| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri | 
| Data: | 15/05/1954 | 
| Numero: | 266 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti, che siano stati impiegati in servizio d'istituto senza [...] | 
| Art. 2. L'onere di lire 30.600.000 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fronteggiato per lire 25.000.000 con i fondi [...] | 
§ 46.3.43 - Legge 15 maggio 1954, n. 266. [1]
Trattamento economico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945.
(G.U. 12 giugno 1954, n. 133)
Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti, che siano stati impiegati in servizio d'istituto senza soluzione di continuità da data anteriore al 16 settembre 1945, è dovuta la paga nella misura prevista per i pari grado raffermati con anzianità di servizio uguale a quella da essi maturata al 15 settembre 1945.
Nei limiti di quanto disposto dal precedente comma sono convalidati i pagamenti effettuati dal 16 settembre 1945, a titolo di paga, ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti.
L'onere di lire 30.600.000 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fronteggiato per lire 25.000.000 con i fondi stanziati sul capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e per lire 5.600.000 con i fondi stanziati sui capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del