§ 46.3.41 - Legge 18 dicembre 1952, n. 3085.
Soprassoldo per i militari dell'Arma dei carabinieri a cavallo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:18/12/1952
Numero:3085


Sommario
Art. 1.      Il soprassoldo spettante ai militari dell'Arma dei carabinieri a cavallo è stabilito nelle seguenti misure
Art. 2.      Alla spesa di complessive lire 16 milioni annue, derivante dall'applicazione della presente legge, verrà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1952-53 con lo [...]


§ 46.3.41 - Legge 18 dicembre 1952, n. 3085. [1]

Soprassoldo per i militari dell'Arma dei carabinieri a cavallo.

(G.U. 15 gennaio 1953, n. 11)

 

 

     Art. 1.

     Il soprassoldo spettante ai militari dell'Arma dei carabinieri a cavallo è stabilito nelle seguenti misure:

     sottufficiali, appuntati e carabinieri, lire 25 giornaliere;

     allievi carabinieri, lire 15 giornaliere.

 

          Art. 2.

     Alla spesa di complessive lire 16 milioni annue, derivante dall'applicazione della presente legge, verrà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1952-53 con lo stanziamento iscritto nel capitolo 234 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.