§ 46.3.2 - R.D.L. 16 maggio 1926, n. 855 .
Composizione e organico dell'arma dei carabinieri reali, norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento dei subalterni al servizio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:16/05/1926
Numero:855


Sommario
Art. 1.      L'arma dei CC. RR. comprende
Art. 2.      L'organico degli ufficiali dei CC. RR. è il seguente
Art. 3.      La suddivisione delle unità elencate nell'art. 1 del presente decreto in minori unità, ed il numero di queste, sono stabiliti di comune accordo fra il ministro per la [...]
Art. 4.      La denominazione di "generali di brigata ispettori di zona dei CC. RR.", di cui al precedente art. 2, sostituisce quella di "generali di brigata comandanti di gruppo di [...]
Art. 5.      Nella prima applicazione del presente ordinamento, il ministro per la guerra ha facoltà di limitare le promozioni al grado di tenente colonnello ad un minimo di un terzo [...]
Art. 6.      La facoltà del ministro per la guerra, prevista dall'art. 53 della legge 11 marzo 1926, n. 396 di collocare in aspettativa per riduzioni dei quadri, di cui al regio [...]
Art. 7.      Il comma a) 1° dell'art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, è sostituito dal seguente
Art. 8.      Il trasferimento dei tenenti di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, in base all'art. 13 del regio decreto 2986 del 30 dicembre 1923, è [...]
Art. 9.      E' data facoltà al ministero della guerra di trasferire, a domanda, nel corpo di commissariato militare (ufficiali commissari) n. 30 tra capitani e tenenti del servizio [...]
Art. 10.      Il periodo di tre anni, di cui all'art. 116 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito, per la promozione a tenente dei [...]
Art. 11.      Per gli ufficiali dei carabinieri reali le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado nell'assegnazione del punto di merito di cui all'art. 42 della [...]
Art. 12.      Dagli esperimenti di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito sono dispensati i tenenti colonnelli che [...]
Art. 13.      L'ultima riga dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito è così sostituita
Art. 14.      Gli attuali sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (eccettuati i maestri direttori di banda ed i maestri di [...]
Art. 15.      I colonnelli e i generali di brigata e di divisione e gradi corrispondenti, che abbiano almeno due campagne di guerra, esclusi definitivamente dall'avanzamento nel [...]
Art. 16.      All'art. 3 del regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, e all'art. 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938, sul collocamento in aspettativa per [...]
Art. 17.      Dopo l'art. 9 della legge 11 marzo 1926, n. 416, recante nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed [...]
Art. 18.      Ferma rimanendo la disposizione di cui alla nota 1 all'art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 400, sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei [...]
Art. 19.      E' data facoltà al ministro per la guerra per la prima applicazione del presente decreto di emanare norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento


§ 46.3.2 - R.D.L. 16 maggio 1926, n. 855 [1] .

Composizione e organico dell'arma dei carabinieri reali, norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento dei subalterni al servizio dell'arma, reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di commissariato, aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito e sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medico legali ed organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento.

(G.U. 31 maggio 1926, n. 125)

 

 

I

 

ORDINAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI E VARIANTI ALLE DISPOSIZIONI PEL RECLUTAMENTO NELL'ARMA DI UFFICIALI SUBALTERNI

 

     Art. 1.

     L'arma dei CC. RR. comprende:

     a) il comando generale dell'arma dei CC. RR.;

     b) 5 ispettori di zona dei CC. RR.;

     c) 21 legioni territoriali CC. RR.;

     d) un raggruppamento battaglioni e squadroni CC. RR.;

     e) 2 legioni allievi CC. RR.;

     f) 1 scuola allievi sottufficiali CC. RR.

     La carica di comandante generale dell'arma dei carabinieri reali può essere devoluta ad un generale di corpo d'armata o ad un generale di divisione.

     Sono in conseguenza modificate le tabelle di cui agli articoli 9 e 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del regio esercito.

 

          Art. 2.

     L'organico degli ufficiali dei CC. RR. è il seguente:

 

Generale di divisione comandante in 2a dell'arma dei CC. RR.

1

Generali di brigata ispettori di zona dei CC. RR.

5

Totale

6

Colonnelli

26

Tenenti colonnelli

90

Maggiori

73

Capitani

360

Tenenti e sottotenenti

690

Maestro direttore di banda

1

Totale

1240

 

     L'organico predetto sarà raggiunto gradualmente con disposizioni particolari del ministro per la guerra.

