Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.1 questioni generali |
Data: | 10/10/2017 |
Numero: | 1852 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Reclamo |
Art. 4. Procedura amichevole |
Art. 5. Decisione dell'autorità competente in merito al reclamo |
Art. 6. Risoluzione delle controversie da parte della commissione consultiva |
Art. 7. Nomine da parte dei tribunali competenti o dell'organo di nomina nazionale |
Art. 8. Commissione consultiva |
Art. 9. Elenco delle personalità indipendenti |
Art. 10. Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie |
Art. 11. Norme di funzionamento |
Art. 12. Costi della procedura |
Art. 13. Informazioni, prove e udienze |
Art. 14. Parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie |
Art. 15. Decisione finale |
Art. 16. Interazione con procedimenti e deroghe nazionali |
Art. 17. Disposizioni speciali per privati e imprese più piccole |
Art. 18. Pubblicità |
Art. 19. Ruolo della Commissione e assistenza amministrativa |
Art. 20. Procedura di comitato |
Art. 21. Riesame |
Art. 22. Recepimento |
Art. 23. Entrata in vigore |
Art. 24. Destinatari |
§ 9.1.47 - Direttiva 10 ottobre 2017, n. 1852.
Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea
(G.U.U.E. 14 ottobre 2017, n. L 265)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) Le situazioni in cui diversi Stati membri interpretano o applicano in modo non uniforme le disposizioni degli accordi e delle convenzioni fiscali bilaterali o della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (90/436/CEE) (3) («convenzione sull'arbitrato dell'Unione»), possono creare seri ostacoli fiscali per le imprese che operano a livello transfrontaliero. Essi creano un onere fiscale eccessivo per le imprese e possono provocare distorsioni economiche e inefficienze e avere un impatto negativo sugli investimenti transfrontalieri e la crescita.
(2) Per questo è necessario che nell'Unione esistano meccanismi che garantiscano l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione di tali accordi o convenzioni fiscali bilaterali e della convenzione sull'arbitrato dell'Unione, in particolare di quelle che risultano in doppie imposizioni.
(3) I meccanismi attualmente previsti dagli accordi o convenzioni fiscali bilaterali e dalla convenzione sull'arbitrato dell'Unione non sempre potrebbero consentire l'effettiva risoluzione di tali controversie in maniera tempestiva. L'attività di controllo condotta nel quadro dell'attuazione della convenzione sull'arbitrato dell'Unione ha evidenziato alcune importanti lacune, in particolare per quanto riguarda l'accesso, la durata e l'effettiva conclusione della procedura.
(4) Al fine di creare un contesto fiscale più equo, è necessario potenziare le norme in materia di trasparenza e rafforzare le misure anti-elusione. Allo stesso tempo, nello spirito di un sistema fiscale equo, è necessario assicurare che i meccanismi di risoluzione delle controversie siano completi, efficaci e sostenibili. È inoltre necessario migliorare i meccanismi di risoluzione delle controversie per far fronte al rischio che aumenti il numero di controversie in materia di doppia o multipla imposizione con importi potenzialmente elevati, per il fatto che le amministrazioni fiscali hanno posto in essere pratiche di controllo più regolari e mirate.
(5) È fondamentale introdurre un quadro efficace ed efficiente per la risoluzione delle controversie in materia fiscale che garantisca la certezza del diritto e un ambiente favorevole alle imprese per gli investimenti, al fine di realizzare sistemi fiscali equi ed efficienti all'interno dell'Unione. I meccanismi di risoluzione delle controversie dovrebbero inoltre creare un quadro armonizzato e trasparente per risolvere le controversie e, in tal modo, offrire vantaggi a tutti i contribuenti.
(6) La risoluzione delle controversie dovrebbe applicarsi alla diversa interpretazione e applicazione degli accordi o convenzioni fiscali bilaterali e della convenzione sull'arbitrato dell'Unione — specie alla diversa interpretazione e applicazione che risultano in doppie imposizioni. Ciò dovrebbe essere conseguito attraverso una procedura che preveda, come primo passo, la presentazione del caso alle autorità fiscali degli Stati membri interessati, al fine di risolvere la controversia utilizzando una procedura amichevole. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a ricorrere a forme alternative non vincolanti di risoluzione delle controversie, come ad esempio la mediazione o la conciliazione, durante le fasi finali del periodo coperto dalla procedura amichevole. Se entro un determinato periodo di tempo non viene raggiunto un accordo, il caso dovrebbe essere oggetto di una procedura di risoluzione delle controversie. La scelta del metodo per la risoluzione delle controversie dovrebbe essere flessibile tale da consentire il ricorso a strutture ad hoc o a strutture più permanenti. Le procedure di risoluzione delle controversie potrebbero assumere la forma di una commissione consultiva, composta da rappresentanti delle autorità fiscali interessate e personalità indipendenti, o potrebbero assumere la forma di una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (la quale garantirebbe la flessibilità nella scelta dei metodi per la risoluzione delle controversie). Inoltre, se del caso, gli Stati membri potrebbero scegliere, mediante accordo bilaterale, al fine di risolvere la controversia in modo vincolante, di far ricorso a un'altra procedura di risoluzione delle controversie come la procedura arbitrale con «offerta finale» (altrimenti nota come arbitrato sulla «migliore ultima offerta»). Le autorità fiscali dovrebbero adottare una decisione finale vincolante in riferimento al parere di una commissione consultiva o di una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
(7) Il meccanismo migliorato di risoluzione delle controversie dovrebbe basarsi sui sistemi esistenti nell'Unione, compresa la convenzione sull'arbitrato dell'Unione. Tuttavia, l'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere più ampio rispetto a quello della convenzione sull'arbitrato dell'Unione, che si limita alle controversie in materia di prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni. La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i contribuenti che sono soggetti a imposte sul reddito e sul capitale contemplate dagli accordi o convenzioni fiscali bilaterali e dalla convenzione sull'arbitrato dell'Unione. Nel contempo, i privati, le microimprese e le piccole e medie imprese dovrebbero avere minori oneri amministrativi quando utilizzano la procedura di risoluzione delle controversie. Oltre a quanto precede, è opportuno rafforzare la fase di risoluzione delle controversie. In particolare, è necessario prevedere un limite di tempo per la durata della procedura di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione e stabilire i termini e le condizioni della procedura per i contribuenti.
