-2019 per l'anno 2018, è soppresso.

 

     Art. 8. Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro. Inserimento dell'articolo 31.1 nella l.r. 82/2015 [1]

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 31.1 Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi per il lavoro nelle more dell'entrata in vigore della legge di bilancio dello Stato per l'anno 2018 e della conseguente disciplina regionale di attuazione, le convenzioni di cui all'articolo 28, stipulate con le province e la Città metropolitana di Firenze, sono prorogate al 30 giugno 2018, previa acquisizione dell'assenso delle amministrazioni interessate.

2. Le spese sostenute dalle province e dalla Città Metropolitana di Firenze per effetto della proroga delle convenzioni sono rimborsate dalla Regione a valere sulle risorse di cui al comma 3.

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di euro 9.020.000,00 per l'anno 2018 cui si fa fronte:

- per euro 6.020.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018";

- per euro 3.000.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.”.

 

CAPO III

Disposizioni di carattere finanziario

 

     Art. 9. Contributo ATC per finanziamento convenzioni con polizia provinciale. Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994

1. Il comma 2 ter dell'articolo 63 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:

“2 ter. Ai fini del contributo regionale al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 di cui all'articolo 13 ter, comma 4 bis, è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” rispettivamente:

a) del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016;

b) del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017;

c) del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.”.

 

     Art. 10. Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 73/2008

1. Al comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), le parole: “possono essere concessi” sono sostituite con le seguenti: “sono concessi per l’anno 2018”.

 

     Art. 11. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 73/2008

1. Il comma 2 bis dell’articolo 10 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente:

“2 bis. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 9, comma 2 bis, ivi comprese le spese di gestione, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.”.

2. Il comma 2 ter dell’articolo 10 della l.r. 73/2008 è abrogato.

 

     Art. 12. Accreditamento strutture sanitarie. Modifiche al preambolo della l.r. 51/2009

1. Dopo il punto 18 del preambolo della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) è aggiunto il seguente:

“18 bis. È necessario introdurre la previsione degli oneri da porre a carico delle strutture sanitarie private toscane a seguito di richiesta di attivazione dei servizi necessari alla definizione delle procedure autorizzative per l'esercizio di una attività sanitaria e a quelle di accreditamento istituzionale propedeutiche all'eventuale convenzionamento con il SSN .”.

 

     Art. 13. Accreditamento strutture sanitarie. Inserimento dell'articolo 47 bis nella l.r. 51/2009

1. Dopo l'articolo 47 della l.r. 51/2009 è inserito il seguente:

“Art. 47 bis. Oneri istruttori

1. Gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni ed agli accreditamenti delle strutture sanitarie private toscane di cui alla presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dei costi delle attività svolte nell'ambito dell'istruttoria del provvedimento e sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3.

2. Per le istanze relative alla verifica di autorizzazione gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi agli atti conseguenti e correlati, in misura non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 7.000,00, tenendo conto:

a) della tipologia di istanza presentata ai sensi degli articoli 5, 6, 6 bis e 7;

b) della complessità e della tipologia delle prestazioni erogabili presso la struttura sanitaria privata.

3. Per le istanze relative alla verifica di accreditamento gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi agli atti conseguenti e correlati, in misura non inferiore ad euro 1.500,00 e non superiore ad euro 10.000,00, tenendo conto:

a) della tipologia di istanza presentata ai sensi dell'articolo 29;

b) della complessità e della tipologia delle prestazioni erogabili presso la struttura sanitaria privata.

4. La deliberazione della Giunta stabilisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.”.

 

     Art. 14. Riduzione temporanea dei vitalizi. Modifiche all’articolo 27 bis della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 27 bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: “il triennio 2015-2017” sono sostituite dalle seguenti: “l’annualità 2018”.

 

     Art. 15. Gestione e manutenzione dei tracciati e percorsi ciclabili. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 27/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), è inserito il seguente:

“1 bis. Enti locali, consorzi di bonifica e altri enti pubblici possono stipulare specifici accordi per l'esecuzione, da parte dei medesimi enti o consorzi che già svolgono attività di manutenzione nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali nelle aree di competenza, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per ciascun tracciato o percorso ciclabile.”.