     Non sono compresi in esso gli ufficiali addetti a servizi dipendenti dalla regia marina e dalla regia aeronautica, quelli che sono portati sul quadro organico delle truppe coloniali e quelli che sono addetti a servizi vari estranei all'esercito.

 

          Art. 3.

     La suddivisione delle unità elencate nell'art. 1 del presente decreto in minori unità, ed il numero di queste, sono stabiliti di comune accordo fra il ministro per la guerra e quello dell'interno.

 

          Art. 4.

     La denominazione di "generali di brigata ispettori di zona dei CC. RR.", di cui al precedente art. 2, sostituisce quella di "generali di brigata comandanti di gruppo di legioni di CC. RR.", adoperata dagli articoli 2 e 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del regio esercito.

 

          Art. 5.

     Nella prima applicazione del presente ordinamento, il ministro per la guerra ha facoltà di limitare le promozioni al grado di tenente colonnello ad un minimo di un terzo delle vacanze fino al 31 dicembre 1927.

 

          Art. 6.

     La facoltà del ministro per la guerra, prevista dall'art. 53 della legge 11 marzo 1926, n. 396 di collocare in aspettativa per riduzioni dei quadri, di cui al regio decreto-legge 25 novembre 1925, n. 2049, ufficiali che abbiano tredici anni di servizio computate le campagne, ma non meno di dieci anni di effettivo servizio prestato, secondo le disposizioni e norme ed alle condizioni indicate nel citato regio decreto-legge, è estesa altresì a quanto concerne l'applicazione del presente ordinamento per quei gradi in cui si verificano eccedenze, ferma rimanendo l'avvertenza che per i gradi di tenente colonnello e di maggiore le eccedenze saranno considerate sulla base della somma dei posti assegnati ai due gradi come se si trattasse di un grado solo.

     Il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati è fissato al 31 agosto 1926.

 

          Art. 7.

     Il comma a) 1° dell'art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, è sostituito dal seguente:

     "a) 1° per l'arma dei CC. RR., dai tenenti in servizio permanente di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano non meno di due anni di grado, che non provengano dalla categoria indicata al comma b) del presente articolo, e che, dopo il compimento di apposito corso tecnico professionale di abilitazione al servizio nell'arma dei CC. RR., vengano giudicati idonei".

 

          Art. 8.

     Il trasferimento dei tenenti di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, in base all'art. 13 del regio decreto 2986 del 30 dicembre 1923, è consentito sino al 1° agosto 1927, sarà effettuato sotto l'osservanza delle norme contenute nel precedente art. 7.

 

II

 

RECLUTAMENTO STRAORDINARIO DI CAPITANI E TENENTI NEL CORPO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI)

 

          Art. 9.

     E' data facoltà al ministero della guerra di trasferire, a domanda, nel corpo di commissariato militare (ufficiali commissari) n. 30 tra capitani e tenenti del servizio permanente appartenenti alle varie armi, agli ufficiali di sussistenza, al corpo di amministrazione ed agli ufficiali farmacisti dei ruoli e gradi ove esistano eccedenze e nei limiti delle eccedenze stesse.

     Con regio decreto, su proposta del ministro per la guerra, di concerto col ministro per le finanze, saranno stabilite le norme di integrazione e di completamento per regolare detto trasferimento.

 

III

 

AGGIUNTE E VARIANTI A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELLE LEGGI 11 MARZO 1926, NUMERI 398 E 416, SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO, E SULLE PROCEDURE DA SEGUIRSI NEGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

 

          Art. 10.

     Il periodo di tre anni, di cui all'art. 116 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito, per la promozione a tenente dei sottotenenti dei carabinieri reali provenienti dalla scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali decorre dalla data di ammissione, in qualità di allievi, nella scuola predetta, dalla quale data essi assumono, a norma dell'art. 12 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, l'anzianità nel grado di sottotenente.

 

          Art. 11.

     Per gli ufficiali dei carabinieri reali le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado nell'assegnazione del punto di merito di cui all'art. 42 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito, terranno conto, nella valutazione dei requisiti specificati al n. 4° del citato articolo, delle distinzioni e ricompense conseguite in guerra e nell'esecuzione dei servizi d'ordine e di sicurezza pubblica, o anche in una soltanto delle indicate circostanze.