(8) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al
(9) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa è volta in particolare a garantire il pieno rispetto del diritto a un processo equo e la libertà d'impresa.
(10) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di una procedura efficace ed efficiente per risolvere le controversie nel contesto del corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(11) È opportuno che la Commissione riesamini l'applicazione della presente direttiva dopo un periodo di cinque anni e che gli Stati membri sostengano la Commissione fornendo il contributo necessario a tal fine,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
La presente direttiva stabilisce le norme relative a un meccanismo per risolvere le controversie tra Stati membri che emergono dall'interpretazione e applicazione di accordi e convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione del reddito e, ove applicabile, del capitale. Stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergono tali controversie. Ai fini della presente direttiva, per «questione controversa» si intende la questione che ha dato luogo alla controversia.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «autorità competente», l'autorità di uno Stato membro designata come tale dallo Stato membro interessato;
b) «tribunale competente», l'organo giurisdizionale o altro organo di uno Stato membro designato come tale dallo Stato membro interessato;
c) «doppia imposizione», l'applicazione da parte di due o più Stati membri delle imposte contemplate da un accordo o convenzione di cui all'articolo 1 sullo stesso reddito o capitale imponibile, qualora comporti i) un onere fiscale aggiuntivo, ii) un aumento delle imposte dovute oppure iii) l'annullamento o la riduzione delle perdite che potrebbero essere utilizzati per compensare gli utili imponibili;
d) «soggetto interessato», qualsiasi persona, incluso un privato, residente in uno Stato membro a fini fiscali e la cui imposizione è direttamente interessata in una questione controversa.
2. I termini non definiti nella presente direttiva, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione, hanno il significato loro attribuito in quel momento dal relativo accordo o dalla relativa convenzione di cui all'articolo 1 che si applica alla data di ricevimento della prima notifica dell'azione che ha comportato o comporterà una questione controversa. In assenza di una definizione ai sensi di tale accordo o convenzione, un termine indefinito ha il significato attribuitogli in quel momento dal diritto dello Stato membro interessato ai fini delle imposte cui si applica detto accordo o convenzione, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di tale Stato membro prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi dello stesso Stato membro.
Art. 3. Reclamo
1. I soggetti interessati hanno il diritto di presentare un reclamo relativo a una questione controversa a ciascuna autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessati chiedendone la risoluzione. Il reclamo va presentato entro tre anni dal ricevimento della prima notifica dell'azione che ha comportato o comporterà la questione controversa, indipendentemente dal fatto che i soggetti interessati utilizzino i mezzi di impugnazione previsti dal diritto nazionale di uno degli Stati membri interessati. I soggetti interessati presentano simultaneamente il reclamo con le medesime informazioni a ciascuna autorità competente e indicano nel reclamo gli altri Stati membri interessati. I soggetti interessati garantiscono che ciascuno Stato membro interessato riceva il reclamo in almeno una delle seguenti lingue:
a) una delle lingue ufficiali dello Stato membro in questione, conformemente al diritto nazionale; o
b) qualsiasi altra lingua che lo Stato membro in questione accetti a tal fine.
2. Ciascuna autorità competente accusa ricevuta del reclamo entro due mesi dal suo ricevimento. Entro lo stesso termine ciascuna autorità competente comunica il ricevimento del reclamo anche alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati. Le autorità competenti si informano anche l'un l'altra contestualmente sulla o sulle lingue che intendono utilizzare nelle loro comunicazioni durante le relative procedure.
