§ 6.1.291 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 24.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:28/12/2017
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Esercizio provvisorio)
Art. 2.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 6.1.291 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 24.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie.

(B.U. 29 dicembre 2017, n. 52 - S.O. n. 4)

 

Art. 1. (Esercizio provvisorio)

1. Ai sensi dell' articolo 66 dello Statuto della Regione e dell' articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), dal 1° gennaio 2018 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a quattro mesi, è autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti nel disegno di legge regionale n. 286 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020), approvato dalla Giunta regionale in data 21 dicembre 2017.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011.

3. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 2 gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d'ordine, spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell'incolumità pubblica, spese relative alla copertura di contratti già stipulati, spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, spese per il finanziamento di accordi di programma ed a spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea la cui mancata, tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi comitati di sorveglianza.

4. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio previste dall' articolo 10 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).

 

     Art. 2. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.