§ 5.4.53 - L.R. 30 novembre 2017, n. 31.
Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione, beni ed attività culturali
Data:30/11/2017
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto
Art. 2.  Attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale
Art. 3.  Accordi, intese e altre forme di collaborazione
Art. 4.  Programmazione regionale
Art. 5.  Censimento regionale
Art. 6.  Consulta regionale per l’archeologia industriale
Art. 7.  Attività della Consulta
Art. 8.  Individuazione della struttura di coordinamento e supporto amministrativo
Art. 9.  Contributi regionali
Art. 10.  Relazione consuntiva
Art. 11.  Norme finali
Art. 12.  Clausola valutativa
Art. 13.  Norma finanziaria
Art. 14.  Pubblicazione


§ 5.4.53 - L.R. 30 novembre 2017, n. 31.

Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale

(B.U. 30 novembre 2017, n. 47)

 

Art. 1. Finalità e oggetto

1. La Regione Basilicata, nel rispetto dell’articolo 9, comma 3 dello Statuto regionale e dell’articolo 9, comma 2 della Costituzione, del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), promuove la valorizzazione e la fruizione del patrimonio di archeologia industriale presente sul proprio territorio, riconoscendone il valore che esso riveste per la cultura e per lo sviluppo economico regionale.

2. Ai fini della presente legge, per patrimonio di archeologia industriale si intende il complesso dei beni immateriali e materiali non più utilizzati per il processo produttivo, che costituiscono testimonianza storica del lavoro e della cultura industriale presenti sul territorio regionale, quali: i complessi industriali, le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza, le macchine e le attrezzature, i prodotti originali dei processi industriali, gli archivi, le raccolte librarie e documentarie, ivi comprese quelle relative a disegni, fotografie e filmati, le collezioni e le serie di oggetti riguardanti l’industria, nonché i siti estrattivi dismessi.

3. Ai fini della presente legge, per turismo industriale si intende l’insieme di attività volte alla conoscenza e alla scoperta dei luoghi, dei manufatti, delle strutture, dei processi e delle persone che identificano lo stile di vita e di produzione di uno specifico territorio. Con tale termine si intendono altresì le azioni che hanno lo scopo di promuovere iniziative per la visita delle Regioni che accolgono impianti di produzione, musei ed archivi aziendali, villaggi e città operaie, distretti aziendali.

4. Gli interventi previsti dalla presente legge riguardano altresì i beni immobili e mobili di cui all’art. 10, comma 3, lettera d) e comma 4, lettera h), del D. Lgs. n. 42/2004, nonché altri beni assoggettati alla disciplina di cui al medesimo decreto che costituiscono testimonianza storica dell’industria.

 

     Art. 2. Attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale

1. Le attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale consistono nelle seguenti iniziative:

a) studio, ricognizione, censimento e catalogazione scientifica del patrimonio di archeologia industriale;

b) divulgazione e didattica, anche attraverso l’organizzazione di laboratori, nelle materie oggetto della presente legge;

c) realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici comprendenti i siti di archeologia industriale;

d) realizzazione di sistemi informativi o portali web dedicati all’archeologia industriale;

e) comunicazione e promozione turistico-culturale concernenti il patrimonio di archeologia industriale;

f) eventuale organizzazione in strutture museali delle testimonianze di particolare rilevanza;

g) altri interventi compatibili con le finalità della presente legge.

2. La Regione, nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, promuove accordi, intese e altre forme di collaborazione con Amministrazioni statali, Enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ai fini dell’attivazione di specifici percorsi di turismo industriale.

3. Per la definizione e l’attivazione dei percorsi di cui al comma 2, la Regione adotta e sottopone al Consiglio regionale il Programma triennale di cui all’art. 4.

 

     Art. 3. Accordi, intese e altre forme di collaborazione

1. La Regione, promuove accordi, intese e altre forme di collaborazione con Amministrazioni Statali, Enti locali e altri soggetti pubblici o privati, ai fini della ricognizione, censimento, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.

2. La Regione, promuove forme di collaborazione interregionale e internazionale per lo studio, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3. Per l’attuazione delle attività di cui al comma 2, la Regione Basilicata provvede nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 4. Programmazione regionale

1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alla presente legge e considerato gli accordi, le intese e le altre forme di collaborazioni di cui all’art. 3, adotta, previo parere obbligatorio e non vincolante della Consulta regionale per l’archeologia industriale di cui all’art. 6, un Programma triennale per la ricognizione, il censimento e la valorizzazione dell’archeologia industriale e lo sottopone al Consiglio Regionale per l’approvazione.

2. Il Consiglio regionale è tenuto ad esprimersi entro 30 giorni dalla trasmissione da parte della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, un Piano annuale riguardante le specifiche azioni da porre in essere nell’anno di riferimento, nell’ambito di quanto disposto dal Programma triennale.

 

     Art. 5. Censimento regionale

1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alla presente legge, attraverso la struttura amministrativa prevista dall’art. 8, provvede annualmente ad aggiornare la mappatura dei beni materiali ed immateriali presenti sul territorio regionale non più utilizzabili per il processo produttivo previsto all’art. 1.

