Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 cave e torbiere |
Data: | 28/07/2017 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54. |
Art. 2. Modifiche alle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività estrattive. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 3.4.7 - L.R. 28 luglio 2017, n. 22.
Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54.
(B.U. 31 luglio 2017, n. 61)
Art. 1. Modifiche alla
1. La
a) al comma 1, dell'articolo 2, le parole "previo parere della Commissione consultiva regionale di cui all'art. 3 della presente legge", sono sostituite con le seguenti "previo parere delle Commissioni Consiliari competenti."
b) dopo il comma 1, dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il PRAE ha efficacia e validità per dieci anni ed è aggiornato dopo cinque anni con delibera di Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali e dei criteri informatori del piano medesimo, sentita la Commissione consiliare competente per materia. In sede di prima attuazione il PRAE è aggiornato entro il 31 dicembre 2017.";
c) al comma 3, dell'articolo 2, le parole da "Con la stessa procedura" fino a "eventuale modificazione", sono soppresse;
d) l'articolo 3 è abrogato;
e) al comma 7, dell'articolo 6, le parole da "il cui schema" fino a "presente legge" sono soppresse;
f) al comma 1, dell'articolo 12, le parole: ", sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 3" sono soppresse;
g) al comma 2, dell'articolo 15, le parole: "nonché della Commissione consultiva di cui al precedente art. 3," sono soppresse;
h) al comma 4, dell'articolo 16, le parole: "sentita la Commissione di cui al precedente art. 3" sono soppresse;
i) al comma 2, dell'articolo 23, le parole da "indicate" fino a "della presente legge" sono soppresse;
l) al comma 1, dell'articolo 37, le parole: "sentita la Commissione tecnico-consultiva, " sono soppresse.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il PRAE è aggiornato e modificato con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia.
Art. 2. Modifiche alle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività estrattive.
1. Le norme di attuazione del Piano Regionale delle Attività estrattive (P.R.A.E. 2006) sono così modificate:
a) il comma 1, dell'articolo 5 è così sostituito:
"1. Il PRAE ha efficacia e validità per dieci anni ed è aggiornato dopo cinque anni con delibera di Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali e dei criteri informatori del piano medesimo.
1-bis. Le Norme tecniche del PRAE stabiliscono i criteri per individuare gli ambiti territoriali di saturazione estrattiva, anche in ampliamento delle aree ZAC del vigente PRAE, ove é vietato, in ragione delle pregresse attività di coltivazione, il rilascio di autorizzazioni o concessioni per future attività di cava. I predetti criteri tengono prioritariamente conto del numero, contiguità e dimensioni di esistenti siti che incidono nei medesimi ambiti territoriali. Detti ambiti sono perimetrati negli allegati cartografici al PRAE riportanti le zonizzazioni di Piano.
1-ter. Il PRAE prevede un programma straordinario di riqualificazione dei siti dismessi e non interessati da programmi di ricomposizione ambientale, con priorità per quelli ricadenti negli ambiti di saturazione estrattiva. L'inserimento dei siti nel programma straordinario comporta la pubblica utilità degli interventi e la loro attuazione mediante Accordi di programma fra la Regione e gli enti locali interessati. Tali Accordi individuano i soggetti attuatori degli interventi che possono assumere le funzioni di autorità espropriante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del
1-quater. Per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ove l'area ne sia sprovvista, si può procedere ai sensi dell'articolo 10 del
b) all'articolo 10:
1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'autorizzazione deve approvare un volume di scavo coerente con il tempo massimo stabilito in sede di rilascio, ";
2) al comma 9 le parole "del dirigente del competente Settore regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della Conferenza di servizi di cui all'articolo 17"; le parole "5 anni" sono sostituite dalle seguenti "8 anni"; dopo la parola "crisi" sono aggiunte le seguenti: "per una durata massima di 5 anni per la dismissione delle cave nelle Z.A.C.,"; dopo le parole: "nelle A.P.A." sono aggiunte le seguenti: "nelle Aree suscettibili di nuove estrazioni"; dopo le parole: "ed A.P.A." sono aggiunte le seguenti: "per le cave ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e riserva, ";
3) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: "Per le cave ricomprese nelle aree di crisi e nelle Z.A.C. e per le cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A., nelle aree suscettibili di nuova estrazione e non ricomprese nelle aree suscettibili di nuova estrazione e riserva ed A.P.A., l'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza prevista, deve essere in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, deve essere opportunamente motivata e dimostrata e può essere rilasciata dal dirigente competente a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto su cui sono stati espressi i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale";
4) al comma 10 le parole: "e non può essere prorogata, né rinnovata" sono soppresse;
c) alla fine del comma 20, dell'articolo 25 sono aggiunte le seguenti parole: "prorogabile di ulteriori 3 anni. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza prevista, deve essere in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, deve essere opportunamente dimostrata e può essere rilasciata dal dirigente competente a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto su cui sono stati espressi i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale."
