§ 2.3.129 - L.R. 27 ottobre 2017, n. 61.
Interventi a sostegno dei comuni della Versilia. Modifiche alla l.r. 40/2017.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:27/10/2017
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Proroga termini. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 40/2017
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 2.3.129 - L.R. 27 ottobre 2017, n. 61.

Interventi a sostegno dei comuni della Versilia. Modifiche alla l.r. 40/2017.

(B.U. 30 ottobre 2017, n. 45)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visti gli articoli 117, commi terzo e quarto, e 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);

 

Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);

 

Considerato quanto segue:

 

1. L'articolo 70 novies della l.r. 77/2013 ha previsto interventi a sostegno dei comuni della Versilia e, in particolare, la concessione di un contributo a titolo di anticipazione di euro 5.000.000,00, da restituirsi senza interessi in ventiquattro mesi e dietro presentazione di una polizza fidejussoria di pari importo;

 

2. L’articolo 2 della l.r. 40/2017 ha determinato il nuovo termine per la restituzione delle somme, previa presentazione di una nuova garanzia fidejussoria, fissandolo al 31 ottobre 2017;

 

3. Per adempimenti di natura amministrativa, il termine del 31 ottobre 2017 per la presentazione della fideiussione deve essere prorogato al 31 dicembre 2017;

 

4. Data la prossimità della scadenza da prorogare, la presente legge ha carattere di estrema urgenza e pertanto se ne dispone l'entrata in vigore immediata;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Proroga termini. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 40/2017

1. Al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), le parole: “ 31 ottobre 2017 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 31 dicembre 2017 ”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.