3. Il reclamo è accettato solo se, come primo passo, i soggetti interessati che lo presentano forniscono alle autorità competenti di ciascuno degli Stati membri interessati le seguenti informazioni:
a) il (i) nome(i), l'(gli) indirizzo(i), il (i) numero(i) di identificazione fiscale e altre informazioni necessarie all'identificazione dei soggetti interessati che hanno presentato il reclamo alle autorità competenti e di qualsiasi altra persona interessata;
b) i periodi d'imposta interessati;
c) informazioni particolareggiate per illustrare i fatti e le circostanze del caso (compresi i dettagli relativi alla struttura dell'operazione e alle relazioni tra i soggetti interessati e le altre parti interessate alle operazioni in questione, nonché i fatti stabiliti in buona fede in un accordo reciprocamente vincolante tra i soggetti interessati e le amministrazioni fiscali) e, più specificamente, la natura e la data delle azioni che hanno dato luogo alla questione controversa (compresi, se del caso, i dettagli dello stesso reddito percepito nell'altro Stato membro e dell'inclusione di tale reddito nel reddito imponibile nell'altro Stato membro, e informazioni particolareggiate delle imposte riscosse o che saranno riscosse relativamente a tale reddito nell'altro Stato membro), nonché i relativi importi nelle valute degli Stati membri interessati, con una copia di eventuali documenti giustificativi;
d) il riferimento alle norme nazionali applicabili e all'accordo o convenzione di cui all'articolo 1; laddove siano applicabili più di un accordo o convenzione, i soggetti interessati che presentano il reclamo specificano quale accordo o convenzione è interpretato in relazione alla pertinente questione controversa. Tale accordo o convenzione rappresenta l'accordo o la convenzione applicabile ai fini della presente direttiva;
e) le seguenti informazioni fornite dai soggetti interessati che hanno presentato il reclamo alle autorità competenti, unitamente a copie degli eventuali documenti giustificativi:
i) una spiegazione del motivo per cui i soggetti interessati ritengano che vi sia una questione controversa;
ii) i dettagli di eventuali cause e ricorsi avviati dai soggetti interessati in merito alle operazioni in questione ed eventuali sentenze degli organi giurisdizionali relative alla questione controversa;
iii) l'impegno da parte dei soggetti interessati a rispondere nel modo più completo e rapido possibile a tutte le richieste appropriate formulate da un'autorità competente e a fornire la documentazione necessaria su richiesta delle autorità competenti;
iv) una copia della decisione finale dell'amministrazione fiscale nella forma di un avviso di accertamento, del verbale di constatazione fiscale o di altro documento equivalente da cui risulti la questione controversa e di una copia di qualsiasi altro documento rilasciato dalle autorità fiscali in merito alla questione controversa, ove pertinente;
v) informazioni relative a eventuali reclami presentate dai soggetti interessati nell'ambito di un'altra procedura amichevole o di un'altra procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e un espresso impegno da parte dei soggetti interessati ad attenersi alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 5, ove applicabile;
f) eventuali informazioni supplementari specifiche richieste dalle autorità competenti che siano ritenute necessarie per procedere all'analisi sostanziale del caso specifico.
4. Le autorità competenti di ciascuno degli Stati membri interessati possono chiedere le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera f), entro tre mesi dal ricevimento del reclamo. Possono presentare ulteriori richieste di informazioni nel corso della procedura amichevole ai sensi dell'articolo 4, qualora le autorità competenti lo ritengano necessario. Si applicano le legislazioni nazionali relative alla protezione delle informazioni e alla protezione dei segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali o delle procedure commerciali.
I soggetti interessati che ricevono una richiesta a norma del paragrafo 3, lettera f), rispondono entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Una copia della risposta è trasmessa contemporaneamente anche alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
5. Le autorità competenti di ciascuno degli Stati membri interessati adottano una decisione in merito all'accettazione o al rigetto del reclamo entro sei mesi dal ricevimento dello stesso o, se posteriore, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera f). Le autorità competenti informano senza indugio i soggetti interessati e le autorità competenti degli altri Stati membri della loro decisione.
Entro sei mesi dal ricevimento di un reclamo o, se posteriore, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera f), un'autorità competente può decidere di risolvere la questione controversa su base unilaterale senza coinvolgere le altre autorità competenti degli Stati membri interessati. In tal caso l'autorità competente in questione ne dà immediata notifica ai soggetti interessati e alle altre autorità competenti degli Stati membri interessati ponendo così termine alle procedure di cui alla presente direttiva.
6. Qualora i soggetti interessati intendano ritirare un reclamo, trasmettono contemporaneamente una notifica scritta del ritiro a tutte le autorità competenti degli Stati membri interessati. Tale notifica pone termine, con effetto immediato, a tutte le procedure di cui alla presente direttiva. Le autorità competenti degli Stati membri che ricevono tale notifica informano senza indugio le altre autorità competenti degli Stati membri interessati della conclusione delle procedure.
Se per qualsiasi motivo una questione controversa cessa di esistere, tutte le procedure di cui alla presente direttiva si concludono con effetto immediato e le autorità competenti degli Stati membri interessati informano senza indugio i soggetti interessati di tale situazione e dei suoi motivi generali.
Art. 4. Procedura amichevole
1. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati accettino un reclamo, si adoperano per risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro due anni a partire dall'ultima notifica di una decisione di uno degli Stati membri in merito all'accettazione del reclamo.
Il termine di due anni di cui al primo comma può essere prorogato fino a un massimo di un anno, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro interessato a tutte le altre autorità competenti degli Stati membri interessati, se l'autorità competente richiedente fornisce una giustificazione scritta.
2. Una volta che le autorità competenti degli Stati membri hanno raggiunto un accordo su come risolvere la questione controversa entro il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessati notifica, senza indugio, l'accordo al soggetto interessato in una decisione vincolante per l'autorità e applicabile dal soggetto interessato, a condizione che quest'ultimo accetti la decisione e rinunci al diritto ad altri mezzi di impugnazione, ove applicabile. Qualora le procedure relative a tali altri mezzi di impugnazione siano già iniziate, la decisione diventa vincolante e applicabile non appena il soggetto interessato abbia dimostrato alle autorità competenti degli Stati membri interessati di aver adottato misure per porre termine a dette procedure. Le prove in tal senso sono fornite entro 60 giorni dalla data in cui la decisione è stata notificata al soggetto interessato. La decisione è quindi attuata immediatamente, a prescindere da eventuali termini previsti dal diritto nazionale degli Stati membri interessati.
3. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiano raggiunto un accordo su come risolvere la questione controversa entro il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessati informa il soggetto interessato indicando i motivi generali del mancato raggiungimento dell'accordo.
Art. 5. Decisione dell'autorità competente in merito al reclamo
1. L'autorità competente di uno Stato membro interessato può decidere di rigettare un reclamo entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 5, se:
a) il reclamo non riporta le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 (comprese le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), che non siano state trasmesse entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4);
b) non vi è alcuna questione controversa; o
c) il reclamo non è stata presentato entro il periodo di tre anni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Nell'informare il soggetto interessato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5, l'autorità competente fornisce i motivi generali del suo rigetto.
