Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 29/03/1952 |
Numero: | 337 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il soprassoldo dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di [...] |
Art. 2. Il soprassoldo dovuto ai sottufficiali e militari di truppa della Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di guardia di sicurezza, di assistenza o [...] |
Art. 3. Al maggior onere annuo di lire 1.240.000, derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi già stanziati sul capitolo 229 [...] |
§ 46.3.38 - Legge 29 marzo 1952, n. 337. [1]
Aumento del soprassoldo giornaliero dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per servizi ed incarichi speciali.
(G.U. 24 aprile 1952, n. 97)
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il soprassoldo dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di assistenza e per altri speciali incarichi eseguiti per conto dello Stato fuori della loro residenza, di cui all'art. 4, n. 22, del
Il soprassoldo di cui al comma precedente non è cumulabile con la indennità di missione.
Il soprassoldo dovuto ai sottufficiali e militari di truppa della Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di guardia di sicurezza, di assistenza o per altri speciali servizi eseguiti per conto di enti non statali o di privati è elevato:
a) a lire 200 o 300 giornaliere per prestazioni da compiersi nella residenza ordinaria di durata rispettivamente non superiore alle due o tre ore e a lire 400 giornaliere per le stesse prestazioni di durata superiore a tre ore;
b) a lire 800 giornaliere per prestazioni da compiersi fuori della residenza ordinaria;
c) a lire 1200 giornaliere per prestazioni da compiersi fuori della residenza ordinaria che richiedano il pernottamento.
Il soprassoldo giornaliero è a carico degli enti non statali o dei privati richiedenti.
Al maggior onere annuo di lire 1.240.000, derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi già stanziati sul capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del