§ 3.1.155 - L.R. 14 dicembre 2017, n. 36.
Norme per il rilancio dell’agricoltura ed istituzione della Banca regionale della terra lucana


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:14/12/2017
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità
Art. 2.  Compiti della Regione
Art. 3.  Soggetti destinatari
Art. 4.  Banca regionale della terra lucana
Art. 5.  Individuazione dei terreni abbandonati o incolti o sottoutilizzati
Art. 6.  Utilizzo dei beni inseriti nella Banca della terra lucana
Art. 7.  Norma transitoria
Art. 8.  Clausola valutativa
Art. 9.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 10.  Pubblicazione ed entrata in vigore


§ 3.1.155 - L.R. 14 dicembre 2017, n. 36.

Norme per il rilancio dell’agricoltura ed istituzione della Banca regionale della terra lucana

(B.U. 16 dicembre 2017, n. 50)

 

Art. 1. Principi e finalità

1. La Regione Basilicata, al fine di promuovere il rilancio delle attività agricole e di valorizzare il proprio patrimonio agricolo e le altre superfici agricole del territorio regionale, definisce strumenti ed interventi per favorire, tra l’altro:

a) l’aumento della superficie media aziendale attraverso l’accorpamento delle superfici a vocazione agricola in unità colturali più estese;

b) l'occupazione nel comparto agricolo e forestale con particolare riguardo ai giovani agricoltori;

c) il recupero produttivo dei terreni abbandonati, incolti, inclusi quelli aventi precedentemente diversa destinazione da quella agricola, o insufficientemente coltivati, mediante assegnazione di terreni demaniali regionali;

d) la semplificazione normativa legislativa e regolamentare vigente al fine di rimuovere ostacoli e vincoli che si frappongano al recupero produttivo delle terre a destinazione agricola;

e) la salvaguardia del territorio, il contenimento del degrado ambientale, la salvaguardia del suolo e degli equilibri idrogeologici e l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agricole.

2. La Regione riconosce la ricomposizione e il riordino fondiario quali condizioni indispensabili per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e il ruolo svolto dalle imprese agro-forestali ai fini della salvaguardia del territorio e della preservazione del paesaggio.

3. Per quanto non previsto o specificato nella presente legge si applicano le disposizioni normative nazionali in vigore e in particolare la L. 12 giugno 1962, n. 567 e s.m.i., la L. 11 febbraio 1971, n. 11 e s.m.i., la L. 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i.

4. Ai terrenti abbandonati o incolti, ricadenti nei territori comunali si applica l’articolo 3 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

 

     Art. 2. Compiti della Regione

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, fatte salve le esclusioni previste dall’articolo 7 della L. 4 agosto 1978, n. 440 la Regione, con la presente legge, promuove:

a) gli interventi volti ad agevolare la mobilità fondiaria su iniziativa dei singoli o delle amministrazioni locali, anche sostenendo la costituzione di consorzi agro-forestali sia tra proprietari e conduttori, sia tra soli proprietari, anche ai sensi e per le finalità di cui al Titolo II, Libro III, Sezioni II e III del Codice civile;

b) la messa a coltura di terreni agricoli incolti, nonché di terreni aventi in precedenza altre destinazioni.

2. Nell’attuazione delle azioni di cui al comma 1, lettera b), è riconosciuta priorità alle imprese costituite da giovani che incrementano le proprie dimensioni in termini di unità lavorative o la propria superficie media aziendale attraverso l’accorpamento delle superfici a vocazione agricola in unità colturali più estese e a quelle costituite da giovani che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda, nonché alle aziende agricole in grado di coniugare il recupero e la preservazione delle pratiche agricole tradizionali con lo sviluppo di innovative filiere agro-forestali locali, a quelle biologiche ed a quelle che praticano l’agricoltura sociale.

 

     Art. 3. Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari cui affidare i beni della Banca regionale della terra lucana sono:

a) gli imprenditori, in forma individuale o associata, che svolgono attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, in particolare le imprese costituite da giovani che incrementano le proprie dimensioni in termini di unità lavorative o la propria superficie media aziendale attraverso l’accorpamento delle superfici a vocazione agricola e forestale in unità colturali più estese e quelle costituite da giovani che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda;

b) le imprese costituite ai sensi del Decreto legislativo 24 marzo 2005, n. 155 che operano nei settori di utilità sociale indicati nell’articolo 2, comma 1, limitatamente alla lettera e) del medesimo decreto, che svolgono attività agricola – zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l’inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;

c) le imprese agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all’art. 2135 del codice civile che, in forma singola o associata, integrano, nell’attività agricola, la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali che sono condotte secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica.

 

     Art. 4. Banca regionale della terra lucana

1. Al fine di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole abbandonate, incolte o sottoutilizzate, è istituita, presso il Dipartimento regionale competente, la Banca regionale della terra lucana.