2. Qualora un'autorità competente di uno Stato membro interessato non abbia adottato una decisione in merito al reclamo entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 5, il reclamo si considera accolto da tale autorità competente.
3. Il soggetto interessato ha il diritto di presentare ricorso avverso la decisione delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità delle norme nazionali nel caso in cui tutte le autorità competenti degli Stati membri interessati abbiano rigettato il reclamo. Un soggetto interessato che eserciti tale diritto di presentare ricorso non può formulare una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a):
a) finché la decisione è ancora oggetto di ricorso conformemente al diritto dello Stato membro interessato;
b) se la decisione di rigetto può ancora essere ulteriormente impugnata nell'ambito della procedura di ricorso degli Stati membri interessati; o
c) quando una decisione di rigetto è stata confermata nell'ambito della procedura di ricorso di cui alla lettera a), ma non è possibile derogare alla decisione del tribunale competente o altro organo giurisdizionale di uno degli Stati membri interessati.
Qualora sia stato presentato ricorso, la decisione del tribunale competente o altro organo giurisdizionale è considerata ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).
Art. 6. Risoluzione delle controversie da parte della commissione consultiva
1. Su richiesta presentata dal soggetto interessato alle autorità competenti degli Stati membri interessati, dette autorità competenti istituiscono una commissione consultiva («commissione consultiva») a norma dell'articolo 8 se:
a) il reclamo presentato dal soggetto interessato è stato rigettato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, da almeno una, ma non dalla totalità, delle autorità competenti degli Stati membri interessati; o
b) le autorità competenti degli Stati membri interessati avevano accolto il reclamo presentato dal soggetto interessato, ma non erano riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
Il soggetto interessato può formulare una tale richiesta soltanto se, conformemente alla normativa nazionale applicabile avverso la decisione di rigetto di cui all'articolo 5, paragrafo 1: non può essere presentato alcun ricorso; nessun ricorso è pendente; o il soggetto interessato ha formalmente rinunciato a presentare ricorso. La richiesta include una dichiarazione a tal fine.
Il soggetto interessato formula la richiesta per iscritto di istituire una commissione consultiva entro 50 giorni dalla data di ricevimento della notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, o dell'articolo 4, paragrafo 3, o entro 50 giorni dalla data della pronuncia della decisione del tribunale competente o organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, a seconda dei casi. La commissione consultiva è istituita entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta e, una volta istituita, il suo presidente ne informa senza indugio il soggetto interessato.
2. La commissione consultiva istituita nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), adotta una decisione sull'accettazione del reclamo entro sei mesi dalla data della sua istituzione. Essa notifica la propria decisione alle autorità competenti entro 30 giorni dall'adozione della stessa.
Qualora la commissione consultiva abbia confermato che sono stati soddisfatti tutti i requisiti di cui all'articolo 3, su richiesta di una delle autorità competenti è avviata la procedura amichevole di cui all'articolo 4. L'autorità competente interessata comunica detta richiesta alla commissione consultiva, alle altre autorità competenti interessate e al soggetto interessato. Il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, decorre dalla data della notifica della decisione adottata dalla commissione consultiva sull'accettazione del reclamo.
Se nessuna delle autorità competenti ha chiesto l'avvio della procedura amichevole entro 60 giorni dalla data della notifica della decisione della commissione consultiva, quest'ultima fornisce un parere su come risolvere la questione controversa conformemente all'articolo 14, paragrafo 1. In tal caso, ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, la commissione consultiva si considera istituita alla data in cui è scaduto detto termine di 60 giorni.
3. Nel caso di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo, la commissione consultiva esprime un parere su come risolvere la questione controversa a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.
Art. 7. Nomine da parte dei tribunali competenti o dell'organo di nomina nazionale
1. Se una commissione consultiva non è istituita entro il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che il soggetto interessato possa chiedere a un tribunale competente o a qualsiasi altro organo o persona designati nel diritto nazionale per l'espletamento di tale funzione (organo di nomina nazionale) di istituire la commissione consultiva.
Se l'autorità competente di uno Stato membro non ha nominato almeno una personalità indipendente e un sostituto, il soggetto interessato può chiedere al tribunale competente o all'organo di nomina nazionale in detto Stato membro di nominare una personalità indipendente e un sostituto dall'elenco di cui all'articolo 9.
Se le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati hanno omesso di farlo, il soggetto interessato può chiedere ai tribunali competenti o all'organo di nomina nazionale di ciascuno Stato membro di nominare le due personalità indipendenti dall'elenco di cui all'articolo 9. Tali personalità indipendenti nominano il presidente mediante sorteggio dall'elenco di personalità indipendenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3.
I soggetti interessati presentano la propria richiesta di nomina delle personalità indipendenti e dei loro sostituti a ciascuno dei rispettivi Stati di residenza, se è coinvolto nella procedura più di un soggetto interessato, o agli Stati membri le cui autorità competenti hanno omesso di nominare almeno una personalità indipendente e un sostituto, se è coinvolto un solo soggetto interessato.
2. La nomina di personalità indipendenti e dei loro sostituti a norma del paragrafo 1 del presente articolo è comunicata a un tribunale competente di uno Stato membro o a un organo di nomina nazionale solo dopo la fine del periodo di 120 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ed entro 30 giorni dalla fine di tale periodo.