 

          Art. 12.

     Dagli esperimenti di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito sono dispensati i tenenti colonnelli che durante la guerra 1915-1918 abbiano tenuto lodevolmente per almeno tre mesi in zona di operazione il comando di reggimento o di unità organiche devolute al comando di un colonnello, oppure quelli che siano stati investiti con apposito provvedimento delle funzioni del grado superiore.

     La valutazione del servizio prestato nelle condizioni su dette terrà luogo, a tutti gli effetti, di quella per gli esperimenti, e sarà fatta dalla commissione centrale d'avanzamento, la quale vi procederà solo quando, a termine dell'art. 67 della citata legge, l'ufficiale interessato abbia riportato nel giudizio decisivo un punto non inferiore a quindici ventesimi.

     Nel procedere a detta valutazione la commissione assegnerà un punto espresso in ventesimi che concorrerà a norma dell'art. 47 della legge, per la formazione del punto di classifica definitivo.

     Restano per tutt'altro ferme ed invariate le disposizioni degli articoli 65, 66, 67, 68, 69 e 70 della legge.

 

          Art. 13.

     L'ultima riga dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito è così sostituita:

     "la cancellazione dai ruoli di cui agli articoli 35 e 68".

     L'ultimo periodo dell'art. 68 della legge medesima: "Alla scadenza di detto periodo sono collocati in aspettativa per riduzione dei quadri", è soppresso.

 

          Art. 14.

     Gli attuali sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (eccettuati i maestri direttori di banda ed i maestri di scherma), saranno promossi al grado di tenente secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 marzo 1926, n. 398.

 

          Art. 15.

     I colonnelli e i generali di brigata e di divisione e gradi corrispondenti, che abbiano almeno due campagne di guerra, esclusi definitivamente dall'avanzamento nel periodo dal 30 marzo 1926 al 31 dicembre 1928, saranno, in deroga alle disposizioni degli articoli 75 e 35, primo comma, della legge 11 marzo 1926, n. 398, collocati in aspettativa per riduzione di quadri, regolata, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

     La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età, gli ufficiali di cui si tratta saranno collocati in ausiliaria o a riposo e liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

     Resta, beninteso, fermo anche per gli ufficiali predetti il disposto del secondo comma dell'art. 35 della citata legge 11 marzo 1926, n. 398.

 

          Art. 16.

     All'art. 3 del regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, e all'art. 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938, sul collocamento in aspettativa per riduzione di quadri rispettivamente degli ufficiali del regio esercito e della regia marina, tra le parole "agli effetti" e quelle che seguono, sono inserite le altre "della posizione di stato e degli obblighi di servizio".

 

          Art. 17.

     Dopo l'art. 9 della legge 11 marzo 1926, n. 416, recante nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato, è aggiunto il seguente:

     "Art. 9 bis. Analogamente a quanto dispone l'art. 6 per i personali civili, militari ed operai del regio esercito, anche per gli altri personali di cui agli articoli 7, 8 e 9 nulla è mutato per quanto riguarda le visite collegiali ai sensi e per gli effetti di cui ai titoli III e IV del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, restando inteso però che le visite collegiali di primo grado e quelle di appello in sede di reclamo saranno eseguite dagli stessi organi medico-legali per ciascun personale contemplati dai citati articoli".

 

IV

 

ORGANICO DEI COMMISSARI DI LEVA DEL RUOLO AD ESAURIMENTO

 

          Art. 18.

     Ferma rimanendo la disposizione di cui alla nota 1 all'art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 400, sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, per i 22 commissari di leva del ruolo ad esaurimento in detta nota indicati è stabilita la seguente tabella organica:

 

N. dei posti

Grado ottavo

5

Grado nono

7

Gradi decimo e undecimo

10

Totale

22

 

V

 

DISPOSIZIONE FINALE

 

          Art. 19.

     E' data facoltà al ministro per la guerra per la prima applicazione del presente decreto di emanare norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

     Il presente decreto entra in vigore dal 15 marzo 1926 per quanto riguarda l'ordinamento dell'arma dei carabinieri reali di cui al precedente capo I, e pel rimanente dal 30 marzo 1926 e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Convertito in legge dalla L. 21 novembre 1926, n. 2147.