Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 15/05/2017 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/1998) |
Art. 2. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 30/1998) |
Art. 3. (Inserimento degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater nella l.r. 30/1998) |
Art. 4. (Invarianza finanziaria) |
Art. 5. (Disposizioni transitorie) |
§ 3.2.123 - L.R. 15 maggio 2017, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 "Interventi a favore della famiglia".
(B.U. 25 maggio 2017, n. 58)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della
1. Alla lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 2 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
“2 bis. La Regione promuove, con cadenza biennale, campagne di sensibilizzazione e prevenzione della salute, in modo particolare contro ogni forma di dipendenza e per una corretta educazione alimentare, in collaborazione con i Comuni, l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e le associazioni delle famiglie componenti della Consulta di cui all’articolo 4, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2 ter. La Regione favorisce il turismo familiare nell’ambito del territorio regionale e promuove, d’intesa con gli operatori del settore, iniziative per le famiglie con figli e con componenti a ridotta autonomia personale.
2 quater. Per le finalità di cui al comma 2 ter, la Giunta regionale svolge i seguenti compiti:
a) promuove incontri con gli operatori del settore, singoli o associati, per la predisposizione di una specifica offerta avente le finalità di cui al comma 2 ter;
b) predispone, anche d’intesa con enti, associazioni e istituzioni interessate, una specifica offerta di servizi rivolta alle persone con ridotta autonomia personale.
2 quinquies. La Regione sostiene le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 2 quater con campagne promozionali mirate.”.
Art. 2. (Modifica all’articolo 4 della
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della
“d) effettua, mediante apposito comitato costituito ai sensi del comma 7, la Valutazione di impatto familiare (VIF) sugli atti del Consiglio-Assemblea legislativa e della Giunta regionale che riguardano anche indirettamente la famiglia.”.
Art. 3. (Inserimento degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater nella
1. Dopo l’articolo 4 della
“Articolo 4 bis (Istituzione del logo “Impresa amica della famiglia”)
1. E’ istituito il logo “Impresa amica della famiglia”.
2. La Giunta regionale definisce il logo e disciplina i criteri e le modalità per l’utilizzo dello stesso da parte delle imprese che prevedono nei contratti di lavoro servizi e aiuti rivolti alle famiglie e misure per conciliare tempi di vita e di lavoro. Il logo è utilizzato dalle imprese che prevedono, in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo parentale;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che beneficia del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
d) l’attivazione di bonus bebè, borse di studio, family card, assicurazione e agevolazioni di natura diversa;
e) mense aziendali aperte anche ai componenti della famiglia, servizi di assistenza, nidi aziendali, domiciliari e agrinido, sostegno per cure mediche o per l’assistenza a componenti della famiglia in situazioni di grave stato di salute;
f) incontri con gli operatori del settore di cui alla lettera a) del comma 2 quater dell’articolo 2;
g) la chiusura dell’esercizio per almeno il 50 per cento dei giorni festivi che comprendano comunque i giorni di Capodanno, Pasqua, Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori, Festa della Repubblica, Ferragosto e Natale.
Articolo 4 ter (Valutazione di impatto familiare)
1. La VIF è effettuata dalla Consulta, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 4, sugli atti sottoposti al suo esame dal Presidente della Consulta stessa.
2. Con proprio atto di organizzazione interna, il Consiglio-Assemblea legislativa e la Giunta regionale definiscono termini e modalità per l’acquisizione della VIF.
Articolo 4 quater (Istituzione della festa regionale della famiglia)
1. E’ istituita la festa regionale della famiglia, da celebrarsi annualmente il 15 di maggio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta della Consulta regionale indicata all’articolo 4.”.
Art. 4. (Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 5. (Disposizioni transitorie)
1. Le deliberazioni previste agli articoli 1, comma 2, e 3 di questa legge sono adottate entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge medesima.