§ 3.1.156 - L.R. 1 agosto 2017, n. 41.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:01/08/2017
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 12 della L.R. 66/2012)
Art. 2.  (Inserimento dell'articolo 12-bis nella L.R. 66/2012)
Art. 3.  (Sostituzione del comma 4 dell'articolo 24 della L.R. 66/2012)
Art. 4.  (Abrogazione dell'articolo 25 della L.R. 66/2012)
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.156 - L.R. 1 agosto 2017, n. 41.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo).

(B.U. 9 agosto 2017, n. 85 Speciale)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 12 della L.R. 66/2012)

1. L'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Attività promozionali)

1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del competente Servizio della Direzione politiche agricole, degli Enti locali, delle Università ed istituzioni scientifiche, di cui all'articolo 3, delle Associazioni di cui all'articolo 13 promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e informazione, alla formazione e qualificazione tecnico-professionale dei raccoglitori, alla tutela, promozione, valorizzazione e monitoraggio della tartuficoltura.

2. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previo parere favorevole della competente Commissione consiliare, provvede entro il 31 marzo di ogni anno a predisporre il programma annuale di finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 che individua le tipologie, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità di concessione dei contributi; il programma può essere integrato con Programmi operativi, per attivare specifici interventi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede a predisporre il programma annuale di finanziamento di cui al comma 2, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

4. La Giunta regionale può sostenere le potenzialità turistiche, culturali e ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo attraverso l'attivazione di percorsi gastronomici dedicati volti anche alla valorizzazione dei territori legati al tartufo.".

 

     Art. 2. (Inserimento dell'articolo 12-bis nella L.R. 66/2012)

1. Dopo l'articolo 12 della L.R. 66/2012 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis. (Fiera promozionale del tartufo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, è istituita la Fiera promozionale del tartufo.

2. La Giunta regionale, con cadenza annuale, d'intesa con le Associazioni dei tartufai di cui all'articolo 13, stabilisce il programma e le modalità organizzative della Fiera promozionale del tartufo.".

 

     Art. 3. (Sostituzione del comma 4 dell'articolo 24 della L.R. 66/2012)

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della L.R. 66/2012 è sostituito dal seguente:

"4. La Regione Abruzzo, per l'espletamento delle attività connesse alla tutela e valorizzazione dei tartufi di cui alla presente legge e delle attività di cui all'articolo 3, destina una quota pari al 70 per cento delle entrate effettivamente accertate nell'anno precedente a quello di riferimento allocate al capitolo 11623.1 (titolo 1, tipologia 101, categoria 55) ed al capitolo 11623.2 (titolo 1, tipologia 101, categoria 48) del bilancio regionale. Di detta quota una percentuale pari al 60 per cento è riservata alle iniziative predisposte dalle Associazioni dei tartufai, una percentuale pari al 20 per cento è destinata alla "Fiera promozionale del Tartufo" ed una percentuale pari al 20 per cento è riservata alle ulteriori iniziative previste dalla presente legge.".

 

     Art. 4. (Abrogazione dell'articolo 25 della L.R. 66/2012)

1. L'articolo 25 della legge regionale 66/2012 è abrogato.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).