Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.6 calamità pubbliche, protezione civile |
Data: | 30/08/2017 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell'articolo 11 della L.R. 41/2011) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 4.6.32 - L.R. 30 agosto 2017, n. 45.
Disposizioni finanziarie in materia di interventi per l'adeguamento delle infrastrutture e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l'aggregazione sociale. Art. 6, L.R. 41/2011.
(B.U. 8 settembre 2017, n. 90 Speciale)
Art. 1. (Modifica dell'articolo 11 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della
"2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 della presente legge, valutati complessivamente per l'anno 2017 in euro 176.000,00, si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 01.
2-ter. Al fine di adeguare lo stanziamento di bilancio così come previsto dal comma 2-bis il capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 1 è incrementato per l'anno 2017 di euro 176.000,00 cui si fa fronte con la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017:
a) in aumento per euro 176.000,00 del capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 01;
b) in diminuzione per euro 176.000,00 del Titolo 1, Missione 01, Programma 08.".
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).