§ 1.2.69 - L.R. 21 dicembre 2017, n. 37.
Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti consiglieri regionali della Basilicata. Modifiche alla l.r. 29 ottobre 2002, n. 38 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:21/12/2017
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Riduzione importi per indennità di carica
Art. 2.  Riduzione importi per indennità di funzione
Art. 3.  Modifiche all'articolo 8 della L.R. 38/2002
Art. 4.  Risparmi, rinuncia e trasparenza
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza


§ 1.2.69 - L.R. 21 dicembre 2017, n. 37.

Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti consiglieri regionali della Basilicata. Modifiche alla l.r. 29 ottobre 2002, n. 38 "Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata"

(B.U. 21 dicembre 2017, n. 51)

 

Art. 1. Riduzione importi per indennità di carica

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis. La somma lorda di cui al comma 1 è ridotta del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2018."

 

     Art. 2. Riduzione importi per indennità di funzione

1. All'art. 7 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Le indennità di funzione di cui al comma 1 sono ridotte del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2018."

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 8 della L.R. 38/2002

1. All'articolo 8 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

"3 bis. L'importo di cui al comma 3 è incrementato nella misura del 10% della somma prevista al comma 1."

 

     Art. 4. Risparmi, rinuncia e trasparenza [1]

1. Le somme relative ai risparmi derivanti dall’applicazione del comma 1 bis dell’articolo 2 e del comma 1 bis dell’articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, integrate dalle eventuali rinunce volontarie effettuate dai Consiglieri e comunicate al competente ufficio che ne trattiene i relativi importi, confluiscono in un apposito fondo le cui finalità sono definite dall’Ufficio di Presidenza, sentita la Prima Commissione Consiliare Permanente. L’Ufficio di Presidenza tiene conto delle indicazioni dei cittadini lucani, chiamati a proporre la destinazione delle somme attraverso una procedura partecipativa stabilita con un disciplinare predisposto dall’Ufficio di Presidenza previo parere della Prima Commissione Consiliare Permanente.

2. Nelle more dell’applicazione del comma 1 e comunque per l’anno 2022, le somme relative ai risparmi derivanti dall’applicazione del comma 1 bis dell’articolo 2 e del comma 1 bis dell’articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, integrate dalle eventuali rinunce volontarie effettuate dai Consiglieri e comunicate al competente ufficio che ne trattiene i relativi importi, sono destinate all’ASM per il finanziamento del programma di sorveglianza agli ex esposti all’amianto [2].

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 febbraio 2018, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.