§ 4.6.63 - L.R. 7 agosto 2017, n. 24.
Modifiche alle leggi regionali 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e 30 giugno 2017, n. 16 (Modifiche alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:07/08/2017
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria))
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 24/2009)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 24/2009)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 24/2009)
Art. 5.  (Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 24/2009)
Art. 6.  (Inserimento dell’articolo 7 bis della l.r. 24/2009)
Art. 7.  (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 24/2009)
Art. 8.  (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 24/2009)
Art. 9.  (Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 24/2009)
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 24/2009)
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 24/2009)
Art. 12.  (Modifica all’articolo 12 della l.r. 24/2009)
Art. 13.  (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 24/2009)
Art. 14.  (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e alla legge regionale [...]
Art. 15.  (Norma transitoria)


§ 4.6.63 - L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

Modifiche alle leggi regionali 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e 30 giugno 2017, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale))

(B.U. 11 agosto 2017, n. 13)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria))

1. Alla fine del primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “ , nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni ”.

2. Al comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ , individuata ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato “Alta Via dei Monti Liguri” e disciplina delle relative attrezzature) e successive modifiche e integrazioni ”, sono soppresse.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 24/2009)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ le strutture ricettive e ”, sono soppresse.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“c bis) Alta Via dei Monti Liguri: il sistema dei percorsi escursionistici costituito dall’itinerario principale che percorre lo spartiacque tirrenico-padano da Ventimiglia a Ceparana e Bocca di Magra, dagli itinerari di collegamento aventi particolare interesse a fini escursionistici e dai terminali di ciascuna tappa in cui è suddiviso il percorso principale, come meglio individuati dalla Carta inventario di cui all’articolo 4.”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 24/2009)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ , individuato ai sensi della l.r. 5/1993 ”, sono soppresse.

2. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ provinciali ” è sostituita dalla seguente: “ competenti ”.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 24/2009)

1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ presupposto ” è sostituita dalle seguenti: “ elemento di riferimento ” e il secondo periodo è soppresso.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. La Carta inventario è costituita dall’insieme dei dati cartografici, amministrativi e iconografici in formato digitale ed è gestita dal SITAR - Servizi informativi territoriali ambientali regionali, in collaborazione con gli uffici competenti. ”.

3. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“2. La Giunta regionale provvede alla costituzione e all’aggiornamento della Carta inventario. Le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, gli enti Parco e, per quanto riguarda i percorsi d’interesse locale, i comuni possono formulare, a tal fine, proposte alla Giunta regionale acquisendo le indicazioni del CAI, della FIE, degli Ambiti territoriali di caccia (ATC), dei Comprensori alpini (CA), dei Gruppi di azione locale (GAL), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero, e ambientaliste e della recettività turistica lungo i percorsi della REL. La Giunta regionale può, altresì, integrare d’ufficio la Carta inventario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4.

3. I soggetti proponenti di cui al comma 2 sono tenuti, altresì, a produrre una dichiarazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l’iscrizione nella Carta inventario. ”.

4. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “ individuati ” sono inserite le seguenti: “ dai proponenti ” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “ La gestione dei percorsi escursionistici ricadenti all’interno delle aree naturali protette nazionali e regionali è riservata ai competenti enti Parco ai sensi della vigente normativa in materia. ” .

5. Il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale, sulla base della ripartizione in ambiti e settori della Carta inventario, individua, tra i proponenti di cui al comma 2, il soggetto coordinatore per ciascun settore con i compiti di cui all’articolo 9, comma 1. ”.

6. Il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 6. Qualora le proposte includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, i soggetti proponenti sono tenuti ad attivare l’Ente proprietario della strada per l’assunzione di eventuali misure relative alla regolamentazione della circolazione ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni. ”.

7. Il comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 8. Le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, i comuni e gli enti Parco trasmettono alla Regione almeno una volta all’anno una relazione sulla consistenza e sullo stato manutentivo dei percorsi iscritti alla Carta inventario. In caso di mancato invio della relazione per più di due anni consecutivi, con provvedimento della Giunta regionale, può essere disposta la cancellazione dei relativi percorsi dalla Carta inventario. ”.

8. Il comma 9 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 5. (Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 24/2009)

1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ che definiscano le modalità d’uso, le limitazioni connesse alle condizioni del percorso e un adeguato indennizzo per i proprietari stessi ”, sono soppresse.

2. Al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ nonché per le opere previste nell’ambito del Programma regionale di attività e di interventi ” sono sostituite dalle seguenti: “ nonché per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 9 ”.

 

     Art. 6. (Inserimento dell’articolo 7 bis della l.r. 24/2009)

1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 7 bis (Alta Via dei Monti Liguri)

1. La Regione, le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, i comuni e gli enti Parco, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, provvedono a garantire la fruibilità dell’Alta Via dei Monti Liguri attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e alla l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedono, altresì, a promuovere progetti finalizzati all’organizzazione dei servizi di fruizione e alla conoscenza, divulgazione e marketing dell’Alta Via dei Monti Liguri.

