| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri | 
| Data: | 05/01/1950 | 
| Numero: | 44 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Nell'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, nell'art. 2 del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1561, e nell'art. 4 del decreto legislativo 21 [...] | 
| Art. 2. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, per quanto di rispettiva competenza, verrà fatto fronte, per l'esercizio 1949-50, con i fondi stanziati nel [...] | 
§ 46.3.32 - Legge 5 gennaio 1950, n. 44. [1]
Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561 e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi all'indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e pena.
(G.U. 9 marzo 1950, n. 57)
     Nell'art. 2 del 
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, per quanto di rispettiva competenza, verrà fatto fronte, per l'esercizio 1949-50, con i fondi stanziati nel cap. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, nel cap. 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e nel cap. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del