§ 1.3.36 - L.R. 24 maggio 2016, n. 5.
Rinuncia a parte o all'intero importo dell'indennità consiliare spettante ai consiglieri regionali, a partire dalla XV Legislatura.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.3 organi
Data:24/05/2016
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Rinuncia a parte o all'intero importo dell'indennità consiliare.


§ 1.3.36 - L.R. 24 maggio 2016, n. 5.

Rinuncia a parte o all'intero importo dell'indennità consiliare spettante ai consiglieri regionali, a partire dalla XV Legislatura.

(B.U. 25 maggio 2016, n. 21 - N. Straordinario 1)

 

Art. 1. Rinuncia a parte o all'intero importo dell'indennità consiliare.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 "Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il Consigliere regionale ha facoltà di rinunciare a una parte o all'intero importo dell'indennità consiliare mensile lorda di cui al comma 1. Tale rinuncia comporta la riduzione della base imponibile contributiva, sia ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria che ai fini del contributo mensile obbligatorio per il Fondo di solidarietà e deve essere formalizzata con nota scritta da inviare alla Presidenza del Consiglio regionale. Nel caso in cui venga anche dichiarata una volontà di rinuncia retroattiva, tale retroattività è limitata all'anno solare in cui viene presentata la richiesta e il Consigliere restituisce la differenza fra quanto già erogato nell'anno solare di riferimento e quanto derivante dagli effetti della sua rinuncia, solo per quanto riguarda la misura dell'indennità.".