§ 46.3.37 - Legge 27 ottobre 1951, n. 1616.
Conservazione di alcune particolari indennità agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:27/10/1951
Numero:1616


Sommario
Art. 1.      Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia, durante il periodo di ricovero in ospedali [...]
Art. 2.      L'onere risultante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con i fondi già stanziati nei competenti capitoli di spesa dei rispettivi stati di previsione [...]


§ 46.3.37 - Legge 27 ottobre 1951, n. 1616. [1]

Conservazione di alcune particolari indennità agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, durante il ricovero in luoghi di cura e la licenza di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio.

(G.U. 28 gennaio 1952, n. 23)

 

 

     Art. 1.

     Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia, durante il periodo di ricovero in ospedali o in altri luoghi di cura e durante le licenze di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, continuano a percepire la indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e l'indennità giornaliera di ordine pubblico.

     Le stesse norme si applicano agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, oltre che per la corresponsione dell'indennità giornaliera di polizia tributaria, anche agli effetti della corresponsione dell'indennità supplementare giornaliera di polizia tributaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 819.

 

          Art. 2.

     L'onere risultante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con i fondi già stanziati nei competenti capitoli di spesa dei rispettivi stati di previsione dei Ministeri interessati.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.