3. Il tribunale competente o l'organo di nomina nazionale adotta una decisione a norma del paragrafo 1 e la notifica al richiedente. La procedura applicata dal tribunale competente per nominare le personalità indipendenti, quando gli Stati membri hanno omesso di farlo, è uguale alla procedura ai sensi delle disposizioni nazionali in materia di arbitrato civile e commerciale che si applica quando i tribunali o gli organi di nomina nazionali nominano gli arbitri poiché le parti non sono riuscite a trovare un accordo al riguardo. Il tribunale competente o l'organo di nomina nazionale dello Stato membro informa l'autorità competente dello Stato membro in questione, che a sua volta informa senza indugio l'autorità competente degli altri Stati membri interessati. L'autorità competente dello Stato membro che ha inizialmente omesso di nominare la personalità indipendente e il suo sostituto può presentare ricorso avverso la decisione del tribunale o dell'organo di nomina nazionale nello Stato membro in questione, purché l'autorità competente sia autorizzata a farlo conformemente al diritto nazionale. In caso di rigetto, il richiedente può presentare ricorso avverso la decisione del tribunale conformemente alle norme procedurali nazionali.
Art. 8. Commissione consultiva
1. La commissione consultiva di cui all'articolo 6 è così composta:
a) un presidente;
b) un rappresentante di ciascuna autorità competente interessata. Previo accordo delle autorità competenti, il numero di tali rappresentanti può essere aumentato a due per ciascuna autorità competente;
c) una personalità indipendente nominata da ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati dall'elenco di cui all'articolo 9. Previo accordo delle autorità competenti, il numero di tali personalità nominate può essere aumentato a due per ciascuna autorità competente.
2. Le regole per la nomina delle personalità indipendenti sono concordate tra le autorità competenti degli Stati membri interessati. Per ciascuna delle personalità indipendenti nominate è nominato un sostituto, conformemente alle regole per la nomina delle personalità indipendenti, per i casi in cui le personalità indipendenti non possano esercitare le proprie funzioni.
3. Se le regole per la nomina delle personalità indipendenti non sono state concordate conformemente al paragrafo 2, tali persone sono nominate mediante sorteggio.
4. Tranne quando le personalità indipendenti sono state nominate dal tribunale competente o dall'organo di nomina nazionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, l'autorità competente di uno degli Stati membri interessati può opporsi alla nomina di una particolare personalità indipendente per qualsiasi ragione preventivamente concordata tra le autorità competenti interessate o per una delle seguenti ragioni:
a) detta personalità appartiene a una delle amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni o si è trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso dei tre anni precedenti;
b) in qualsiasi momento nel corso degli ultimi 5 anni precedenti la data della sua nomina, detta personalità detiene o ha detenuto una sostanziale partecipazione o il diritto di voto oppure è o è stata dipendente o consulente di un interessato;
c) detta personalità non offre sufficienti garanzie di obiettività per la risoluzione della controversia o delle controversie in questione;
d) detta personalità è impiegata presso un'impresa che fornisce consulenza fiscale, o presta altrimenti consulenza fiscale a titolo professionale o si è trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso di un periodo di almeno tre anni prima della sua nomina.
5. L'autorità competente di uno degli Stati membri interessati può chiedere a una personalità nominata a norma dei paragrafi 2 o 3 o al suo sostituto di comunicare qualsiasi interesse, relazione o altra questione che possa incidere sull'indipendenza o imparzialità di tale personalità o che possa ragionevolmente dare adito a un sospetto di parzialità nel procedimento.
Per un periodo di dodici mesi dalla pronuncia della decisione della commissione consultiva, una personalità indipendente che è parte della commissione consultiva non deve trovarsi in una situazione che avrebbe indotto un'autorità competente a opporsi alla sua nomina a norma del presente comma se si fosse trovata in tale situazione al momento della nomina presso la stessa commissione consultiva.
6. I rappresentanti delle autorità competenti e le personalità indipendenti nominate a norma del paragrafo 1 del presente articolo nominano un presidente dall'elenco delle personalità di cui all'articolo 9. Salvo diversamente convenuto dai rappresentanti di ciascuna autorità competente e dalle personalità indipendenti, il presidente è un giudice.
Art. 9. Elenco delle personalità indipendenti
1. L'elenco delle personalità indipendenti si compone di tutte le personalità indipendenti nominate dagli Stati membri. A tal fine, ogni Stato membro nomina almeno tre persone che siano competenti e indipendenti e in grado di operare con imparzialità e integrità.
2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione i nomi delle personalità indipendenti che ha nominato. Ciascuno Stato membro fornisce inoltre alla Commissione informazioni complete e aggiornate sui titoli accademici e professionali di tali persone, le loro competenze, la loro esperienza e i conflitti di interesse che possono avere. Gli Stati membri possono specificare nella notifica quale di tali persone può essere nominata presidente.
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco delle personalità indipendenti.
Ciascuno Stato membro istituisce procedure per rimuovere qualsiasi persona da esso nominata dall'elenco delle personalità indipendenti che cessi di essere indipendente.
Qualora, tenendo conto delle pertinenti disposizioni del presente articolo, uno Stato membro abbia ragionevole motivo di sollevare obiezioni alla permanenza di una personalità indipendente nell'elenco summenzionato per ragioni di mancanza di indipendenza, esso ne informa la Commissione e fornisce prove idonee a sostegno dei propri timori. A sua volta la Commissione informa lo Stato membro che ha nominato tale personalità in merito alle obiezioni e prove a sostegno. Sulla base di tali obiezioni e prove a sostegno, quest'ultimo Stato membro adotta entro sei mesi le misure necessarie a istruire il reclamo e decide se mantenere o rimuovere la personalità dall'elenco. Lo Stato membro ne dà quindi immediata notifica alla Commissione.
