§ 46.3.38 - Legge 29 marzo 1952, n. 337.
Aumento del soprassoldo giornaliero dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per servizi ed incarichi speciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:29/03/1952
Numero:337


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il soprassoldo dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di [...]
Art. 2.      Il soprassoldo dovuto ai sottufficiali e militari di truppa della Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di guardia di sicurezza, di assistenza o [...]
Art. 3.      Al maggior onere annuo di lire 1.240.000, derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi già stanziati sul capitolo 229 [...]


§ 46.3.38 - Legge 29 marzo 1952, n. 337. [1]

Aumento del soprassoldo giornaliero dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per servizi ed incarichi speciali.

(G.U. 24 aprile 1952, n. 97)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il soprassoldo dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di assistenza e per altri speciali incarichi eseguiti per conto dello Stato fuori della loro residenza, di cui all'art. 4, n. 22, del decreto Ministeriale 14 agosto 1925, è elevato a lire 60 giornaliere.

     Il soprassoldo di cui al comma precedente non è cumulabile con la indennità di missione.

 

          Art. 2.

     Il soprassoldo dovuto ai sottufficiali e militari di truppa della Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di guardia di sicurezza, di assistenza o per altri speciali servizi eseguiti per conto di enti non statali o di privati è elevato:

     a) a lire 200 o 300 giornaliere per prestazioni da compiersi nella residenza ordinaria di durata rispettivamente non superiore alle due o tre ore e a lire 400 giornaliere per le stesse prestazioni di durata superiore a tre ore;

     b) a lire 800 giornaliere per prestazioni da compiersi fuori della residenza ordinaria;

     c) a lire 1200 giornaliere per prestazioni da compiersi fuori della residenza ordinaria che richiedano il pernottamento.

     Il soprassoldo giornaliero è a carico degli enti non statali o dei privati richiedenti.

 

          Art. 3.

     Al maggior onere annuo di lire 1.240.000, derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi già stanziati sul capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.