§ 46.3.39 - Legge 1 luglio 1952, n. 878. [1]
Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri delle ritenute sulla paga dei militari dell'Arma che siano stati puniti
(G.U. 19 luglio 1952, n. 166)
In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'importo delle ritenute operate, ai sensi dell'art. 87 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, sulla paga dei militari dell'Arma dei carabinieri puniti di camera di punizione semplice e camera di punizione di rigore, è devoluto a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303.