Art. 10. Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie
1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare di istituire una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie («commissione per la risoluzione alternativa delle controversie») al posto di una commissione consultiva per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa a norma dell'articolo 14. Le autorità competenti degli Stati membri possono altresì concordare di istituire una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sotto forma di un comitato di natura permanente («comitato permanente»).
2. A eccezione delle regole sull'indipendenza dei propri membri di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può essere diversa dalla commissione consultiva per quanto riguarda la sua composizione e forma.
Una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può applicare, se del caso, procedure o tecniche di risoluzione delle controversie per risolvere la questione controversa in modo vincolante. In alternativa al tipo di procedura di risoluzione delle controversie applicato dalla commissione consultiva ai sensi dell'articolo 8, vale a dire la procedura con parere indipendente, qualsiasi altro tipo di procedura di risoluzione delle controversie, compresa la procedura arbitrale con «offerta finale» (altrimenti nota come arbitrato sulla «migliore ultima offerta»), può essere concordato dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del presente articolo e applicato dalla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati decidono le norme di funzionamento conformemente all'articolo 11.
4. Gli articoli 12 e 13 si applicano alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, salvo diversamente concordato nelle norme di funzionamento di cui all'articolo 11.
Art. 11. Norme di funzionamento
1. Gli Stati membri dispongono che, entro il periodo di 120 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, l'autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessati notifica ai soggetti interessati i seguenti aspetti:
a) le norme di funzionamento della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie;
b) la data entro la quale è adottato il parere sulla risoluzione della questione controversa;
c) i riferimenti alle disposizioni giuridiche applicabili nel diritto nazionale degli Stati membri e agli accordi o convenzioni applicabili.
2. Le norme di funzionamento sono concordate tra le autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella controversia.
Le norme di funzionamento includono in particolare:
a) la descrizione e le caratteristiche della questione controversa;
b) il mandato concordato dalle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda le questioni di diritto e di fatto da risolvere;
c) la forma dell'organismo per la risoluzione delle controversie, ovvero commissione consultiva o commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, nonché il tipo di procedura per la risoluzione alternativa delle controversie, se la procedura differisce dalla procedura con «parere indipendente» applicata da una commissione consultiva;
d) il calendario della procedura di risoluzione delle controversie;
e) la composizione della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (compresi il numero e i nomi dei membri, i particolari relativi alle loro competenze e qualifiche e la comunicazione dei loro conflitti di interesse);
f) le regole che disciplinano la partecipazione del soggetto interessato (dei soggetti interessati) e di terzi alla procedura, gli scambi di memorie, informazioni e prove, le spese, il tipo di procedura di risoluzione della controversia da utilizzare e altre pertinenti questioni procedurali od organizzative;
g) gli aspetti logistici relativi ai procedimenti svolti dalla commissione consultiva e alle modalità con cui quest'ultima esprime il suo parere.
Se una commissione consultiva è istituita per esprimere un parere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a), nelle norme di funzionamento sono riportate solo le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, lettere a), d), e) e f).
3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme di funzionamento standard sulla base delle disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo. Tali norme di funzionamento standard si applicano nei casi in cui le norme di funzionamento sono incomplete o non sono notificate ai soggetti interessati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
4. Qualora le autorità competenti non abbiano notificato le norme di funzionamento ai soggetti interessati conformemente ai paragrafi 1 e 2, le personalità indipendenti e il presidente completano le norme di funzionamento in base alle norme standard di cui al paragrafo 3 e le trasmettono ai soggetti interessati entro due settimane dalla data in cui è stata istituita la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Qualora le personalità indipendenti e il presidente non siano d'accordo sulle norme di funzionamento o non le abbiano notificate ai soggetti interessati, questi ultimi possono adire un tribunale competente di uno degli Stati membri interessati al fine di ottenere l'ingiunzione ad attuare le norme di funzionamento.
Art. 12. Costi della procedura
1. Tranne nei casi di cui al paragrafo 2 e salvo che le autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiano concordato diversamente, i seguenti costi sono ripartiti equamente tra gli Stati membri:
a) le spese sostenute dalle personalità indipendenti, che devono essere di importo equivalente alla media dell'importo di norma rimborsato agli alti funzionari degli Stati membri interessati; e
b) i compensi versati alle personalità indipendenti, ove applicabile, che devono essere limitati a 1 000 EUR a persona al giorno per ogni giorno di riunione in cui si riuniscono la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
Le spese sostenute dal soggetto interessato non sono a carico degli Stati membri.
2. Qualora il soggetto interessato abbia presentato:
a) una notifica del ritiro del reclamo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6; o
b) una richiesta ai sensi delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, in seguito a un rigetto deciso a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e la commissione consultiva abbia deciso che le autorità competenti interessate hanno rigettato il reclamo a giusto titolo,
e, previo accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati, tutte le spese di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono a carico del soggetto interessato.
Art. 13. Informazioni, prove e udienze
1. Ai fini della procedura di cui all'articolo 6, i soggetti interessati possono, previo accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati, fornire alla commissione consultiva o alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie le informazioni, le prove o i documenti che possono essere rilevanti ai fini della decisione. I soggetti interessati e le autorità competenti degli Stati membri interessati forniscono le informazioni, le prove o i documenti su richiesta della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, tali autorità competenti possono rifiutare di fornire informazioni alla commissione consultiva nei seguenti casi:
a) per ottenere le informazioni è necessario applicare misure amministrative contrarie al diritto nazionale;
b) le informazioni non possono essere ottenute nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro interessato;
c) le informazioni riguardano segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali o procedure commerciali;
d) la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.