2. Per l’attuazione delle attività di cui al comma 1, la Regione Basilicata si avvale di forme di collaborazione stabilite ai sensi dell’ articolo 3 della presente legge.

3. In attesa della stipula o definizione degli accordi, intese o altre forme di collaborazione di cui all’art. 3, al fine di operare una prima ricognizione del patrimonio di archeologia industriale di cui all’art. 1, la Giunta regionale, attraverso la struttura amministrativa di cui all’art. 8, provvede a chiedere agli Enti locali dati e informazioni sui beni del patrimonio di archeologia industriale presenti sui rispettivi territori, secondo le modalità ed i tempi definiti con delibera di Giunta regionale, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, riferisce al Consiglio regionale sui dati e sulle informazioni raccolte.

 

     Art. 6. Consulta regionale per l’archeologia industriale

1. E’ istituita presso l'Ufficio regionale competente in materia di patrimonio culturale, la Consulta Regionale per l’archeologia industriale, di seguito denominata Consulta [1].

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Dura in carica 5 anni ed è composta da:

a) il Dirigente dell'ufficio competente o suo delegato [2];

b) il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione Basilicata o suo delegato;

c) [il Dirigente dell’Ufficio “Sistemi culturali e turistici-Cooperazione internazionale” o suo delegato] [3];

d) il Dirigente dell’Ufficio “Risorse Finanziarie e Bilancio” o suo delegato;

e) 1 rappresentante designato da Unioncamere Basilicata;

f) 1 rappresentante dei Comuni designato dall’ANCI regionale;

g) 1 rappresentante designato da Confindustria Basilicata;

h) 1 rappresentante designato da Confapi Basilicata;

i) 1 rappresentante ciascuno designato da CNA e Confartigianato.

3. La Consulta si dà un Regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.

4. Nessun compenso è dovuto dalla Regione ai componenti della Consulta o a coloro che sono chiamati a partecipare alle sedute della stessa.

5. Le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della Consulta, sono svolte da un dipendente in servizio presso la struttura amministrativa di supporto, di cui all’art. 8.

 

     Art. 7. Attività della Consulta

1. La Consulta di cui all’art. 6 svolge le seguenti attività:

a) formula proposte alla Giunta regionale al fine della valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, in particolare, nell’ambito delle attività individuate dall’art. 2;

b) esprime parere obbligatorio e non vincolante sul Programma triennale e sul Piano annuale di cui all’art. 4, entro 20 giorni dalla trasmissione dei rispettivi atti da parte della Giunta regionale;

c) verifica l’attuazione del Programma triennale ed approva una relazione da sottoporre alla Giunta regionale.

 

     Art. 8. Individuazione della struttura di coordinamento e supporto amministrativo

1. L'Ufficio regionale competente svolge funzioni di coordinamento e supporto amministrativo per le attività svolte dalla Regione, ai sensi della presente legge [4].

2. La struttura di cui al comma 1 svolge altresì attività di supporto amministrativo alla Consulta regionale per l’archeologia industriale di cui all’art. 6.

3. Per le attività della struttura amministrativa, la Giunta regionale non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 9. Contributi regionali

1. La Giunta regionale, in coerenza con le attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale stabilite nell’art. 2 della presente legge, eroga contributi nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali e tenuto conto del Piano annuale di cui all’art. 4.

2. Le procedure, i criteri e le modalità dell’erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale con proprio regolamento, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. Relazione consuntiva

1. La Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione al Consiglio regionale sulle attività svolte nell’anno solare precedente, riferite all’attuazione della presente legge.

 

     Art. 11. Norme finali

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il Programma triennale di cui all’art. 4, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e in seguito ogni 3 anni.

2. Il Piano annuale di cui all’art. 4 viene approvato, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 90 giorni dall’approvazione del primo Programma triennale di cui al comma 1.

 

     Art. 12. Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, relaziona al Consiglio regionale:

a) sulle attività attivate ai sensi dell’articolo 2;

b) sugli accordi, intese e altre forme di collaborazione attivati ai sensi dell’art. 3;

c) sui risultati ottenuti nel salvare dal degrado, nel valorizzare e nel rendere fruibile il patrimonio di archeologia industriale presente nella Regione.

 

     Art. 13. Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, in particolare agli articoli 2, 3, 5 e 9, quantificati per l’anno 2017 in euro 40.000,00, per l’anno 2018 in euro 80.000,00 e per l’anno 2019 in euro 80.000,00, si provvede con le risorse appostate a valere sul “Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio” di cui alla Missione 20, Programma 03 del Bilancio pluriennale 2017 – 2019 della Regione Basilicata.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni del Bilancio.

 

     Art. 14. Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 5 aprile 2024, n. 14.

[2] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 5 aprile 2024, n. 14.

[3] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 5 aprile 2024, n. 14.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 5 aprile 2024, n. 14.