 

     Art. 16. Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012

1. Il comma 2 bis dell'articolo 45 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), è sostituito dal seguente:

“2 bis. Ai fini del concorso regionale per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino all’importo massimo di euro 4.500.000,00 per l'anno 2018, di euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 e di euro 6.500.000,00 per l'anno 2020, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.”.

2. Il comma 3 bis dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 4.500.000,00 per l'anno 2018, euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 ed euro 6.500.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 –2020, annualità 2018, 2019 e 2020.”.

 

     Art. 17. Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: “per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039”.

2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2020 .”.

3. Il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

“4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dall’anno 2021 e fino al 2039, si fa fronte con legge di bilancio .”

 

     Art. 18. Gestione dei fondi del personale trasferito. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 22/2015

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), è inserito il seguente:

“7 bis. Le somme dei fondi di cui al comma 7 che residuano a seguito dell’applicazione del comma 5, come risultanti nei fondi costituiti a partire dall’anno 2017, sono attribuite al personale interessato fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto a seguito del primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l’entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78 (Legge di stabilità per l’anno 2018)”

 

     Art. 19. Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: “per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2019 al 2038”.

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2019 e 2020 .”.

3. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2021 e fino al 2038, si fa fronte con legge di bilancio .”

 

     Art. 20. Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Abrogazione dell'articolo 1 della l.r. 89/2016

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017), è abrogato.

 

     Art. 21. Ulteriori disposizioni per la gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 89/2016

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 89/2016 è sostituita dalla seguente:

“b) concorre alle spese relative agli interventi di cui alla lettera a), fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per l’anno 2017 e fino all’importo massimo di euro 1.291.381,00 per l'anno 2018 e di euro 1.120.000, 00 per l'anno 2019, in conformità a quanto stabilito negli accordi di cui alla stessa lettera a) .”.

2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 89/2016 sono aggiunte le parole: “, annualità 2017 e del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 e 2019”.”.

 

     Art. 22. Finanziamento dell’osservatorio regionale del paesaggio. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 89/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 89/2016 le parole: “per il triennio 2017 – 2019 ,” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2017 e 2018 ,”.

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 89/2016 è sostituito dal seguente:

“3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 50.000,00 per l'anno 2017 e di euro 40.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 per l’anno 2017 e del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 per l’anno 2018 .”.

 

     Art. 23. Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attività e rapporti delle province e della città metropolitana. Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 91/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 5 delle legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla L.R. 24/2009. Modifiche alla L.R. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), le parole: “previsti nell'ambito” sono sostituite dalle seguenti: “coerenti con le finalità”, e dopo le parole: “nella modifica degli stessi ,” sono inserite le seguenti: “, anche attraverso la previsione di nuovi interventi,”.

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 91/2016 sono aggiunte le parole: “Le somme reintroitate dalla Regione costituiscono la copertura finanziaria degli interventi trasferiti alla competenza comunale .”.

 

     Art. 24. Proroga termini. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 40/2017

1. Al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2018”.

 

     Art. 25. Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 40/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 40/2017, le parole: “di euro 50.000,00 per l’anno 2017, di euro 500.000,00 per l’anno 2018 e di euro 150.000,00 per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 50.000,00 per l’anno 2017 e di euro 2.500.000,00 per l’anno 2018,”.

2. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 40/2017 è sostituito dal seguente:

“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per l’importo massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2017 ed euro 2.500.000,00 per l’anno 2018, si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 per l’anno 2017 e del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 per l’anno 2018 .”.

 

     Art. 26. Aree demaniali portuali. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 40/2017, la parola: “2017” è sostituita dalla seguente: “2018”.

2. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 40/2017 è sostituito dal seguente:

“2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.”.

 

     Art. 27. Politiche per le persone con disabilità. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 60/2017

1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità), è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 27, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, cui si fa fronte per l'anno 2018 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” e per gli anni 2019 e 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020.”.

 

CAPO IV

Norme finali

 

     Art. 28. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Articolo così rettificato con Avviso pubblicato sul B.U. 5 gennaio 2018, n. 1.