2. I soggetti interessati possono, dietro loro richiesta e previo accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati, comparire o essere rappresentati dinanzi a una commissione consultiva o alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. I soggetti interessati compaiono o sono rappresentati dinanzi alla commissione consultiva o alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie dietro richiesta di queste ultime.
3. Le personalità indipendenti o qualsiasi altro membro sono soggetti agli obblighi del segreto professionale conformemente al diritto nazionale di ciascuno degli Stati membri interessati in relazione alle informazioni che ricevono in qualità di membri da una commissione consultiva o dalla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. I soggetti interessati e, se del caso, i loro rappresentanti si impegnano a trattare con riservatezza le informazioni (compresi i documenti) che ricevono durante tali procedimenti. I soggetti interessati e i loro rappresentanti presentano una dichiarazione in tal senso alle autorità competenti degli Stati membri interessati, se così richiesto nel corso dei procedimenti. Gli Stati membri adottano le sanzioni opportune per le violazioni degli obblighi di riservatezza.
Art. 14. Parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie
1. Entro sei mesi dalla data in cui è stata istituita, una commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie esprime il proprio parere alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Qualora la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie ritenga che la formulazione di un parere sulla questione controversa richieda più di sei mesi, tale periodo può essere prorogato di tre mesi. La commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie informa le autorità competenti degli Stati membri interessati e i soggetti interessati di tali eventuali proroghe.
2. La commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie fonda il proprio parere sulle disposizioni del relativo accordo o convenzione di cui all'articolo 1, nonché sulle eventuali norme nazionali applicabili.
3. La commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie adotta il parere a maggioranza semplice dei propri membri. Se non può essere raggiunta una maggioranza, il voto del presidente determina il parere definitivo. Il presidente comunica alle autorità competenti il parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
Art. 15. Decisione finale
1. Le autorità competenti interessate danno il loro accordo su come risolvere la questione controversa entro sei mesi dalla notifica del parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
2. Le autorità competenti possono adottare una decisione che si discosta dal parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, se non raggiungono un accordo su come risolvere la questione controversa, esse sono vincolate da tale parere.
3. Ciascuno Stato membro provvede affinché la sua autorità competente notifichi senza indugio al soggetto interessato la decisione finale sulla risoluzione della questione controversa. In mancanza di tale notifica entro 30 giorni della decisione che è stata adottata, il soggetto interessato può presentare ricorso nel suo Stato membro di residenza conformemente alle norme nazionali applicabili al fine di ottenere la decisione finale.
4. La decisione finale è vincolante per gli Stati membri interessati e non costituisce un precedente. La decisione finale è attuata a condizione che i soggetti interessati accettino la decisione finale e rinuncino al diritto ai mezzi di impugnazione interni entro 60 giorni dalla data della notifica della decisione finale, ove applicabile.
Tranne nei casi in cui il tribunale competente o altro organo giudiziario di uno Stato membro interessato decida, conformemente alle norme nazionali applicabili sui mezzi di impugnazione e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 8, che vi è stata mancanza di indipendenza, la decisione finale è attuata a norma del diritto nazionale degli Stati membri interessati che, a seguito della stessa, modificano la loro imposizione, a prescindere da eventuali termini previsti dal diritto nazionale. Qualora la decisione finale non sia stata attuata, il soggetto interessato può chiedere al tribunale competente dello Stato membro che non ha provveduto all'attuazione della decisione finale affinché ne imponga l'attuazione.
Art. 16. Interazione con procedimenti e deroghe nazionali
1. Il fatto che l'azione di uno Stato membro che ha dato luogo alla questione controversa sia diventata definitiva conformemente al diritto nazionale non impedisce ai soggetti interessati di ricorrere alle procedure previste nella presente direttiva.
2. La presentazione della questione controversa nell'ambito della procedura amichevole o della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4 e 6 non impedisce a uno Stato membro di avviare o di continuare procedimenti giudiziari o procedimenti per sanzioni amministrative e penali in relazione alle stesse questioni.
3. I soggetti interessati possono avvalersi dei mezzi di impugnazione esperibili previsti dal diritto nazionale degli Stati membri interessati. Tuttavia, qualora il soggetto interessato abbia avviato procedimenti volti a esperire tali mezzi di impugnazione, i termini di cui, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 4, paragrafo 1, iniziano a decorrere dalla data in cui una sentenza emessa nell'ambito dei procedimenti sia divenuta definitiva o dalla data in cui i procedimenti siano stati altrimenti conclusi in via definitiva, o qualora i procedimenti siano stati sospesi.
4. Qualora una decisione su una questione controversa sia stata pronunciata dal tribunale competente o altro organo giurisdizionale di uno Stato membro e il diritto nazionale dello Stato membro in questione non gli consenta di derogare alla decisione detto Stato membro può prevedere quanto segue:
a) prima che le autorità competenti degli Stati membri interessati raggiungano un accordo secondo la procedura amichevole di cui all'articolo 4 sulla questione controversa, l'autorità competente dello Stato membro in questione deve notificare alle altre autorità competenti degli Stati membri interessati la decisione del tribunale competente o altro organo giurisdizionale e deve essere posto termine alla procedura suddetta a decorrere dalla data di tale notifica;
b) prima che il soggetto interessato abbia presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, non si applicano se la questione controversa è rimasta irrisolta nel corso dell'intera procedura amichevole di cui all'articolo 4, nel qual caso l'autorità competente dello Stato membro in questione deve informare le altre autorità competenti degli Stati membri interessati in merito agli effetti della decisione del tribunale competente o altro organo giurisdizionale;
c) deve essere posto termine alla procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 6 se la decisione del tribunale competente o altro organo giurisdizionale è stata pronunciata in un qualsiasi momento dopo che un soggetto interessato ha presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, ma prima che la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie abbia espresso il suo parere alle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi dell'articolo 14, nel qual caso l'autorità competente dello Stato membro interessato in questione deve informare le altre autorità competenti degli Stati membri interessati e la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie in merito agli effetti della decisione del tribunale competente o altro organo giurisdizionale.
