§ 5.4.308 - L.R. 23 febbraio 2018, n. 7.
Crescere in Friuli Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:23/02/2018
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Principi ispiratori e obiettivi)
Art. 3.  (Definizione delle strategie e programmazione regionale degli interventi)
Art. 4.  (Osservatorio regionale per le politiche per le nuove generazioni)
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie)


§ 5.4.308 - L.R. 23 febbraio 2018, n. 7. [1]

Crescere in Friuli Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti.

(B.U. 7 marzo 2018, n. 10)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, riconosce bambini, bambine e adolescenti come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità.

2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo di bambini, bambine e adolescenti che vivono sul suo territorio, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale e intende la loro crescita armoniosa come un processo che valorizza la persona, rendendola protagonista del presente e del futuro della propria vita e della comunità regionale.

3. La Regione riconosce e valorizza il ruolo e la partecipazione attiva di bambini, bambine e adolescenti nella costruzione del proprio progetto di vita e nella partecipazione alla comunità, costruendo presupposti alla loro partecipazione nel contesto familiare, sociale, scolastico, comunitario, sanitario, urbanistico.

4. La Regione contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione verso bambini, bambine e adolescenti, sostenendo azioni e interventi che facilitino la piena inclusione sociale nella comunità e che offrano pari opportunità di sviluppo.

5. La Regione persegue l'armonia tra le politiche regionali orientandole a facilitare i percorsi di crescita delle nuove generazioni, i bisogni di autonomia, di socializzazione, di benessere fisico, mentale e sociale al fine di assicurare risposte adeguate in un'ottica di partecipazione, continuità e coerenza.

 

     Art. 2. (Principi ispiratori e obiettivi)

1. In attuazione della Costituzione e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), la Regione riconosce a bambini, bambine e adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita.

2. La Regione riconosce il diritto all'ascolto della persona di età minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che la riguardano, in ottemperanza del loro preminente interesse e nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

3. La Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché bambini, bambine e adolescenti abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale. A tal fine la Regione:

a) valorizza le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli;

b) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica comunitaria;

c) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la coesione e la crescita delle comunità e considera lo scambio che ne deriva un'opportunità e una risorsa per affrontare le sfide del futuro e per la costruzione di un'identità europea;

d) individua nell'educazione alla pace, alla legalità e nel rifiuto della violenza, anche tra pari, una specifica forma di prevenzione e promuove uno stile di convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e dei doveri di solidarietà sociale, anche tramite la promozione del volontariato e del servizio civile;

e) sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione e alla progettazione spaziale e temporale della città;

f) assicura il diritto delle giovani generazioni a essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e a esprimere la propria cultura;

g) assicura il diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la creatività e favorita l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo sport;

h) assicura il diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilità e le risorse individuali, associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani;

i) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedano facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita.

 

     Art. 3. (Definizione delle strategie e programmazione regionale degli interventi)

1. La Giunta regionale definisce le strategie per l'attuazione della presente legge e a tal fine approva il Piano regionale per il benessere di bambini, bambine e adolescenti.

2. Il Piano regionale, di durata triennale, definisce gli interventi, le modalità e le risorse con cui le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale concorrono alla realizzazione delle azioni individuate.

3. Il Piano regionale, in attuazione dei principi e degli obiettivi indicati all'articolo 2, persegue in particolare:

a) l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile;

b) l'integrazione istituzionale con gli enti locali nella funzione di governo, programmazione, regolazione e verifica;

c) il raccordo con le amministrazioni dello Stato, in particolare quelle scolastiche e le università e con il sistema giudiziario;

d) la collaborazione con le parti sociali e l'apporto del terzo settore anche attraverso lo strumento dei Piani di zona, di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

e) la promozione della costituzione e la partecipazione a reti europee e circuiti nazionali e internazionali;

f) la qualificazione dei servizi e degli interventi, anche tramite la formazione degli operatori pubblici e privati;

g) la continuità di programmazione attenta alle esigenze delle varie età dei soggetti in prospettiva evolutiva.

4. Il Piano regionale è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, sulla base delle indicazioni fornite dalle altre Direzioni competenti interessate e dal Garante regionale dei diritti della persona. Il Piano è approvato su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere delle Commissioni consiliari competenti.

5. La Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, in accordo con le altre Direzioni centrali, predispone un programma annuale di attuazione del Piano regionale. Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali.

6. L'Assessore competente in materia di politiche sociali svolge le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal Piano regionale e dal programma annuale di attuazione.

 

     Art. 4. (Osservatorio regionale per le politiche per le nuove generazioni)

1. Al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni, in attuazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), è istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, l'Osservatorio regionale per le politiche per le nuove generazioni, orientato alle politiche per la prima infanzia e l'età scolare e alle politiche per la preadolescenza e l'adolescenza.

2. Ai lavori dell'Osservatorio concorrono gli assessorati, le agenzie e gli istituti regionali che si occupano di infanzia e di adolescenza, il Garante regionale dei diritti della persona, gli enti locali, nonché, previo accordo, le amministrazioni dello Stato e la magistratura minorile.

3. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi su infanzia e adolescenza provenienti da soggetti istituzionali e dal terzo settore;

b) realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate all'infanzia e all'adolescenza;

c) promozione di indagini e ricerche su ambiti o su problematiche specifiche che riguardano la condizione di vita e i diritti delle giovani generazioni;

d) predisposizione di relazioni periodiche sulla condizione dell'infanzia, dell'adolescenza e sull'attuazione dei relativi diritti;

e) produzione di rapporti e pubblicazioni volti alla restituzione dei dati, anche attraverso azioni di comunicazione e divulgazione;

f) formulazione di proposte per il Piano regionale per il benessere di bambini, bambine e adolescenti.

4. All'Osservatorio, quando i lavori sono rivolti a preadolescenti e adolescenti, partecipano tre rappresentanti dei Consigli comunali dei ragazzi e tre rappresentanti delle Consulte comunali dei giovani di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di età inferiore a 18 anni.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

6. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura regionale e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti.

7. I componenti dell'Osservatorio svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso spese ai componenti esterni nella misura prevista per i dipendenti regionali.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di 6.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante prelievo di complessivi 156.000 euro, suddivisi in ragione di 52.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

 

Allegato

(Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.