2. Al fine di mantenere la necessaria unitarietà dell’Alta Via dei Monti Liguri, la Regione garantisce il coordinamento delle attività di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative di cui al medesimo comma. ”.

 

     Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 24/2009)

1. L’articolo 8 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

(Interventi ed attività)

1. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ammette a finanziamento interventi ed attività tenendo conto delle seguenti priorità:

a) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;

b) interventi volti a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario, con particolare riferimento all’Alta Via dei Monti liguri e ad altri itinerari facenti parte della rete primaria regionale e interregionale;

c) azioni volte a favorire l’integrazione della REL con la rete del trasporto pubblico locale, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale e lo sviluppo del trasporto integrativo;

d) promozione e marketing territoriale della REL.

2. La Giunta regionale, in coerenza con le priorità di cui al comma 1, stabilisce i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti. ”.

 

     Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 24/2009)

1. L’articolo 9 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

(Attuazione degli interventi e delle attività)

1. Ferma restando l’osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione della aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e alla l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, il soggetto coordinatore di settore individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, d’intesa con gli enti locali e gli enti Parco interessati e in collaborazione con CAI e FIE, predispone e presenta alla Regione i progetti degli interventi e delle attività, con la relativa richiesta di contributo, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale. Tale soggetto coordina i proponenti di cui all’articolo 4, comma 2, e coadiuva la Regione nella pianificazione e nel monitoraggio della REL oltre che nell’informazione ai soggetti che operano nel settore di propria competenza.

2. All’attuazione provvedono le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni e gli enti Parco nonché, per quanto riguarda i percorsi d’interesse locale, i comuni. Detti enti si avvalgono, tramite apposite convenzioni, della collaborazione volontaria di CAI e FIE, oltre che dell’eventuale collaborazione di ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero, ambientaliste e della ricettività turistica lungo i percorsi della REL, nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane)) e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Regione concede ai soggetti attuatori degli interventi e delle attività i contributi sulla base dei criteri di riparto delle risorse disponibili e delle modalità di erogazione dei finanziamenti stabiliti ai sensi dell’articolo 8, comma 2.

4. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, può promuovere o attuare, direttamente o indirettamente, progetti relativi alla manutenzione, sviluppo e promozione della REL.

5. I contributi sono concessi solo per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario e con specifiche finalità legate alla pratica dell’escursionismo, così come definite all’articolo 1.

6. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definiti all'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario. ”.

 

     Art. 9. (Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 24/2009)

1. L’articolo 10 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 24/2009)

1. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ , nonché sui percorsi costituiti da strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, così come definite dall'articolo 14 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modificazioni e integrazioni ”, sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“3 bis. La deroga prevista dall’articolo 6 della l.r. 38/1992 non si applica sui percorsi escursionistici compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri. ”.

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 24/2009)

1. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 11 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti: “ La pratica della mountain bike è sempre vietata sui terreni coltivati, su tutti i percorsi dopo forti piogge nelle successive quarantotto ore, nelle ore notturne, senza gli opportuni dispositivi di illuminazione, e sui terreni per i quali esiste il diniego dei proprietari o dei conduttori. Le modalità di applicazione di tali divieti saranno meglio specificate nell’ambito delle linee guida di cui al comma 5. ”.

2. Alla fine del comma 8 dell’articolo 11 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “ e notificano l’avviso medesimo ai proprietari residenti in Italia che, a loro volta, hanno trenta giorni di tempo dalla data di avvenuta notifica per esprimere il loro eventuale diniego. Tutti i proprietari possono in ogni caso interdire il passaggio sui percorsi sopracitati a loro insindacabile giudizio e con effetto immediato ”.

 

     Art. 12. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 24/2009)

1. Dopo la lettera i quinquies) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

“i sexies) da euro 1000,00 a euro 6000,00 per lo svolgimento di gare e manifestazioni di mezzi motorizzati non autorizzati dall’Ente competente e per violazione di cui all’articolo 11, comma 3 bis;

i septies) da euro 500,00 a euro 3000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dell’Ente competente, nel caso di gare e manifestazioni autorizzate di mezzi motorizzati. ”.

 

     Art. 13. (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 24/2009)

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ Le province territorialmente competenti provvedono ” sono sostituite dalle seguenti: “ La Regione provvede ”.

2. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ le province si avvalgono ” sono sostituite dalle seguenti: “l a Regione si avvale ”.

 

     Art. 14. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale))

1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 16/2017, le parole: “ dall’entrata in vigore della presente legge ” sono sostituite dalle seguenti: “ dall’emanazione dell’atto di cui al comma 1 ”.

 

     Art. 15. (Norma transitoria)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti coordinatori di cui all’articolo 4, comma 5, della l.r. 24/2009 come modificata dalla presente legge.

2. Le disposizioni previste agli articoli 8 e 9 della l.r. 24/2009, come sostituiti dalla presente legge, non si applicano ai procedimenti di concessione di contributi o fondi regionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.