5. La presentazione di un reclamo a norma dell'articolo 3 pone fine a qualsiasi altro procedimento in corso nell'ambito della procedura amichevole o procedura di risoluzione delle controversie in virtù di un accordo o convenzione interpretati o applicati in relazione alla medesima questione controversa. È posto fine a tale altro procedimento in corso in relazione alla medesima questione controversa a decorrere dalla data del primo ricevimento del reclamo da parte di una delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
6. In deroga all'articolo 6, uno Stato membro interessato può rifiutare l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie a norma dello stesso articolo nei casi in cui siano state irrogate sanzioni nello Stato membro in questione in relazione al reddito o al capitale rettificato per frode fiscale, dolo e grave negligenza. Qualora siano stati avviati procedimenti giudiziari o amministrativi che potrebbero dar luogo a tali sanzioni e detti procedimenti si svolgano simultaneamente a uno dei procedimenti di cui alla presente direttiva, un'autorità competente può sospendere i procedimenti a norma della presente direttiva a decorrere dalla data di accoglimento del reclamo fino alla data dell'esito finale dei procedimenti in questione.
7. Uno Stato membro può rifiutare, caso per caso, l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 6 se una questione controversa non comporta doppie imposizioni. In tal caso, l'autorità competente di detto Stato membro informa senza indugio il soggetto interessato e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
Art. 17. Disposizioni speciali per privati e imprese più piccole
Nel caso in cui il soggetto interessato:
a) sia una persona fisica; o
b) non sia una grande impresa e non faccia parte di un grande gruppo (ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)),
il soggetto interessato può presentare i reclami, le risposte a una richiesta di informazioni supplementari, i ritiri e le richieste di cui, rispettivamente, agli articoli 3, paragrafi 1, 4 e 6, e 6, paragrafo 1 («comunicazioni»), in deroga a tali disposizioni, esclusivamente all'autorità competente dello Stato membro in cui il soggetti interessato risiede. Entro due mesi dal ricevimento di tali comunicazioni l'autorità competente di tale Stato membro ne dà simultanea notifica alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri interessati. Una volta effettuata tale notifica, si ritiene che il soggetto interessato abbia presentato la comunicazione a tutti gli Stati membri interessati dalla data della notifica.
Nel caso di informazioni supplementari ricevute a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, l'autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni supplementari ne trasmette una copia contemporaneamente alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri interessati. Una volta trasmesse, si ritiene che tali informazioni supplementari siano state ricevute da tutti gli Stati membri interessati alla data di tale ricevimento delle informazioni.
Art. 18. Pubblicità
1. Le commissioni consultive e le commissioni per la risoluzione alternativa delle controversie emettono i propri pareri per iscritto.
2. Le autorità competenti possono convenire di pubblicare integralmente le decisioni finali di cui all'articolo 15, previo consenso di ciascuno dei soggetti interessati.
3. Qualora le autorità competenti interessate o il soggetto interessato non diano il consenso alla pubblicazione integrale della decisione finale, le autorità competenti pubblicano una sintesi della decisione finale. Tale sintesi contiene una descrizione del problema e l'oggetto, la data, i periodi d'imposta in questione, la base giuridica, il settore industriale e una breve descrizione del risultato finale. È inclusa inoltre una descrizione del metodo arbitrale utilizzato.
Le autorità competenti trasmettono al soggetto interessato le informazioni da pubblicare a norma del primo comma prima della pubblicazione. Entro 60 giorni dal ricevimento delle informazioni, il soggetto interessato può chiedere alle autorità competenti di non pubblicare informazioni relative a qualsiasi segreto commerciale, aziendale, industriale o professionale o procedura commerciale oppure contrarie all'ordine pubblico.
4. La Commissione predispone moduli standard per la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
5. Le autorità competenti notificano senza indugio alla Commissione le informazioni da pubblicare a norma del paragrafo 3.
Art. 19. Ruolo della Commissione e assistenza amministrativa
1. La Commissione tiene aggiornato l'elenco delle autorità competenti e l'elenco delle personalità indipendenti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e li mette a disposizione online. Nell'elenco figurano solo i nomi di tali persone.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure che hanno adottato al fine di sanzionare qualsiasi violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 13. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
3. La Commissione tiene un registro centrale in cui le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3, sono archiviate e rese disponibili online.
Art. 20. Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la risoluzione delle controversie. Esso è un comitato ai sensi del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del
Art. 21. Riesame
Entro il 30 giugno 2024 la Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva e presenta una relazione al Consiglio. Tale relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
Art. 22. Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 23. Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a qualsiasi reclamo presentato a decorrere dal 1 luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il capitale percepito in un esercizio fiscale che ha inizio il 1 gennaio 2018 o in data successiva. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono tuttavia convenire di applicare la presente direttiva in relazione a un reclamo presentato prima di tale data o di esercizi fiscali precedenti.
Art. 24. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
(1) Parere del 6 luglio 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 22 febbraio 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10.
(4)
(5) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della