2. La Banca regionale della terra lucana raccoglie, in un sistema informatico, accessibile al pubblico ed aggiornato periodicamente, gli elementi identificativi catastali e le eventuali ulteriori informazioni, concernenti:

a) le particelle i cui proprietari o aventi causa abbiano segnalato alla Regione o al Comune, competente per territorio, la disponibilità a cederne la detenzione o il possesso a terzi, a titolo gratuito o oneroso;

b) le aree demaniali regionali incolte, incluse quelle aventi precedentemente diversa destinazione da quella agricola, o sottoutilizzate che possono essere destinate ad uso agricolo.

3. In un'apposita sezione della Banca regionale della terra lucana sono, altresì, inserite gli elementi identificativi catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le particelle di cui sia stato segnalato lo stato di abbandono. In una apposita sezione della Banca regionale della terra lucana è contenuta anche la valutazione di tecnici di comprovata esperienza relativa all’attitudine agricola dei terreni stessi al fine di implementare produzioni agricole di eccellenza. La Regione, a tal fine, attua protocolli d’intesa con l’Università degli Studi della Basilicata, gli Ordini professionali e i Centri di ricerca che insistono sul territorio regionale, senza oneri gravanti sul bilancio regionale.

4. I Comuni comunicano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio ai fini dell'inserimento nella Banca regionale della terra lucana, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 3 del D.L. n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

5. Al censimento delle aree di cui al comma 2, lettera b), la Regione provvede entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Individuazione dei terreni abbandonati o incolti o sottoutilizzati

1. In base ai principi e criteri della L. 4 agosto 1978, n. 440 "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate", si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli suscettibili di coltivazione che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno due annate agrarie, a esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa;

b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive e arboree, fatte salve le superfici rientranti nella definizione di bosco di cui all’art. 2 della L. n. 227/ 2001.

2. Si considerano terreni sottoutilizzati i terreni le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della stessa zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona.

3. Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione ai fini di cui al comma 2 è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

 

     Art. 6. Utilizzo dei beni inseriti nella Banca della terra lucana

1. La Regione, avvalendosi delle informazioni contenute nella Banca regionale della terra lucana:

a) garantisce il supporto a tutti i soggetti titolari di diritti reali su terreni classificati “agricoli” dai piani urbanistici comunali che intendano cederne la detenzione a terzi per il loro recupero a fini produttivi, riservandosene il possesso;

b) agevola coloro che abbiano interesse ad acquisire la detenzione o il possesso dei terreni classificati “agricoli” o “forestali” dai piani urbanistici comunali in vista del loro prioritario recupero produttivo.

2. La Regione, ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 440/1978, provvede alle assegnazioni per la coltivazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti strumentali regionali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata.

3. I terreni di cui al comma 2 sono assegnati previo espletamento di procedure a evidenza pubblica cui è data adeguata pubblicità, salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 5 della L. n. 440/1978.

4. Gli atti di assegnazione contengono le prescrizioni per la conservazione del patrimonio agricolo e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene viene dato, la durata dell'assegnazione e l'ammontare dell’eventuale canone che deve essere corrisposto dall'assegnatario.

5. Il canone di fitto dei terreni pubblici utilizzati ai sensi della presente legge è attribuito secondo quanto disposto dalle disposizioni recate dalla L. 12 giugno 1962, n. 567 e s.m.i., dalla L. 11 febbraio 1971, n. 11 e s.m.i. e dalla L. 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i..

6. In caso di mancato utilizzo dei terreni in conformità degli atti di assegnazione, la Regione provvede alla revoca immediata dell’assegnazione.

 

     Art. 7. Norma transitoria

1. La Giunta regionale, in fase di revisione intermedia della programmazione comunitaria 2014/2020, adotta misure finalizzate a dare piena attuazione alla presente legge.

 

     Art. 8. Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta una relazione al Consiglio regionale in cui sono descritti i risultati raggiunti e che, in particolare, contiene le seguenti informazioni:

a) l’istituzione della Banca regionale della terra lucana, con particolare riguardo al censimento dei terreni abbandonati o incolti e degli eventuali fabbricati rurali esistenti sui medesimi;

b) i Comuni che hanno comunicato il censimento dei terreni abbandonati o incolti ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 91/2017 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123;

c) l’utilizzo dei terreni censiti nella Banca della terra lucana in relazione alle finalità della presente legge, in particolare in termini di sviluppo della produttività dei terreni prima abbandonati o incolti sia di opportunità imprenditoriali e occupazionali, soprattutto giovanili.

2. La Regione rende pubblici i dati trasmessi unitamente alla relazione di cui al comma 1.

 

     Art. 9. Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

2. La Regione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 10. Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.