d) al comma 3, dell'articolo 27:
1) le parole "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "8 anni";
2) dopo le parole "nuova autorizzazione" sono aggiunte le seguenti: "in relazione alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, valutati nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 17.";
3) le parole "per non più di 3 anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo pari a quello massimo consentito di 8 anni";
4) le parole "alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, valutati dal dirigente medesimo" sono sostituite dalle seguenti "a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva." [1];
e) all'articolo 28:
1) al comma l le parole "entro il termine di scadenza dell'autorizzazione e, comunque, entro il termine massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del P.R.A.E". sono sostituite dalle seguenti: "in un tempo massimo di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione."; le parole "al fine di conseguire una più graduale dismissione" sono soppresse; le parole "anni 3" sono sostituite dalle seguenti: "anni 5"; le parole "previa sua valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva.";
2) al comma 10 le parole ", da tale data" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di rilascio dell'autorizzazione";
f) al comma 3, dell'articolo 30 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'autorizzazione può essere prorogata per un periodo non superiore ai 3 anni da parte del competente dirigente regionale, in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva.";
g) alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 31, le parole "con divieto di proroga" sono soppresse e in fine è aggiunto il seguente periodo "Può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva.";
h) all'articolo 89:
1) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10-bis. Per consentire il prosieguo dell'attività estrattiva, con il mantenimento di connessi livelli occupazionali, nelle aree interessate al Policlinico di Caserta, il competente ufficio regionale, previa Conferenza di servizi, può autorizzare il prosieguo delle attività già autorizzate, comunque non oltre la data del 30 giugno 2019.
10-ter. L'autorizzazione è subordinata all'approvazione di un progetto di aggiornamento del piano di ricomposizione ambientale per il periodo richiesto, comunque non superiore a quello stabilito dal comma 10-bis, contenente, tra l'altro:
a) l'ampliamento delle misure di contenimento degli effetti ambientali connessi all'attività estrattiva, con particolare riferimento alla tutela della qualità dell'aria;
b) il potenziamento, a carico del soggetto autorizzato, delle centraline e/o impianti di rilevamento degli effetti ambientali dell'attività estrattiva;
c) la rigorosa limitazione dei quantitativi di materiale ad estrarsi nei limiti di quanto già precedentemente autorizzato;
d) l'adeguamento d'idonee garanzie finanziarie riguardanti il corretto adempimento di tutti gli obblighi sanciti nel titolo autorizzatorio.
10-quater. L'autorizzazione, il cui rilascio è subordinato al parere favorevole dell'Arpac ed alla preventiva acquisizione di ogni altro atto presupposto in conformità alle vigenti norme ambientali, contiene clausole di decadenza automatica ove l'ufficio competente accerti:
a) l'intervenuta apertura del Policlinico in data antecedente al termine del 30 giugno 2019;
b) la mancata attuazione, in tutto e/o in parte, della azioni di mitigazione ambientale contenute nel progetto di aggiornamento del piano di ricomposizione ambientale;
c) il mancato rispetto del cronoprogramma delle azioni previste nel progetto di aggiornamento del piano di ricomposizione ambientale.
10-quinquies. La Regione promuove apposite misure per favorire la ricollocazione o riconversione professionale di lavoratori già impegnati nelle attività estrattive.";
2) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
"14-bis. Al fine della riduzione del consumo di suolo non è richiesta variante urbanistica per l'ubicazione, presso i siti estrattivi, d'impianti di trasformazione di inerti provenienti prevalentemente dall'attività estrattiva presso lo stesso sito.
14-ter. Al fine di ridurre il consumo di suolo e mitigare gli effetti ambientali è consentita la delocalizzazione di volumetrie assentite in siti non attivati per fatti non imputabili al soggetto titolare dell'autorizzazione, presso siti già in attività, fermo restando la complessiva volumetria assentita. La delocalizzazione può essere autorizzata in aree dello stesso Comune o di Comuni limitrofi sempreché non sia previsto uno specifico divieto nello strumento urbanistico vigente.";
3) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
"15-bis. Al fine di contenere gli effetti dell'attività sul territorio, le istanze di proroga e/o eventuale rinnovo dovranno essere obbligatoriamente corredate da un piano di potenziamento delle mitigazioni degli effetti ambientali dell'attività e da un puntuale monitoraggio. L'approvazione di detto piano dagli uffici competenti, sentita l'ARPAC, è presupposto per l'accoglimento dell'istanza. La durata complessiva dell'autorizzazione resta fissata nel massimo di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, comprensivo del periodo di attività decorse alla data dell'istanza del rinnovo fatto salvo quanto previsto dall'art. 10-bis."
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] Punto così sostituito con Errata-Corrige pubblicato nel B.U. 7 agosto 2017, n. 62.