§ 3.2.173 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 81.
Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:28/12/2017
Numero:81


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Finalità
Art. 3.  Interventi e ambiti
Art. 4.  Destinatari
Art. 5.  Istituzione del fondo per la mobilità individuale e l’autonomia personale
Art. 6.  Requisiti di accesso ai benefici
Art. 7.  Spesa massima ammissibile
Art. 8.  Progetti pilota
Art. 9.  Norma finanziaria


§ 3.2.173 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 81.

Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità.

(B.U. 29 dicembre 2017, n. 57)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, il titolo V, capo I;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2017. n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);

 

Considerato quanto segue:

1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché dell’articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto, riconosce e promuove il diritto delle persone con disabilità ad una vita indipendente ed autonoma;
2. È opportuno favorire, in particolare, la mobilità individuale delle persone con disabilità;

3. Si ritiene opportuno, per tali finalità, costituire un fondo per la mobilità individuale e l’autonomia personale;

4. Ritenuto che tale fondo sia costituito per la concessione di contributi destinati all’acquisto di autoveicoli, nuovi adattati o usati da adattare, per il trasporto di persone con disabilità per la modifica degli strumenti di guida;

5. È opportuno che la Regione favorisca l’attivazione da parte dei comuni di progetti pilota per predisporre un servizio di “car sharing” gratuito per i destinatari della presente legge;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente legge istituisce per le annualità 2019 e 2020 una misura di sostegno finanziario in favore delle persone con disabilità che si trovano in situazioni di grave limitazione dell’autonomia personale o, in alternativa, ai genitori o ad un componente del nucleo familiare della persona con disabilità [1].

2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 hanno carattere sperimentale; alla conclusione del periodo di applicazione sono sottoposte a verifica di efficacia ai fini di un’eventuale riproposizione degli interventi nell’ambito di un successivo intervento legislativo.

 

     Art. 2. Finalità

1. La Regione considera di valore preminente tutte le iniziative rivolte a realizzare la piena integrazione delle persone in situazioni di handicap, così come definito dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. A tale scopo, in applicazione dei principi costituzionali e nel quadro di un organico sistema di sicurezza sociale teso a garantire condizioni di vita adeguate alla dignità di ogni cittadino, nonché a favorire il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità di appartenenza, promuove iniziative ed interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente.

 

     Art. 3. Interventi e ambiti

1. La Regione, nel favorire l’uguaglianza di opportunità e la maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità, promuove interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale mediante contributi finanziari per:

a) l’acquisto di autoveicoli, nuovi adattati o usati da adattare, per il trasporto di persone permanentemente non deambulati;

b) la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie, necessario per i cittadini portatori di handicap, con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;

c) la modifica dell’autoveicolo privato di un genitore o di un componente del nucleo familiare della persona con disabilità, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente;

d) il conseguimento della patente A, B o C speciali.

 

     Art. 4. Destinatari

1. Gli interventi di cui di cui all’articolo 3 sono rivolti alla persone con disabilità che si trovano in situazioni di grave limitazione dell’autonomia personale o, in alternativa, ai genitori o ad un componente del nucleo familiare della persona con disabilità.

2. La situazione della gravità dell’handicap e la permanente incapacità motoria devono essere accertate dalla commissione unica di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità).

 

     Art. 5. Istituzione del fondo per la mobilità individuale e l’autonomia personale

1. La Regione istituisce un fondo per la concessione di contributi a favore dei soggetti destinatari di cui all’articolo 4 [2].

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina, con regolamento, la concessione di contributi, in rapporto ai requisiti economici del richiedente e alle condizioni del veicolo, tenuto conto di condizioni particolarmente svantaggiate.

 

     Art. 6. Requisiti di accesso ai benefici

1. Possono accedere ai contributi di cui all’articolo 3 le persone fisiche che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 4, comma 1, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno dodici mesi alla data del 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario;

b) non essere proprietario di una altro autoveicolo adattato al momento dell’erogazione del saldo del contributo;

c) non aver presentato domanda di contributo ad altri enti pubblici per lo stesso fine.

 

     Art. 7. Spesa massima ammissibile

1. La spesa massima ammissibile a contributo per l’acquisto di autovettura nuova o usata è pari a 18.000,00 euro.

2. La spesa massima ammissibile a contributo per l’adattamento di autovettura è pari a 20.000,00 euro.

3. La spesa massima ammissibile a contributo per l’acquisto di autovettura già adattata è pari a 18.000,00 euro.

4. La spesa massima ammissibile a contributo per il conseguimento di patente speciale è pari a 1.500,00 euro.

 

     Art. 8. Progetti pilota

1. La Regione favorisce l’attivazione da parte dei comuni di progetti pilota per predisporre un servizio di “car sharing” gratuito per i destinatari di cui all’articolo 4, comma 1.

2. I progetti pilota vengono definiti entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge tramite linee guida, sviluppate sistematicamente sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide, approvate con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 9. Norma finanziaria [3]

1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte rispettivamente:

a) per l’anno 2019, per l’importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

b) per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per l’importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2020-2022;

b bis) per l'anno 2023, per l’importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2023.


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19.

[2] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[3] Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19, già modificato dall'art. 22 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80 e così ulteriormente modificato dall'art. 18 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.